
Possiamo assistere la tua impresa nelle procedure concorsuali, se la stessa sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti negli ultimi tre esercizi contabili. Tali requisiti sono i seguenti: debiti. anche non scaduti, superiori a 500.000,00 euro, patrimonio aziendale superiore a 300.000,00 euro, e fatturato superiore a 200.000,00 euro.
Possiamo fornirti assistenza e consulenza:
nella fase della cd. “pre-liquidazione giudiziale o prefallimentare”, se ritieni di non avere i requisiti sopra indicati e di poterti opporre nei confronti di chi vuol “farti fallire”. Se non superi queste soglie e non riesci a pagare i debiti, ti consigliamo di valutare l’avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per maggiori informazioni, clicca qui.
nelle procedure concorsuali di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo, prenotativo (o in bianco) ordinario o semplificato, nonché in quelle di ristrutturazione del debito di imprese in stato di insolvenza, fornendo consulenza nella redazione di piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria e transazioni fiscali;
sotto l’aspetto penale qualora tu sia indagato o imputato di cd. reati fallimentari (es. bancarotta);
se sei un investitore interessato a fare un’operazione in sede di concordato fallimentare, curando le trattative con tutti i creditori per l’esito positivo della proposta di accordo;
se vuoi richiedere al Tribunale competente il provvedimento di esdebitazione a seguito di estinzione della procedura di liquidazione giudiziale, se la procedura stessa sia stata dichiarata nei confronti di una Ditta individuale o di una società di persone. L’esdebitazione consiste nella liberazione da tutti i debiti non pagati, potrà essere richiesta entro un anno dalla fine della procedura di liquidazione giudiziale. Tuttavia, potrai beneficiare dell’esdebitazione a condizione che tu non ti sia indebitato con malafede, colpa grave o frode, e che non abbia riportato condanne definitive per reati fallimentari o attinenti all’attività d’impresa. Una volta ottenuta l’esdebitazione, potrai quindi richiedere la rettifica delle tue segnalazioni nel S.I.C. (Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e CRIF) ed uscire dalla lista dei cd. “cattivi pagatori”.
Ti illustreremo quali sono le tempistiche prevedibili, le fasi della procedura e i relativi costi. Se desideri avere maggiori informazioni, potrai contattarci ai recapiti indicati su questo sito. e fissare un appuntamento per esporci la tua situazione. Valuteremo insieme le possibili soluzioni.
Le procedure concorsuali nel Codice della Crisi d’Impresa
Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha ridisegnato l’intero sistema delle procedure concorsuali, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale e introducendo strumenti preventivi per gestire la crisi prima dell’insolvenza irreversibile. Oggi il sistema offre un continuum di soluzioni: dal piano attestato stragiudiziale all’accordo di ristrutturazione, dal concordato preventivo alla liquidazione giudiziale come extrema ratio.
Liquidazione giudiziale: presupposti e procedura
La liquidazione giudiziale (artt. 121 ss. CCII) si apre quando l’imprenditore commerciale è in stato di insolvenza e non sussistono le condizioni per soluzioni alternative. Il tribunale, in composizione collegiale, dichiara l’apertura con sentenza e nomina il giudice delegato e il curatore. Dal momento della sentenza: il debitore perde l’amministrazione del proprio patrimonio (art. 142 CCII), si sospendono le azioni esecutive individuali, il passivo si cristallizza e si applica la par condicio creditorum.
Il curatore accerta i crediti (art. 201 CCII), redige il programma di liquidazione e — ove possibile — cede l’azienda come going concern per massimizzare il realizzo. I creditori concorsuali partecipano al riparto secondo i seguenti ordini: crediti prededucibili (art. 6 CCII), crediti privilegiati speciali e generali (artt. 2745-2777 c.c.), infine chirografari in proporzione.
Concordato preventivo: in continuità e liquidatorio
Il concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) consente all’imprenditore di proporre ai creditori un piano alternativo alla liquidazione giudiziale, mantenendo il controllo o gestendo ordinatamente la cessazione. Il concordato in continuità (art. 84, co. 1) prevede la prosecuzione dell’attività — diretta o indiretta — senza soglia minima di soddisfacimento, purché i creditori ricevano non meno di quanto otterrebbero nella liquidazione. Il concordato liquidatorio (art. 84, co. 4) è ammissibile solo se i creditori chirografari vengono soddisfatti in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.
Accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII
L’accordo di ristrutturazione vincola i creditori aderenti (soglia minima: 60% dei crediti) e richiede l’omologazione del tribunale. I creditori non aderenti devono essere soddisfatti integralmente. La variante agevolata ex art. 60 CCII consente di derogare all’unanimità in presenza di determinate condizioni. Gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII) possono, in presenza di requisiti specifici, essere imposti anche ai creditori finanziari non aderenti appartenenti alla medesima categoria.
Piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII
Il piano attestato è lo strumento più snello e riservato: non richiede l’intervento del tribunale ed è idoneo a produrre effetti esentativi dalla revocatoria se attestato da un professionista indipendente che ne certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Ideale per imprese con pochi creditori principali disponibili a trattare e passivo concentrato su posizioni bancarie o fiscali.
Esdebitazione nella liquidazione giudiziale
L’esdebitazione (art. 278 CCII) libera il debitore persona fisica dai debiti residui non soddisfatti al termine della procedura. Il tribunale la concede con decreto, verificate le condizioni soggettive: cooperazione con il curatore, assenza di frodi ai creditori, insussistenza delle cause ostative tassativamente elencate dalla norma. Per il debitore incapiente senza alcun attivo, l’art. 283 CCII prevede l’esdebitazione immediata, con revocabilità nei quattro anni successivi in caso di sopravvenienze patrimoniali rilevanti.
Domande frequenti sulle procedure concorsuali
Chi può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale? La domanda può essere presentata dal debitore stesso, da uno o più creditori, dal pubblico ministero (nei casi previsti dalla legge) e, dal 2022, anche dall’OCRI — ora soppresso — nonché da alcuni creditori pubblici qualificati. Il debitore ha interesse a presentare domanda tempestivamente per evitare l’aggravamento del passivo.
I debiti fiscali possono essere falcidiati nel concordato preventivo? Sì. L’art. 88 CCII consente la falcidia dei crediti tributari e contributivi nell’ambito del concordato preventivo, previa verifica che la proposta assicuri un trattamento non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale. Per i tributi locali e le contribuzioni, la proposta deve essere trasmessa all’ente prima del deposito della domanda di omologazione.