Professionista con debiti: architetta nel suo studio accanto al tavolo da disegno con il plastico di una casa

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Sì: il professionista con debiti che non riesce più a pagarli può chiedere il concordato minore, la procedura pensata per chi vuole proseguire l’attività professionale (art. 74 co. 1 CCII). Ai creditori si propone di pagarne una parte con quello che il lavoro produce, e il tribunale può approvare il piano anche se Fisco e cassa previdenziale votano contro, quando la proposta dà loro più di una liquidazione (art. 80 co. 3 CCII). Lo ha fatto il Tribunale di Torino con la sentenza del 28 agosto 2026.

In breve. Avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, medici, agenti: il professionista non può fallire, e per questo, qualunque sia l’importo dei debiti, la sua crisi si affronta con le procedure di sovraindebitamento. Se vuole continuare a lavorare, la strada è il concordato minore: un piano che paga i creditori in parte, con i guadagni futuri e magari con l’aiuto di qualcuno, e che protegge dalle azioni esecutive mentre il tribunale decide. A Torino un libero professionista con circa 302.000 euro di debiti, in gran parte verso il Fisco e la sua cassa, ha ottenuto l’omologazione di un piano da circa 77.000 euro, nonostante il voto contrario di Agenzia delle Entrate, Riscossione e cassa previdenziale.

Il professionista con debiti vive spesso un doppio peso. C’è la paura dei creditori, come per chiunque. E c’è il timore di perdere tutto quello che ha costruito: lo studio, i clienti, l’iscrizione all’albo, la reputazione. La domanda che ci fanno è quasi sempre la stessa: «se faccio la procedura, devo chiudere?».

No, non necessariamente. Vediamo perché, e che cosa ha deciso poche settimane fa il Tribunale di Torino in un caso che lo dimostra bene.

Il professionista con debiti e il sovraindebitamento

Il Codice della crisi elenca chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento, e il professionista c’è, nominato espressamente accanto al consumatore e all’imprenditore minore (art. 2 co. 1 lett. c CCII).

C’è un motivo per cui conta. L’imprenditore oltre certe soglie finisce nella liquidazione giudiziale, cioè il vecchio fallimento. Il professionista no: non è soggetto alla liquidazione giudiziale, quindi per lui valgono sempre le procedure di sovraindebitamento, qualunque sia l’importo dei debiti. Un professionista con 50.000 euro di debiti e uno con 500.000 hanno a disposizione gli stessi strumenti.

I debiti tipici sono quasi sempre gli stessi: imposte e IVA non versate, contributi alla cassa previdenziale (la Cassa Forense, l’ENPAM, Inarcassa, la cassa dei geometri o la gestione separata INPS), un finanziamento per lo studio, a volte una fideiussione firmata per qualcun altro. E una parte dei debiti può essere personale, nata come consumatore: per quella c’è una disciplina a parte, di cui abbiamo parlato nell’articolo sui debiti misti.

Il concordato minore in continuità: come funziona

Il concordato minore è una proposta ai creditori. La legge lo permette a chi è in sovraindebitamento, escluso il consumatore, «quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale» (art. 74 co. 1 CCII). È quindi costruito proprio per chi vuole continuare a lavorare.

In concreto:

  • si propone di pagare i creditori anche solo in parte, «attraverso qualsiasi forma» (art. 74 co. 3 CCII): con i redditi dei prossimi anni, con la vendita di qualche bene, con l’aiuto di un familiare o con un finanziamento;
  • anche i creditori privilegiati, come il Fisco e la cassa, possono essere pagati in parte, purché ricevano almeno quanto otterrebbero da una liquidazione (art. 75 co. 2 CCII);
  • si può continuare a pagare il mutuo della casa in cui si abita, se si è in regola con le rate o il giudice autorizza a pagare quelle arretrate (art. 75 co. 2-bis CCII);
  • su richiesta, il giudice ferma i pignoramenti: dal decreto di apertura e fino all’omologazione definitiva non si possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si lavora (art. 78 co. 2 lett. d CCII);
  • i creditori votano: il piano passa con la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 co. 1 CCII), poi il tribunale lo omologa (art. 80 CCII).

