sospensione dei pignoramenti mobiliari e immobiliari

Il pignoramento ti impedisce di usare il bene, a causa dell’effetto dello spossessamento. Pertanto, quando hai la casa o il quinto dello stipendio pignorato, rischi di perderli definitivamente se non cerchi di rimediare alla tua situazione di indebitamento. Anzi, se dal pignoramento il tuo creditore non riuscisse a recuperare tutto, corri il rischio di rimanere senza beni e, probabilmente, ancora indebitato. Per questo, devi cercare una soluzione che ti permetta di ottenere la sospensione dei pignoramenti mobiliari e immobiliari. Non basta fermarsi in superficie ma occorre andare sempre a fondo. Infatti, non è prudente gestire il debito che ha portato al pignoramento ma occorre valutare l’intera situazione debitoria, anche per evitare brutte sorprese in futuro.

Le soluzioni per contrastare le procedure esecutive mobiliari e immobiliari sono differenti a seconda del loro stato di avanzamento e della composizione dell’indebitamento.

Quando l’importo del dovuto è esiguo e non vi sono ulteriori debiti, può essere conveniente ottenere la sospensione del pignoramento attraverso la conversione oppure una trattativa stragiudiziale. Tale trattativa potrà prevedere un pagamento a saldo e stralcio oppure rateale, con eventuale apporto di finanza esterna.

Quando invece vi siano ulteriori debiti, non solo bancari ma anche fiscali o privati a fronte di una limitata disponibilità di reddito, è consigliabile valutare l’accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento grazie a cui potrai LIBERARTI DEFINITIVAMENTE DAI DEBITI. Infatti, il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore comporta la sospensione dei pignoramenti mobiliari e immobiliari, salvo che se ne chieda la prosecuzione per particolari motivi. Per maggiori informazioni sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, clicca qui.

La sospensione dei pignoramenti nelle procedure di sovraindebitamento

L’avvio di una procedura di sovraindebitamento o di una procedura concorsuale produce effetti protettivi automatici o su richiesta, che impediscono ai singoli creditori di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore. Questo meccanismo — fondamentale per evitare che i creditori “più veloci” si soddisfino a discapito degli altri — è disciplinato agli artt. 54 e 70 del D.Lgs. 14/2019 (CCII).

Effetto sospensivo automatico: quando scatta

Nelle procedure di sovraindebitamento (liquidazione controllata, concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore), il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore scatta automaticamente dal deposito del ricorso introduttivo, senza necessità di un provvedimento espresso del giudice (art. 54, co. 2 CCII per le misure protettive nel concordato preventivo; art. 70, co. 3 CCII per la liquidazione controllata). Allo stesso modo, nella liquidazione giudiziale, la sentenza dichiarativa sospende tutte le azioni esecutive individuali (art. 150 CCII).

Nella composizione negoziata della crisi (art. 18 CCII), invece, le misure protettive non sono automatiche: l’imprenditore deve depositare un’apposita istanza al tribunale, che le concede con decreto e ne fissa la durata (non superiore a 120 giorni, prorogabili).

Misure protettive e misure cautelari: la differenza

Le misure protettive hanno effetto ope legis o su decreto del giudice e vietano ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive. Non interferiscono con i procedimenti di cognizione già instaurati. Le misure cautelari (art. 54, co. 1 CCII) sono invece provvedimenti specifici — incluso il sequestro conservativo — che il giudice può emettere per tutelare il patrimonio del debitore da atti dispositivi che potrebbero pregiudicare il buon esito della procedura. Le due misure possono coesistere e si integrano a vicenda.

Pignoramento immobiliare, mobiliare e dello stipendio

Tutti e tre i tipi di pignoramento restano sospesi dall’avvio della procedura. Per il pignoramento immobiliare già iscritto a ruolo, l’effetto sospensivo determina l’improcedibilità dell’asta eventualmente fissata: il giudice dell’esecuzione è tenuto a sospendere il procedimento su istanza del debitore che documenti l’avvio della procedura concorsuale. Per il pignoramento presso terzi (stipendio, TFR, crediti commerciali), i terzi pignorati — datore di lavoro, debitore del debitore — devono astenersi dall’eseguire i versamenti disposti prima dell’apertura della procedura, salvo diversa indicazione del giudice delegato.

È fondamentale notificare tempestivamente il provvedimento di apertura della procedura (o il decreto che accorda le misure protettive) ai giudici delle esecuzioni in corso, ai creditori pignoranti e ai terzi pignorati, per rendere l’effetto sospensivo efficace erga omnes.

Cosa succede ai debiti non soddisfatti al termine della procedura

Al termine della liquidazione controllata — ordinariamente tre anni dalla data di apertura — il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione automatica ex art. 282 CCII: i debiti residui non soddisfatti vengono estinti di diritto, con liberazione dai creditori concorsuali. L’esdebitazione non opera per i debiti da risarcimento del danno per fatto illecito extracontrattuale, per gli alimenti e per gli obblighi di mantenimento verso i figli.

Per il debitore privo di qualsiasi attivo da liquidare, l’art. 283 CCII prevede l’esdebitazione dell’incapiente: il tribunale può concedere l’esdebitazione immediata, con obbligo del debitore di comunicare eventuali sopravvenienze patrimoniali nei quattro anni successivi. È la norma che consente il fresh start anche a chi non ha nulla da offrire ai propri creditori.

Domande frequenti sulla sospensione dei pignoramenti

Il pignoramento sulla prima casa si può bloccare? Sì. L’avvio di una procedura di sovraindebitamento sospende anche il pignoramento immobiliare sulla prima casa. Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è inoltre possibile proporre la continuazione del pagamento del mutuo ipotecario e la progressiva liberazione del bene, evitando la vendita forzata.

Il pignoramento dello stipendio si blocca subito? Sì, dall’apertura della procedura. È necessario notificare il provvedimento al datore di lavoro (terzo pignorato) e al giudice dell’esecuzione affinché dispongano la sospensione degli accantonamenti. Lo studio cura questa notifica nell’ambito del procedimento.

Ti illustreremo quali sono le fasi delle procedure e le tempistiche prevedibili, le soluzioni possibili per ottenere l’eventuale sospensione e i relativi costi. Se desideri avere maggiori informazioni, potrai contattarci ai recapiti indicati su questo sito. e fissare un appuntamento per esporci la tua situazione. Valuteremo insieme le possibili soluzioni.