Le procedure concorsuali riguardano le imprese che superano le soglie dell’impresa minore: più di 300.000 euro di attivo o di 200.000 euro di ricavi in uno degli ultimi tre esercizi, oppure più di 500.000 euro di debiti (art. 2 co. 1 lett. d CCII). Sono la liquidazione giudiziale, che ha preso il posto del fallimento, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e il piano attestato di risanamento. Sotto quelle soglie si usano le procedure di sovraindebitamento.

Possiamo assistere la tua impresa nelle procedure concorsuali, se la stessa sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti negli ultimi tre esercizi contabili. Tali requisiti sono i seguenti: debiti. anche non scaduti, superiori a 500.000,00 euro, patrimonio aziendale superiore a 300.000,00 euro, e fatturato superiore a 200.000,00 euro.
Possiamo fornirti assistenza e consulenza:
nella fase della cd. “pre-liquidazione giudiziale o prefallimentare”, se ritieni di non avere i requisiti sopra indicati e di poterti opporre nei confronti di chi vuol “farti fallire”. Se non superi queste soglie e non riesci a pagare i debiti, ti consigliamo di valutare l’avvio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per maggiori informazioni, clicca qui.
nelle procedure concorsuali di liquidazione giudiziale e di concordato preventivo, prenotativo (o in bianco) ordinario o semplificato, nonché in quelle di ristrutturazione del debito di imprese in stato di insolvenza, fornendo consulenza nella redazione di piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria e transazioni fiscali;
sotto l’aspetto penale qualora tu sia indagato o imputato di cd. reati fallimentari (es. bancarotta);
se sei un investitore interessato a fare un’operazione in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, curando le trattative con tutti i creditori per l’esito positivo della proposta di accordo;
se vuoi richiedere al Tribunale competente il provvedimento di esdebitazione a seguito di estinzione della procedura di liquidazione giudiziale, se la procedura stessa sia stata dichiarata nei confronti di una Ditta individuale o di una società di persone. L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti non pagati, esclusi quelli che la legge tiene fuori (art. 278 co. 7 CCII). Il debitore vi ha diritto decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, o alla sua chiusura se avviene prima (art. 279 CCII). Servono però le condizioni dell’art. 280 CCII: tra l’altro, non avere condanne definitive per bancarotta fraudolenta o per delitti legati all’attività d’impresa, non aver distratto l’attivo né fatto ricorso abusivo al credito, e aver collaborato con la procedura.
Ti illustreremo quali sono le tempistiche prevedibili, le fasi della procedura e i relativi costi. Se desideri avere maggiori informazioni, potrai contattarci ai recapiti indicati su questo sito. e fissare un appuntamento per esporci la tua situazione. Valuteremo insieme le possibili soluzioni.
Cosa sono oggi le procedure concorsuali?
Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha ridisegnato l’intero sistema delle procedure concorsuali, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale e introducendo strumenti preventivi per gestire la crisi prima dell’insolvenza irreversibile. Oggi il sistema offre un continuum di soluzioni: dal piano attestato stragiudiziale all’accordo di ristrutturazione, dal concordato preventivo alla liquidazione giudiziale come extrema ratio.
Quando si apre la liquidazione giudiziale?
La liquidazione giudiziale (artt. 121 ss. CCII) si apre quando l’imprenditore commerciale è in stato di insolvenza e non sussistono le condizioni per soluzioni alternative. Il tribunale, in composizione collegiale, dichiara l’apertura con sentenza e nomina il giudice delegato e il curatore. Dal momento della sentenza: il debitore perde l’amministrazione del proprio patrimonio (art. 142 CCII), si sospendono le azioni esecutive individuali, il passivo si cristallizza e si applica la par condicio creditorum.
Il curatore accerta i crediti (art. 201 CCII), redige il programma di liquidazione e — ove possibile — cede l’azienda come going concern per massimizzare il realizzo. I creditori concorsuali partecipano al riparto secondo i seguenti ordini: crediti prededucibili (art. 6 CCII), crediti privilegiati speciali e generali (artt. 2745-2777 c.c.), infine chirografari in proporzione.
Come funziona il concordato preventivo?
Il concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) consente all’imprenditore di proporre ai creditori un piano alternativo alla liquidazione giudiziale, mantenendo il controllo o gestendo ordinatamente la cessazione. Il concordato in continuità (art. 84, co. 1) prevede la prosecuzione dell’attività — diretta o indiretta — senza soglia minima di soddisfacimento, purché i creditori ricevano non meno di quanto otterrebbero nella liquidazione. Il concordato liquidatorio (art. 84 co. 4) richiede risorse esterne che aumentino di almeno il 10% l’attivo disponibile e che i creditori chirografari ricevano almeno il 20% del loro credito.
Cosa sono gli accordi di ristrutturazione?
L’accordo di ristrutturazione vincola i creditori aderenti (soglia minima: 60% dei crediti) e richiede l’omologazione del tribunale. I creditori non aderenti devono essere soddisfatti integralmente. Negli accordi agevolati la soglia scende al 30% se il debitore non chiede la moratoria per i creditori estranei e rinuncia alle misure protettive (art. 60 CCII). Gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII) possono, in presenza di requisiti specifici, essere imposti anche ai creditori finanziari non aderenti appartenenti alla medesima categoria.
Cos’è il piano attestato di risanamento?
Il piano attestato è lo strumento più snello e riservato: non richiede l’intervento del tribunale ed è idoneo a produrre effetti esentativi dalla revocatoria se attestato da un professionista indipendente che ne certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Ideale per imprese con pochi creditori principali disponibili a trattare e passivo concentrato su posizioni bancarie o fiscali.
Dopo la liquidazione giudiziale ci si libera dai debiti?
L’esdebitazione (art. 278 CCII) è la liberazione dai debiti rimasti non soddisfatti: si ottiene alla chiusura della liquidazione giudiziale o, se prima, decorsi tre anni dall’apertura (art. 279 CCII). Il tribunale la concede con decreto, verificate le condizioni soggettive: cooperazione con il curatore, assenza di frodi ai creditori, insussistenza delle cause ostative tassativamente elencate dalla norma. Per la persona che non ha nulla da offrire ai creditori c’è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): si concede una sola volta e, se nei tre anni successivi arrivano utilità, i creditori possono agire soltanto su quelle.
Domande frequenti sulle procedure concorsuali
Chi può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale?
La domanda può essere presentata dal debitore, da uno o più creditori, dal pubblico ministero e dagli organi e dalle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa (art. 37 co. 2 CCII). Il debitore ha interesse a presentare domanda tempestivamente per evitare l’aggravamento del passivo.
I debiti fiscali possono essere falcidiati nel concordato preventivo?
Sì. L’art. 88 CCII consente la falcidia dei crediti tributari e contributivi nell’ambito del concordato preventivo, previa verifica che la proposta assicuri un trattamento non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale. Nel concordato liquidatorio, poi, il tribunale può omologare anche senza il voto favorevole del Fisco o degli enti previdenziali, se la loro adesione è determinante e la proposta è per loro conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88 co. 3 CCII).
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.