La procedura del CCII per professionisti, imprenditori non fallibili e altri debitori non consumatori: ristruttura i debiti, prosegue l’attività e porta alla liberazione dai debiti per la parte che il concordato non prevede di pagare.
Cos’è il concordato minore e chi può chiederlo?
Il concordato minore (artt. 74–83 D.Lgs. 14/2019, CCII) è la procedura di sovraindebitamento destinata al debitore non consumatore che non è assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Possono accedere al concordato minore:
- professionisti e lavoratori autonomi;
- imprenditori commerciali sotto soglia (attivo ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 €, debiti ≤ 500.000 €);
- imprenditori agricoli;
- start-up innovative;
- soci illimitatamente responsabili;
- enti non commerciali.
La procedura permette al debitore di proseguire la propria attività durante e dopo la procedura, offrendo ai creditori un pagamento parziale concordato. Se l’attività non prosegue, il concordato minore è possibile solo con l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 co. 2 CCII). Richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto e l’omologazione del tribunale.
Che differenza c’è con la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
Il concordato minore e la ristrutturazione debiti del consumatore sono entrambe procedure di sovraindebitamento, ma si distinguono per:
- Destinatari: il consumatore accede alla ristrutturazione (art. 67 CCII); il non consumatore al concordato minore (art. 74 CCII);
- Voto dei creditori: la ristrutturazione non richiede il voto; il concordato minore sì (maggioranza per crediti);
- Continuità: il concordato minore è specificamente pensato per preservare l’attività economica del debitore.
Come funziona il concordato minore, passo per passo?
1. Analisi della situazione e costruzione del piano
Il punto di partenza è una mappatura completa del passivo (creditori, importi, privilegi) e dell’attivo (patrimonio, redditi, prospettive economiche). Il Gestore della Crisi valuta la fattibilità economica del piano e la sua convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.
2. Redazione della proposta concordataria
La proposta definisce: quanto i creditori riceveranno (in percentuale e in quali tempi), come verrà gestita la continuità aziendale, le eventuali garanzie offerte. I creditori possono essere suddivisi in classi con trattamenti differenziati, purché nel rispetto dell’ordine dei privilegi.
3. Deposito del ricorso e misure protettive
Il ricorso viene depositato al tribunale con la proposta, la relazione dell’OCC e tutta la documentazione patrimoniale. Con il decreto che apre la procedura, il giudice, su istanza del debitore, può disporre che fino all’omologazione definitiva non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 78 co. 2 lett. d CCII).
4. Votazione dei creditori
I creditori votano la proposta. La maggioranza richiesta è quella dei crediti ammessi al voto, non del numero dei creditori (art. 79 co. 1 CCII). Chi non risponde entro il termine assegnato si considera favorevole alla proposta (art. 79 co. 3 CCII).
5. Omologazione del tribunale
Il tribunale verifica ammissibilità e fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza, e omologa il concordato con sentenza. Se un creditore contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa comunque se ritiene che quel creditore riceva dal piano non meno di quanto avrebbe dalla liquidazione. Omologa anche senza il voto favorevole del Fisco o degli enti previdenziali, quando quel voto è determinante e la proposta per loro è conveniente rispetto alla liquidazione (art. 80 co. 3 CCII).
6. Esecuzione del piano ed esdebitazione
Il debitore esegue il piano, sotto la vigilanza dell’OCC (art. 81 CCII). Eseguito il concordato, la parte dei debiti che il piano non prevede di pagare non è più dovuta: è la liberazione dai debiti. Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, salvo che sia previsto diversamente (art. 79 co. 5 CCII).
Domande frequenti
Posso continuare la mia attività professionale durante il concordato minore?
Sì. Il concordato minore è progettato proprio per consentire la prosecuzione dell’attività. Il professionista o l’imprenditore continua a operare e destina al piano quanto previsto. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice (art. 78 co. 5 CCII), e l’esecuzione è vigilata dall’OCC o, se nominato, dal commissario giudiziale.
Cosa succede se i creditori rifiutano la proposta?
Se la maggioranza non viene raggiunta, il concordato minore non può essere omologato. C’è un’eccezione: se a mancare è il voto del Fisco o degli enti previdenziali, ed è quel voto a essere determinante, il giudice può omologare comunque quando la proposta per loro è conveniente rispetto alla liquidazione (art. 80 co. 3 CCII). Se il giudice rigetta l’omologazione, su istanza del debitore può aprire la liquidazione controllata (art. 80 co. 5 CCII).
I debiti con l’Erario possono essere ridotti nel concordato minore?
Sì. I debiti tributari e contributivi possono essere falcidiati nel concordato minore, purché ai creditori privilegiati sia garantito almeno quanto riceverebbero in alternativa con la liquidazione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione vota come gli altri creditori; se il suo voto è determinante e manca, il giudice può omologare lo stesso quando la proposta è conveniente (art. 80 co. 3 CCII).
Qual è la percentuale minima da offrire ai creditori?
La legge non fissa una percentuale minima. Il parametro è la convenienza: a chi la contesta, il piano deve assicurare non meno di quanto riceverebbe dalla liquidazione del patrimonio del debitore (art. 80 co. 3 CCII).
Professionista o imprenditore con debiti insostenibili?
Un’attività che non regge più i suoi debiti non è una colpa, e non è una situazione senza uscita: il concordato minore esiste proprio per chi si trova lì. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché nel frattempo interessi, solleciti e pignoramenti continuano a correre. Lo Studio Legale Di Ferdinando assiste professionisti, artigiani e piccoli imprenditori nell’accesso al concordato minore. Dall’analisi iniziale alla votazione dei creditori, fino all’omologazione: un percorso strutturato per uscire dal sovraindebitamento mantenendo la propria attività.
Chiama: 0861 1868279 — info@studiolegalediferdinando.it
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Non è la tua situazione?
Il concordato minore è la procedura di chi non è consumatore — imprenditore minore, professionista, socio — ma non raggiunge le soglie della liquidazione giudiziale. Se i debiti sono stati contratti per ragioni private c’è la ristrutturazione dei debiti del consumatore; se non c’è una continuità da salvare e il patrimonio va liquidato, la liquidazione controllata. E se l’impresa è ancora in piedi e il risanamento è possibile, prima del concordato va valutata la composizione negoziata della crisi. Il quadro d’insieme sta nella pagina sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026.