Composizione negoziata della crisi per PMI

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La tua azienda fa fatica a pagare i fornitori. Il fido bancario è esaurito. L’INPS sollecita i contributi. Non riesci a vedere come uscirne, ma sai che l’impresa ha ancora un futuro — se qualcuno ti aiuta a guadagnare tempo e sederti al tavolo con i creditori senza che questi ti aggrediscano il patrimonio nel frattempo.

Esiste uno strumento fatto apposta per questa situazione: la composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza — CCII). Non è ancora abbastanza conosciuta tra gli imprenditori, ma nei casi giusti è lo strumento più potente che la legge mette a disposizione.


Cos’è la composizione negoziata e perché è diversa dal fallimento

La composizione negoziata (artt. 12-25-undecies CCII) è una procedura volontaria e riservata, gestita fuori dai tribunali, che permette all’imprenditore in crisi di cercare un accordo con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio.

Non è un fallimento. Non è un concordato preventivo. Non è nemmeno un accordo di ristrutturazione nel senso tradizionale. È un tavolo negoziale protetto: durante il percorso, l’imprenditore mantiene il pieno controllo della gestione, e può chiedere al Tribunale misure protettive che bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori.

Il presupposto d’accesso, fissato dall’art. 12 CCII, è lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza — ma con una condizione: il risanamento deve essere ragionevolmente perseguibile. Non si accede se l’impresa è già morta. Si accede quando c’è ancora qualcosa da salvare.


Chi può accedere: nessun limite di dimensione

Un punto spesso frainteso: la composizione negoziata non ha limiti dimensionali. Possono accedervi sia le grandi imprese sia le micro e piccole imprese. L’unico discrimine è la natura dell’attività: deve trattarsi di un imprenditore commerciale o agricolo che esercita in forma individuale o collettiva.

Non possono accedervi i consumatori (persone fisiche senza attività d’impresa) né i professionisti in forma individuale senza attività imprenditoriale — per quelli esistono altri strumenti del CCII.


Come funziona in pratica: le fasi

1. Istanza alla Camera di Commercio
L’imprenditore presenta istanza attraverso la piattaforma telematica nazionale (gestita da Unioncamere). Nomina un esperto indipendente — figura di garanzia prevista dall’art. 13 CCII, scelto tra professionisti con specifici requisiti di esperienza in ristrutturazioni aziendali.

2. Nomina dell’esperto e avvio delle trattative
L’esperto analizza la situazione aziendale, incontra l’imprenditore e i principali creditori, e avvia le trattative. Non ha potere decisionale: il suo ruolo è facilitare, non imporre. La durata standard è 180 giorni, prorogabili.

3. Misure protettive (art. 18 CCII)
L’imprenditore può chiedere al Tribunale misure protettive temporanee che sospendono le azioni esecutive e cautelari. Questo è il vantaggio operativo più rilevante: ferma i pignoramenti, blocca le istanze di fallimento, dà respiro per trattare. Secondo i dati disponibili, circa il 77% delle imprese che accedono alla composizione negoziata richiede queste misure.

4. Transazione fiscale nell’ambito della CNC
Uno degli sviluppi più rilevanti degli ultimi anni: è possibile proporre, nell’ambito della composizione negoziata, una transazione fiscale e contributiva con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, con stralcio parziale di imposte e sanzioni. La circolare AE pubblicata in bozza ad aprile 2026 ha chiarito alcuni profili applicativi di questo istituto, confermandone la praticabilità.

5. Esito delle trattative
Se le trattative hanno successo, si può formalizzare l’accordo in diverse forme: contratto con i creditori, accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, piano attestato, o anche accesso al concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII se le trattative falliscono senza colpa dell’imprenditore.


Composizione negoziata vs altri strumenti: quando sceglierla

Strumento Controllo gestione Riservatezza Tempi Accesso al giudice
Composizione negoziata Pieno Alta (non pubblica) 180 gg (proroga possibile) Solo per misure protettive
Concordato preventivo Limitato (con commissario) Bassa (pubblica) 12-24 mesi Necessario
Accordo di ristrutturazione Pieno Media 6-12 mesi Necessario per omologa
Liquidazione giudiziale Perso (curatore) Bassa Anni Necessario

La composizione negoziata conviene quando l’imprenditore vuole mantenere il controllo dell’azienda, quando la crisi è ancora reversibile, e quando i creditori chiave sono disposti a trattare. Non è la scelta giusta se l’insolvenza è già irreversibile o se i creditori sono così frammentati da rendere impossibile qualsiasi accordo.


I costi: cosa deve sapere l’imprenditore

Il compenso dell’esperto è determinato dalla Camera di Commercio secondo tabelle ministeriali e dipende dalla dimensione dell’impresa e dalla complessità della situazione. Non è uno strumento gratuito, ma i costi sono significativamente inferiori rispetto a una procedura concorsuale ordinaria — e soprattutto sono sostenuti quando l’impresa è ancora in vita e può finanziarli.


Il segnale d’allarme da non ignorare

Il vero problema con la composizione negoziata non è tecnico: è culturale. Gli imprenditori arrivano troppo tardi. Quando la crisi è manifesta da mesi, quando i dipendenti non vengono pagati, quando i fornitori hanno già avviato decreti ingiuntivi — in quel momento la composizione negoziata può ancora funzionare, ma il margine di manovra si è drasticamente ridotto.

L’art. 3 CCII impone all’imprenditore di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi. Prima si interviene, più strumenti si hanno a disposizione.


Hai una PMI in difficoltà?

La composizione negoziata non è adatta a tutte le situazioni, ma in molti casi è lo strumento che permette di evitare la liquidazione e preservare l’impresa, i posti di lavoro e il patrimonio. Serve una valutazione concreta della tua situazione.

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Avv. Berardo Di Ferdinando — Specialista in sovraindebitamento e crisi d’impresa. Studio Legale Di Ferdinando, Teramo — Pescara — Roma. Consulenze anche da remoto.