
HAI RICEVUTO UN PIGNORAMENTO? SCOPRI COSA SI PUÒ FARE
Un pignoramento della casa, dello stipendio o del conto corrente si può fermare con una procedura di sovraindebitamento, ma il solo deposito del ricorso non basta: serve un provvedimento del giudice. Nella liquidazione controllata il blocco arriva con la sentenza di apertura; nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore lo dispone il giudice, su richiesta del debitore.
Il pignoramento si ferma quando deposito il ricorso?
No, e conviene saperlo dall’inizio per non contare su un effetto che la legge non prevede. Il blocco dipende dalla procedura:
Liquidazione controllata: dal giorno della sentenza che apre la procedura nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione (artt. 270 co. 5 e 150 CCII).
Ristrutturazione dei debiti del consumatore: con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può sospendere le esecuzioni che potrebbero pregiudicare il piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari fino alla conclusione del procedimento (art. 70 co. 4 CCII).
Concordato minore: con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può disporre che le azioni esecutive e cautelari non possano essere iniziate o proseguite fino a quando l’omologazione diventa definitiva (art. 78 co. 2 lett. d CCII).
Per questo i tempi contano: fra il primo colloquio e il provvedimento del giudice c’è il lavoro con l’OCC, e prima si comincia, prima il pignoramento può essere fermato.
Se il debito è uno solo, serve per forza una procedura?
No. Quando il debito che ha portato al pignoramento è contenuto e non ce ne sono altri, possono bastare strumenti più semplici: la conversione del pignoramento, cioè la richiesta al giudice dell’esecuzione di sostituire al bene pignorato una somma pari a quanto dovuto, anche a rate (art. 495 c.p.c.), oppure un accordo con il creditore, a saldo e stralcio o a rate. Quando invece i debiti sono più d’uno, verso banche, finanziarie, fisco o privati, e il reddito non basta per tutti, chiudere un pignoramento lascia aperti gli altri: lì la strada è una delle procedure di sovraindebitamento, che guardano l’intera situazione.
Si può fermare il pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto?
Sì, con le regole viste sopra. Il pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente è un pignoramento presso terzi: il datore di lavoro, l’ente previdenziale o la banca trattengono le somme per il creditore. Il provvedimento del giudice va quindi comunicato a loro e al giudice dell’esecuzione, perché smettano di accantonare; nel procedimento ce ne occupiamo noi.
Nella liquidazione controllata lo stipendio e la pensione non entrano per intero nella procedura: resta al debitore la parte che il giudice ritiene necessaria al mantenimento suo e della famiglia (art. 268 co. 4 lett. b CCII).
E la casa? Si può fermare l’asta?
Dipende dalla procedura, e qui la scelta pesa. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la casa si può tenere: il piano può prevedere che si continuino a pagare le rate del mutuo sull’abitazione principale, se il debitore era in regola alla data della domanda o se il giudice lo autorizza a pagare le rate arretrate (art. 67 co. 5 CCII), e il giudice può sospendere l’esecuzione che metterebbe a rischio il piano (art. 70 co. 4 CCII). Nella liquidazione controllata, invece, l’asta del singolo creditore si ferma, ma la casa di regola entra nella liquidazione e la gestisce il liquidatore. Se tenere la casa è importante, va detto al primo colloquio: cambia la procedura da scegliere.
Cosa succede ai debiti alla fine della procedura?
Nella liquidazione controllata la persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti non pagati: opera alla chiusura della procedura, o prima se sono passati tre anni dall’apertura, ed è dichiarata dal Tribunale con decreto (art. 282 co. 1 CCII), se ci sono i requisiti di meritevolezza (artt. 280 e 282 co. 2 CCII). Nella ristrutturazione e nel concordato minore i debiti si pagano nella misura prevista dal piano omologato. Restano comunque dovuti il mantenimento e gli alimenti, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti (art. 278 co. 7 CCII).
Chi non ha beni e non ha un reddito da offrire ai creditori può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), senza liquidare nulla.
E se ho un’impresa ancora attiva?
Se l’impresa ha una prospettiva di risanamento, si può valutare la composizione negoziata della crisi. L’imprenditore può chiedere le misure protettive insieme all’istanza di nomina dell’esperto: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, e il tribunale è poi chiamato a confermarle (artt. 18 e 19 CCII).
Domande frequenti sulla sospensione dei pignoramenti
Il pignoramento sulla prima casa si può bloccare?
Sì, con il provvedimento del giudice che apre la procedura. Se l’obiettivo è tenere la casa, la procedura giusta è di solito la ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove si può continuare a pagare il mutuo (art. 67 co. 5 CCII).
Quando si ferma il pignoramento dello stipendio?
Non con il solo deposito del ricorso. Nella liquidazione controllata dalla sentenza di apertura; nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore quando il giudice lo dispone con il decreto di apertura. Poi il provvedimento va comunicato al datore di lavoro e al giudice dell’esecuzione.
Durante la procedura un creditore può farmi un nuovo pignoramento?
Nella liquidazione controllata no, dalla sentenza di apertura (art. 150 CCII). Nella ristrutturazione e nel concordato minore no, se il giudice ha disposto il divieto di azioni esecutive: per questo va chiesto nel ricorso.
Ho ricevuto un atto di precetto: è già un pignoramento?
Non ancora. Il precetto è l’intimazione a pagare entro almeno dieci giorni, trascorsi i quali il creditore può procedere al pignoramento (artt. 480 e 482 c.p.c.); se il pignoramento non comincia entro novanta giorni, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.). È il momento giusto per guardare la situazione, prima che il pignoramento arrivi.
La casa è già stata aggiudicata all’asta: posso ancora fare qualcosa?
Sì. Quasi sempre quanto ricavato dall’asta non copre tutto il debito, e per la parte che resta possono arrivare altri pignoramenti, per esempio sullo stipendio o sul conto. Una procedura di sovraindebitamento può affrontare proprio quel residuo, insieme agli altri debiti.
I debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rientrano?
Sì, le cartelle rientrano nelle procedure e nella liberazione dai debiti, con le esclusioni dell’art. 278 co. 7 CCII per le sanzioni penali e per le sanzioni amministrative non accessorie a debiti estinti.
Da dove si comincia
Ricevere un pignoramento spaventa, ed è normale. Ma non è una colpa, e quasi sempre non è la fine della strada: la legge prevede strumenti fatti apposta per fermarlo e per affrontare tutti i debiti insieme. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché il pignoramento nel frattempo va avanti. Nel primo colloquio guardiamo insieme l’atto che hai ricevuto, gli altri debiti e il reddito, e ti diciamo quale strada è percorribile, con quali tempi, quali fasi e quali costi. Guardare non impegna a nulla.
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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026.