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Se non paghi un prestito garantito dal Fondo di garanzia per le PMI, la banca si fa pagare dal Fondo; da quel momento il Fondo prende il posto della banca e chiede indietro la somma a te, con un credito privilegiato (art. 9 co. 5 D.Lgs. 123/1998, come ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 25083 del 6 settembre 2026). Anche questo debito, però, può entrare in una procedura di sovraindebitamento.
Negli anni del Covid moltissime ditte individuali, professionisti e piccole società hanno ottenuto prestiti con la garanzia dello Stato. Oggi una parte di quei prestiti non si riesce più a pagare, e a molti arriva una lettera che non si aspettavano: non dalla banca, ma dal Fondo di garanzia, o addirittura una cartella. Vediamo che cosa succede e che cosa si può fare.
Come funziona la garanzia del Fondo
Il Fondo di garanzia per le PMI (art. 2 co. 100 lett. a L. 662/1996) garantisce alla banca una parte del prestito, spesso l’80 o il 90%, e nel 2020 anche l’intero importo per i prestiti più piccoli. La garanzia protegge la banca, non chi ha preso il prestito: il debito resta tutto tuo.
Quando le rate non vengono pagate, la banca chiede al Fondo di pagarle la parte garantita. Si dice che «escute» la garanzia.
Cosa succede quando la banca si fa pagare dal Fondo
Pagata la banca, il Fondo prende il suo posto per quella parte del debito: è la surrogazione (art. 1203 c.c.). Da quel momento i creditori possono diventare due: il Fondo, per la somma che ha pagato, e la banca, per la parte che non era garantita. E per effetto della surrogazione il Fondo può rivolgersi anche a chi ha prestato una garanzia personale, per esempio un familiare che ha firmato una fideiussione (art. 1204 c.c.).
Il Fondo recupera soldi pubblici, e per questo può farlo anche con l’iscrizione a ruolo, cioè con una cartella dell’Agente della riscossione. Sulla possibilità di usare la cartella in ogni caso i giudici non sono sempre d’accordo: quando arriva, vale la pena farla controllare entro i termini per contestarla.
Cosa ha detto la Cassazione
Con la sentenza n. 25083 del 6 settembre 2026 la Cassazione ha chiarito due cose. La prima: il credito del Fondo, dopo che ha pagato la banca, è privilegiato, perché serve a recuperare denaro pubblico, ed è il privilegio dell’art. 9 co. 5 D.Lgs. 123/1998. Quel privilegio spetta al Fondo, non alla banca, e nasce solo quando il Fondo ha pagato. La seconda: per la stessa somma non possono stare insieme, fra i creditori di una procedura, la banca e il Fondo; quando il Fondo paga, prende il posto della banca.
Il tema è così vivo che il Tribunale di Verona ha dedicato una circolare, il 21 settembre 2026, proprio a come correggere l’elenco dei creditori quando il Fondo subentra alla banca.
Tutte e due le decisioni riguardano il fallimento e la liquidazione giudiziale delle imprese più grandi. Ma le stesse regole, privilegio compreso, valgono quando a non riuscire a pagare è una piccola impresa che accede al sovraindebitamento.
Se sei una ditta individuale o un piccolo imprenditore
Chi ha un’impresa piccola, sotto le soglie della liquidazione giudiziale, e chi l’impresa l’ha già chiusa, può usare le procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi. Le strade principali sono due.
- Con il concordato minore (art. 74 CCII) si propone ai creditori un piano. Anche il credito privilegiato del Fondo può essere pagato non per intero, se riceve almeno quanto otterrebbe dalla vendita dei beni su cui cade il privilegio, secondo l’attestazione dell’organismo di composizione della crisi (art. 75 co. 2 CCII).
- Con la liquidazione controllata (art. 268 CCII) si mettono a disposizione i beni, il Fondo viene pagato secondo il suo grado di privilegio e, trascorsi tre anni dall’apertura, si può ottenere la liberazione dai debiti rimasti non pagati (art. 282 CCII). Il debito verso il Fondo non è fra quelli che la legge esclude dalla liberazione (art. 278 co. 7 CCII).
Resta fermo che la liberazione dai debiti non si estende a chi ha firmato una fideiussione (art. 278 co. 6 CCII). Se in famiglia qualcuno ha fatto da garante, conviene valutare la sua posizione insieme alla tua. Su come si affronta la crisi di una ditta individuale abbiamo scritto una guida dedicata.
Cosa fare quando arriva la lettera del Fondo o la cartella
Non metterla da parte. Guarda da chi arriva, per quale prestito, quanto ha pagato il Fondo e quando. Se è una cartella, ci sono termini per contestarla che corrono da quando la ricevi. E se oltre al prestito ci sono altri debiti, con altre banche, con il Fisco o con i fornitori, è il momento di guardarli tutti insieme, perché una procedura li affronta in blocco.
Domande frequenti sul prestito garantito dal Fondo di garanzia
Il Fondo di garanzia è un creditore diverso dalla banca?
Sì, per la parte che ha pagato alla banca. Per la parte non garantita il creditore resta la banca.
Se la garanzia era al 100%, alla banca devo ancora qualcosa?
Per la parte che il Fondo ha pagato, il debito non è più verso la banca ma verso il Fondo. Restano eventuali somme che la garanzia non copriva, come alcuni interessi.
Il Fondo può pignorare?
Sì. Può recuperare il credito anche con una cartella dell’Agente della riscossione, e poi con pignoramenti e fermi, come per le cartelle fiscali.
Il debito verso il Fondo entra nel sovraindebitamento?
Sì. Entra nel concordato minore o nella liquidazione controllata con il suo privilegio, e segue le regole di quelle procedure.
Mio padre ha firmato la fideiussione: il Fondo può chiedere a lui?
Sì, per effetto della surrogazione il Fondo può rivolgersi anche ai garanti (art. 1204 c.c.), e la liberazione dai debiti del debitore principale non libera il fideiussore (art. 278 co. 6 CCII).
Da dove si comincia
Chi ha preso un prestito garantito dallo Stato lo ha fatto quasi sempre per tenere in piedi l’attività in un momento difficile, non per leggerezza. Se oggi non si riesce a restituirlo, la legge prevede strumenti fatti apposta per le piccole imprese, anche per quelle già chiuse. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché dopo la cartella arrivano i pignoramenti. Nel primo colloquio guardiamo insieme il contratto, la lettera del Fondo o la cartella e gli altri debiti, e ti diciamo quale strada è percorribile, con quali tempi e quali costi. Guardare non impegna a nulla.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 22 settembre 2026.