La documentazione è più ricca di quella del consumatore: dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA e IRAP degli ultimi tre anni e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (art. 75 co. 1 lett. a CCII). Per un professionista sono documenti che di solito ci sono già; vanno solo raccolti.

Quando Fisco e cassa previdenziale votano contro: il caso di Torino

Spesso i creditori più grandi del professionista sono proprio l’Agenzia delle Entrate e la cassa. Se votano no, il piano non raggiunge la maggioranza. Per questo la legge prevede che il giudice possa omologare il concordato minore anche senza il loro voto favorevole, quando quel voto è determinante e la proposta per loro è più conveniente della liquidazione controllata (art. 80 co. 3 CCII). È il cosiddetto cram down fiscale.

La sentenza del Tribunale di Torino del 28 agosto 2026 (n. 385/2026) lo applica a un caso tipico. Il debitore era un libero professionista, in parte anche dipendente, con circa 302.000 euro di debiti, di cui circa 244.000 privilegiati, in larga parte verso il Fisco e la sua cassa previdenziale. Proponeva circa 77.000 euro, messi insieme così: rate mensili pagate con i suoi redditi, compresi quelli della professione che continuava a svolgere; un finanziamento bancario garantito da una fondazione; un aiuto mensile da parte di una familiare; la sua quota di alcuni terreni. Il mutuo della casa restava fuori dal piano e continuava a essere pagato regolarmente. Rispetto ai circa 302.000 euro di debiti inseriti nel piano, ne vengono pagati circa 77.000: circa 225.000 euro vengono falcidiati.

Al voto i favorevoli si erano fermati al 31,77% dei crediti: Agenzia delle Entrate, Riscossione e cassa, che da sole pesavano il 67,26%, avevano votato contro. Il tribunale ha omologato lo stesso, con tre passaggi che contano per chiunque si trovi in una situazione simile.

Il valore della liquidazione si calcola per intero. Per capire se la proposta conviene, si guarda tutto quello che una liquidazione controllata potrebbe davvero portare ai creditori: i beni vendibili e i redditi che, per tre anni, superano quanto serve per vivere alla famiglia (art. 268 co. 4 lett. b CCII). Non, come sosteneva l’Agenzia delle Entrate, il probabile esito dei singoli pignoramenti. Nel caso deciso la liquidazione avrebbe reso circa 60.700 euro, contro i circa 77.300 del piano.

I beni che non si possono prendere non contano. La casa, conferita in un fondo patrimoniale molti anni prima per i bisogni della famiglia, è stata esclusa dal calcolo; e comunque il suo valore sarebbe andato quasi tutto alla banca che aveva l’ipoteca.

Nel concordato minore non si giudica la «meritevolezza». L’Agenzia delle Entrate aveva sollevato il comportamento del debitore prima della procedura e i suoi precedenti fiscali. Il tribunale ha risposto che nel concordato minore, a differenza di altre procedure, la meritevolezza non è un requisito di accesso, e non può da sola impedire l’omologazione quando il piano è ammissibile e conveniente.

Si possono pagare i creditori in un ordine diverso? Il caso di Roma

Di regola i creditori con un privilegio, come il Fisco e la cassa previdenziale, passano prima degli altri. Per il concordato dell’imprenditore che continua l’attività il codice prevede però un’eccezione: sul valore che supera quello di una liquidazione basta che ogni gruppo di creditori riceva almeno quanto gli altri dello stesso grado e di più di quelli di grado inferiore (art. 84 co. 6 CCII). È la cosiddetta regola della priorità relativa. Per il concordato minore non c’è una norma uguale, e il dubbio era se valesse anche per il professionista.

Il Tribunale di Roma ha detto di sì, con la sentenza n. 753/2025 del 22 settembre 2025: l’articolo 74 comma 4 CCII rinvia alle regole del concordato preventivo «in quanto compatibili», e il professionista, come l’imprenditore, produce redditi che possono andare ai creditori. Il caso era quello di un avvocato con circa 189.500 euro di debiti, in gran parte verso la cassa forense e il Fisco. Il piano durava 88 mesi, con una rata di 300 euro, e metteva a disposizione dei creditori circa 41.800 euro, compreso un versamento gratuito di un terzo di 2.465,90 euro: il resto, circa 147.800 euro, veniva falcidiato. Il valore di liquidazione, circa 12.900 euro, seguiva l’ordine dei privilegi; i guadagni futuri, circa 26.400 euro, erano distribuiti con la priorità relativa, e i creditori privilegiati ricevevano dal 15 al 18 per cento, i chirografari il 13,7 per cento.

