Con la banca si possono contestare l’anatocismo, cioè gli interessi calcolati su altri interessi, i tassi oltre la soglia dell’usura e le commissioni non dovute: si recuperano le somme pagate in più o si riduce il debito. Ma se i debiti sono tanti e diversi, la causa con una banca da sola non ferma gli altri creditori: lì conviene guardare anche alle procedure di sovraindebitamento.

Riteniamo che, se sei indebitato, ricorrere indistintamente alle controversie bancarie e finanziarie fini a sé stesse in materia di anatocismo e usura, spesso non ti dà utilità né nel breve termine, né tantomeno in pendenza di trattative. Infatti, se nel breve termine hai avviato trattative con un creditore, se sei indebitato puoi subire i pignoramenti dagli altri creditori. Al contrario, l’avvio di controversie bancarie e finanziarie su anatocismo, usura o per raggiungere obiettivi più risolutivi, come ad es. rifinanziare o ristrutturare il tuo debito oppure aumentare le risorse economiche disponibili, potrebbe esserti maggiormente utile. Pertanto, se hai altri debiti oltre quello bancario, ti consigliamo di valutare di ricorrere, oltre al contenzioso bancario e finanziario, anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cosa si può contestare alla banca?
I rapporti tra banca e cliente sono regolati da un complesso di norme che tutelano il correntista e il debitore da pratiche scorrette, da tassi illegittimi e dall’applicazione di interessi su interessi (anatocismo). La verifica della regolarità dei contratti bancari è spesso il primo passo per recuperare somme indebitamente addebitate o per ridurre significativamente l’esposizione debitoria.
Cos’è l’anatocismo bancario e come si scopre?
L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi scaduti, che vengono aggiunti al capitale producendo a loro volta nuovi interessi. In ambito bancario la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui conti correnti, applicata per decenni, è stata dichiarata illegittima dalle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 21095/2004). Dal 2000 la delibera CICR del 9 febbraio 2000 l’ha ammessa solo con la stessa periodicità per interessi attivi e passivi. Oggi l’art. 120 co. 2 TUB, riscritto nel 2016, vieta che gli interessi producano altri interessi: quelli debitori si calcolano una volta l’anno e diventano capitale solo se il cliente autorizza l’addebito in conto (delibera CICR del 3 agosto 2016).
Per verificare la presenza di anatocismo in un conto corrente è necessario il ricalcolo delle operazioni con il metodo scalare (c.d. CTU bancaria), che permette di confrontare la serie storica degli addebiti con quanto sarebbe maturato in assenza di capitalizzazione vietata. Lo studio affianca il cliente nella raccolta degli estratti conto — anche attraverso la richiesta di produzione documentale ex art. 119 TUB — e nella perizia tecnica.
Quando un tasso è usurario?
L’usura si distingue in due fattispecie. L’usura oggettiva (art. 644, co. 1 c.p.) si configura quando il tasso applicato supera il tasso soglia antiusura pubblicato trimestralmente dalla Banca d’Italia: il confronto va effettuato tra il Tasso Effettivo Globale (TEG) del contratto e il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) della categoria, aumentato di un quarto e di altri 4 punti percentuali, con una differenza massima di 8 punti (art. 2 L. 108/1996). L’usura soggettiva (art. 644, co. 3 c.p.) ricorre invece quando gli interessi — pur non superando la soglia — sono comunque sproporzionati alla prestazione e il creditore ha approfittato dello stato di difficoltà del debitore.
Le conseguenze civilistiche dell’usura sono radicali: ai sensi dell’art. 1815, co. 2 c.c., il contratto non produce alcun obbligo di corrispondere interessi (non sono dovuti nemmeno gli interessi legali), con diritto alla ripetizione di quanto già versato a tale titolo.
Cosa entra nel calcolo del TEG?
Il Tasso Effettivo Globale deve includere, secondo le istruzioni della Banca d’Italia, tutte le spese connesse all’erogazione del credito: interessi corrispettivi, commissioni (incluse le commissioni di massimo scoperto e le commissioni di affidamento), spese di istruttoria, polizze assicurative obbligatorie, costi di incasso rata. Le spese escluse per espressa indicazione delle istruzioni (es. imposte e tasse) non rientrano nel calcolo. La mancata inclusione di alcune voci — prassi contestata in numerosi procedimenti — è uno dei profili di illegittimità più ricorrenti nelle perizie bancarie.
Come si fa causa alla banca?
Il contenzioso bancario può percorrere diverse vie: il reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) — strumento rapido e a basso costo per importi fino a 200.000 euro — oppure il ricorso al giudice ordinario per le controversie di maggiore entità o per le questioni che richiedono attività istruttoria (CTU contabile). Prima del giudizio ordinario è obbligatorio il tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 per le controversie relative a contratti bancari e finanziari.
Nelle procedure di sovraindebitamento e nella liquidazione giudiziale, le azioni di ripetizione dell’indebito bancario possono essere coltivate dal liquidatore o dal curatore a beneficio della massa, incrementando l’attivo disponibile per i creditori.
Entro quanto tempo si può agire?
L’azione di ripetizione dell’indebito per anatocismo si prescrive in dieci anni dalla singola rimessa solutoria (Cass. SS.UU. n. 24418/2010). È quindi fondamentale agire tempestivamente: ogni anno di inazione può escludere dalla ripetizione le somme addebitate in quel periodo. Lo studio verifica la decorrenza della prescrizione e individua, ove possibile, atti interruttivi già compiuti o da compiere prima della presentazione del ricorso.
Fatta questa doverosa premessa, le controversie bancarie e finanziarie possono avere ad oggetto:
recupero o storno di somme addebitate a seguito di applicazione illegittima di anatocismo, usura, commissioni di massimo scoperto non autorizzate ed altro;
controversie in materia di titoli di credito (cambiali, assegni etc..);
accertamento dell’illegittima iscrizione nel SIC (CAI – Centrale rischi, CRIF, EXPERIAN etc…) e procedure di cancellazione;
controversie in materia di contratti derivati (Swap, Future, Options, Forward, Interest Rate Swap etc.) e rimborso da parte della banca di quanto addebitato al cliente;
ristrutturazione del debito e gestione delle posizioni debitorie (affidamenti, mutui e finanziamenti corporate, rinegoziazione e ristrutturazione debitoria).
Ti illustreremo quali sono le tempistiche prevedibili, le fasi delle controversie bancarie e finanziarie e i relativi costi. Se desideri avere maggiori informazioni, potrai contattarci ai recapiti indicati su questo sito. e fissare un appuntamento per esporci la tua situazione. Valuteremo insieme le possibili soluzioni.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.