La procedura del CCII riservata alle persone fisiche consumatori: un piano di rientro omologato dal tribunale che non richiede il voto dei creditori.

Cos’è la ristrutturazione dei debiti del consumatore?

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 D.Lgs. 14/2019, CCII) è una procedura di sovraindebitamento riservata al consumatore: la persona fisica che ha contratto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Sono consumatori: dipendenti, pensionati, disoccupati, e chiunque abbia accumulato debiti per spese personali, familiari o domestiche (mutui, finanziamenti, carte di credito, debiti condominiali, ecc.).

La procedura è particolarmente favorevole perché non richiede il consenso dei creditori: il tribunale omologa il piano anche contro la volontà dei creditori, purché siano soddisfatti i requisiti di legge e il consumatore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII).

Chi può accedere alla ristrutturazione dei debiti?

Può richiedere la ristrutturazione dei debiti il consumatore che:

  • si trova in stato di sovraindebitamento (incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni);
  • non è soggetto a liquidazione giudiziale (non è imprenditore commerciale sopra soglia);
  • non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 co. 1 CCII).

Dall’altra parte, il creditore che ha concesso credito senza valutare correttamente il merito creditizio, o che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento, non può opporsi all’omologazione contestando la convenienza della proposta (art. 69 co. 2 CCII).

Come funziona, passo per passo?

1. Consulenza e analisi della situazione debitoria

Il primo passo è la raccolta e l’analisi completa della documentazione: lista dei creditori e degli importi, documentazione reddituale e patrimoniale, estratti di tutti i conti e finanziamenti.

2. Redazione del piano con l’OCC

L’avvocato e il Gestore della Crisi (OCC) predispongono il piano di ristrutturazione: un documento che descrive come il debitore intende soddisfare parzialmente i creditori nel tempo, sulla base del reddito disponibile.

3. Deposito del ricorso e misure protettive

Il ricorso viene depositato al tribunale competente. Con il decreto che apre la procedura, il giudice, su istanza del debitore, può sospendere i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore (art. 70 co. 4 CCII).

4. Omologazione del piano

Il tribunale, sentiti i creditori (che possono opporsi ma non bloccare la procedura con il loro voto), omologa il piano se ritiene che sia fattibile. L’omologazione ha effetto su tutti i creditori, anche dissenzienti.

5. Esecuzione e esdebitazione

Il debitore esegue il piano nei tempi stabiliti, sotto la vigilanza dell’OCC (art. 71 CCII). Eseguito il piano, la parte dei debiti che il piano non prevede di pagare non è più dovuta: è la liberazione dai debiti.

Perché scegliere la ristrutturazione invece della liquidazione controllata?

  • Si mantiene il patrimonio: il debitore non è obbligato a liquidare i propri beni se il piano prevede il pagamento con il reddito futuro;
  • Si può mantenere la casa: se il piano è sostenuto dai redditi, l’immobile non deve necessariamente essere venduto;
  • Nessun consenso dei creditori: a differenza del concordato minore, il giudice può omologare anche con i creditori contrari;
  • Tutela contro azioni esecutive: il giudice può sospendere i pignoramenti e le procedure esecutive che mettono a rischio il piano.

Domande frequenti

Posso accedere se ho debiti con il Fisco?

Sì. Il piano può includere i debiti tributari e contributivi. Il CCII prevede la possibilità di falcidiare (ridurre) anche i crediti privilegiati, inclusi i debiti con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, purché sia garantito loro almeno quanto riceverebbero in alternativa con la liquidazione.

Cosa succede se non riesco a rispettare il piano dopo l’omologazione?

Se gli obblighi del piano non vengono rispettati, o il piano diventa inattuabile e non si può modificare, il giudice può revocare l’omologazione (art. 72 CCII). Dopo la revoca, su istanza del debitore o di un creditore, il tribunale può aprire la liquidazione controllata (art. 73 CCII). Per questo è fondamentale costruire un piano realistico e sostenibile fin dall’inizio.

Il mio coniuge è coinvolto se i debiti sono solo miei?

I debiti personali non coinvolgono il coniuge salvo che sia coobbligato (es. mutuo cointestato). Tuttavia, se entrambi i coniugi sono sovraindebitati per debiti di origine comune, possono presentare un ricorso congiunto (procedura familiare, art. 66 CCII).

Posso tenere la casa con il mutuo?

Sì, se il piano lo prevede e il reddito lo sostiene. Il piano può prevedere che le rate del mutuo sulla casa di abitazione continuino a essere pagate alle loro scadenze, se il debitore era in regola al deposito della domanda o se il giudice lo autorizza a pagare quanto già scaduto (art. 67 co. 5 CCII). Ne parliamo per esteso nell’articolo sulla prima casa.

Si possono fermare i pignoramenti?

Sì, se mettono a rischio il piano. Le misure protettive si chiedono con il ricorso, e il giudice le dispone con il decreto che apre la procedura: può sospendere le esecuzioni in corso e vietare quelle nuove sul patrimonio del consumatore (art. 70 co. 4 CCII).

Sei un consumatore sovraindebitato? Possiamo aiutarti.

Avere debiti che non si riescono a pagare non è una colpa, e non è una situazione senza uscita: questa procedura esiste proprio per chi si trova lì. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché nel frattempo interessi, solleciti e pignoramenti continuano a correre. Guardare non impegna a nulla. Nel primo colloquio capiamo insieme se la ristrutturazione è la strada giusta e quanto il tuo reddito può sostenere.

Chiama: 0861 1868279 — info@studiolegalediferdinando.it

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Non è la tua situazione?

La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata a chi ha contratto i debiti per scopi estranei a un’attività d’impresa o professionale. Se i debiti nascono invece da un’attività, lo strumento è il concordato minore; se non c’è un reddito da destinare ai creditori e quello che c’è va messo a disposizione, la liquidazione controllata. Il quadro d’insieme, con i presupposti di ciascuna, sta nella pagina sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026.