La liquidazione controllata è la procedura del Codice della Crisi con cui il debitore sovraindebitato mette il proprio patrimonio a disposizione dei creditori e, alla fine, può ottenere dal Tribunale la liberazione dai debiti rimasti non pagati. Può chiederla chiunque sia sovraindebitato, consumatore o imprenditore, e la liberazione può arrivare già tre anni dopo l’apertura (artt. 268-282 CCII).
Cos’è la liquidazione controllata e chi può chiederla?
La liquidazione controllata (artt. 268–277 D.Lgs. 14/2019, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) è una procedura concorsuale destinata ai debitori in stato di sovraindebitamento che non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale.
Possono accedervi: persone fisiche (consumatori e non), professionisti, imprenditori commerciali sotto soglia, imprenditori agricoli, soci illimitatamente responsabili, start-up innovative, enti non commerciali.
Il debitore rimette il proprio patrimonio al liquidatore nominato dal tribunale, che provvede alla sua vendita e alla distribuzione del ricavato ai creditori. Alla chiusura della procedura, o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura, il Tribunale può concedere al debitore persona fisica l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti non pagati (artt. 278 e 282 CCII). La legge ne esclude alcuni: gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 co. 7 CCII).
Quando conviene la liquidazione controllata?
La liquidazione controllata è la scelta giusta quando:
- il debitore non ha prospettive di continuare un’attività economica e preferisce chiudere definitivamente la propria posizione debitoria;
- i debiti superano di gran lunga il patrimonio e qualsiasi piano di rientro sarebbe insostenibile;
- il debitore non riesce ad ottenere il consenso della maggioranza dei creditori richiesto per il concordato minore;
- si vuole una via rapida verso l’esdebitazione, senza la complessità di un piano concordatario.
A differenza della ristrutturazione debiti del consumatore, la liquidazione controllata è aperta anche ai debitori non consumatori (professionisti, ex imprenditori).
Come funziona la liquidazione controllata, passo per passo?
1. Presentazione del ricorso al tribunale
Il debitore, assistito da un avvocato, deposita il ricorso al tribunale competente. Al ricorso deve essere allegata una relazione dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che certifica lo stato di sovraindebitamento e la completezza della documentazione patrimoniale.
2. Nomina del liquidatore
Il tribunale, verificati i presupposti, apre la procedura e nomina un liquidatore giudiziale. Da questo momento, gli atti di disposizione del patrimonio del debitore sono inefficaci salvo autorizzazione del giudice delegato.
3. Liquidazione del patrimonio
Il liquidatore inventaria tutti i beni del debitore, li vende e distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine dei privilegi previsto dalla legge. La casa di abitazione può essere inclusa nella liquidazione, ma esistono tutele specifiche per la prima casa in alcuni casi.
4. Esdebitazione
Chiusa la liquidazione, o decorsi tre anni dalla sua apertura, il Tribunale dichiara con decreto l’esdebitazione del debitore persona fisica che ne ha i requisiti (artt. 280 e 282 CCII). È la liberazione dai debiti: quello che resta non pagato non può più essere chiesto al debitore. Restano fuori i debiti che la legge esclude, e i creditori conservano i loro diritti verso coobbligati e fideiussori (art. 278 co. 6 e 7 CCII).
Quanto dura?
La liberazione dai debiti può essere dichiarata decorsi tre anni dall’apertura, anche se la liquidazione non è ancora chiusa (art. 282 CCII). La durata complessiva dipende dalla complessità del patrimonio da liquidare e dal numero di creditori.
E se non ho niente da liquidare?
Il debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), senza liquidazione del patrimonio. La liberazione dai debiti non è condizionata. Se però entro tre anni dal decreto arrivano utilità che consentono di soddisfare utilmente i creditori, i creditori possono agire su quelle utilità. I finanziamenti, in qualunque forma, non contano come utilità (art. 283 co. 1 e 9 CCII).
Questa misura è concedibile una sola volta nella vita del debitore.
Domande frequenti
Posso tenere la casa se avvio la liquidazione controllata?
Di regola no: nella liquidazione entrano tutti i beni del debitore, compresa la casa di abitazione. Restano fuori solo i beni che la legge esclude, come la parte di stipendio o pensione che serve per vivere (art. 268 co. 4 CCII). Se tenere la casa è importante, conviene valutare prima la ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove il piano può prevedere di continuare a pagare il mutuo (art. 67 co. 5 CCII). Ne parliamo per esteso nell’articolo sulla prima casa.
Cosa succede allo stipendio o alla pensione durante la procedura?
Dalla liquidazione resta fuori la parte dello stipendio o della pensione che serve a mantenere te e la tua famiglia: la fissa il giudice (art. 268 co. 4 lett. b CCII). Per stimarla si parte dal criterio dell’art. 283 co. 2 CCII: l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala ISEE del nucleo familiare. La parte che eccede va ai creditori per la durata della procedura.
I debiti con l’Agenzia delle Entrate rientrano nella liberazione dai debiti?
Sì. La liberazione dai debiti riguarda anche le imposte e i contributi rimasti non pagati. Restano escluse le sanzioni penali e le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278 co. 7 CCII).
Quanto costa avviare la procedura?
I costi comprendono: il contributo unificato per il ricorso, il compenso del Gestore della Crisi/OCC, il compenso del liquidatore (a percentuale sull’attivo liquidato) e le spese legali. Per una stima personalizzata, contatta lo studio per una prima consulenza.
Hai debiti che non riesci a pagare? Parliamone.
Avere debiti che non si riescono a pagare non è una colpa, e non è una situazione senza uscita: questa procedura esiste proprio per chi si trova lì. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché nel frattempo interessi, solleciti e pignoramenti continuano a correre. Guardare non impegna a nulla. Nel primo colloquio capiamo insieme se la liquidazione controllata è la procedura giusta per la tua situazione o se esistono alternative migliori.
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Non è la tua situazione?
La liquidazione controllata è la strada di chi non ha un reddito capiente da offrire ai creditori e mette a disposizione il proprio patrimonio. Se invece un reddito c’è e i debiti sono stati contratti per ragioni private, la procedura da guardare è la ristrutturazione dei debiti del consumatore; se i debiti nascono da un’attività d’impresa o professionale, il concordato minore. Il quadro d’insieme, con i presupposti di ciascuna, sta nella pagina sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026.