Agenzia delle Entrate e Cassa Forense avevano votato contro, ma il tribunale ha omologato lo stesso con il cram down dell’art. 80 co. 3 CCII, perché la liquidazione controllata non avrebbe portato né l’apporto del terzo né i redditi della professione oltre i tre anni. Hanno contato anche due regole pratiche: il silenzio dei creditori che non rispondono vale come adesione (art. 79 co. 3 CCII), e dopo il voto si possono correggere solo dettagli trascurabili. Il giudice ha concesso anche le misure protettive contro i pignoramenti (art. 78 co. 2 lett. d CCII). È una decisione di merito: non vincola gli altri tribunali, ma indica come ragionano i giudici quando il professionista vuole continuare a lavorare.

Il professionista con debiti deve chiudere la partita IVA?

No, se sceglie il concordato minore: anzi, la prosecuzione dell’attività ne è la condizione. Senza continuità il concordato minore si può proporre solo se arrivano risorse esterne che aumentano in modo apprezzabile l’attivo (art. 74 co. 2 CCII).

Se invece l’attività non regge più, o il professionista preferisce chiudere con il passato, c’è la liquidazione controllata. Anche lì si può continuare a lavorare, ma per tre anni la parte di reddito che supera quanto serve per vivere va ai creditori; alla fine arriva la liberazione dai debiti rimasti. Per chi la partita IVA l’ha già chiusa, la situazione è raccontata nell’articolo sulla partita IVA chiusa con debiti, e un altro esempio di concordato minore omologato contro il voto del Fisco è il caso deciso a Teramo.

Domande frequenti sul professionista con debiti

Il professionista con debiti può accedere al sovraindebitamento?

Sì. Il professionista è indicato espressamente fra i soggetti in sovraindebitamento (art. 2 co. 1 lett. c CCII) e, non essendo soggetto alla liquidazione giudiziale, accede a queste procedure qualunque sia l’importo dei debiti.

Con il concordato minore posso continuare a esercitare la professione?

Sì, è la sua funzione: la legge lo ammette quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (art. 74 co. 1 CCII). I creditori vengono pagati, anche in parte, con i redditi che l’attività continua a produrre.

Il Fisco e la cassa previdenziale possono bloccare il concordato minore?

Non sempre. Se il loro voto è determinante e la proposta è per loro più conveniente della liquidazione controllata, il giudice omologa anche senza la loro adesione (art. 80 co. 3 CCII; Trib. Torino 28 agosto 2026, n. 385/2026).

Nel concordato minore conta come ho fatto i debiti?

Non come requisito di accesso: nel concordato minore la meritevolezza non è un presupposto e non può da sola impedire l’omologazione (Trib. Torino 28 agosto 2026). Conta che il piano sia ammissibile, fattibile e conveniente per i creditori.

Il concordato minore ferma i pignoramenti?

Sì, su richiesta del debitore: con il decreto di apertura il giudice dispone che fino all’omologazione definitiva non si possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni dell’attività (art. 78 co. 2 lett. d CCII).

Si possono pagare i creditori in un ordine diverso da quello dei privilegi?

Sì, per la parte che supera il valore di una liquidazione: il Tribunale di Roma (sentenza n. 753/2025 del 22 settembre 2025) ha applicato al professionista in continuità la regola della priorità relativa (art. 84 co. 6, con art. 74 co. 4 CCII). È una decisione di merito, che non vincola gli altri tribunali.

Da dove si comincia

Per un professionista ammettere di non farcela è spesso più difficile che per chiunque altro: si è abituati a risolvere i problemi degli altri, non a chiedere aiuto per i propri. Ma la legge prevede proprio questo caso, e lo prevede con una procedura che lascia lavorare. Prima si guarda la situazione, più è facile costruire un piano credibile: con i conti dello studio in mano, i redditi degli ultimi anni e l’elenco dei debiti, nel primo colloquio ti diciamo se il concordato minore è percorribile e che cosa servirebbe. Guardare non impegna a nulla.

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2026.

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