Il sovraindebitamento è la situazione di chi non riesce più a pagare i propri debiti e non può fallire: consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, agricoltori. Per queste persone il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) prevede quattro procedure che, alla fine, possono portare alla liberazione dai debiti non pagati, concessa dal Tribunale.
Cos’è il sovraindebitamento?
La legge lo definisce come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, della start-up innovativa e di ogni altro debitore che non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale (art. 2 co. 1 lett. c CCII). In parole semplici: i debiti sono diventati più grandi di quello che il reddito e il patrimonio permettono di pagare.
Fino al 2022 queste procedure erano regolate dalla Legge 3/2012, conosciuta come «legge salva suicidi». Oggi stanno nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, agli artt. 65-83 e 268-283.
Chi può accedere alle procedure?
Possono accedere, se sono sovraindebitati:
il consumatore, cioè chi ha fatto debiti per ragioni private, estranee a un’attività d’impresa o professionale;
l’imprenditore minore, cioè chi negli ultimi tre esercizi ha avuto un attivo patrimoniale fino a 300.000 euro, ricavi fino a 200.000 euro e debiti fino a 500.000 euro. Chi supera queste soglie va verso le procedure concorsuali;
l’imprenditore agricolo e la start-up innovativa;
il professionista e il lavoratore autonomo, per esempio il commercialista, l’avvocato, l’ingegnere, e l’associazione professionale;
la società semplice e l’ente non commerciale;
chi è stato titolare di una ditta individuale o socio di una società di persone (s.a.s., s.n.c.) cancellata dal Registro delle Imprese da oltre un anno, o da meno di un anno se era un imprenditore minore.
Quali sono le procedure, e quale fa per me?
Le procedure sono quattro, alternative fra loro. Quale sia la strada giusta dipende da chi sei, da che cosa hai e da che cosa puoi offrire ai creditori.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII): per chi ha debiti di natura privata e un reddito da destinare ai creditori. Non serve il voto dei creditori: il piano lo omologa il Tribunale.
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII): per chi ha debiti nati da un’attività d’impresa o professionale. Si può usare se l’attività continua, oppure, se non continua, quando arrivano risorse esterne che aumentano in modo apprezzabile quello che si offre ai creditori. Serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti.
La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII): per chiunque sia sovraindebitato, consumatore, imprenditore o ex imprenditore, che mette il proprio patrimonio a disposizione dei creditori.
L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): per la persona che non ha beni e non può offrire nulla ai creditori, nemmeno in futuro. Si chiede una sola volta nella vita.
Cosa succede ai pignoramenti?
Non si fermano con il solo deposito del ricorso: serve un provvedimento del giudice. Nella liquidazione controllata, dalla sentenza di apertura i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive individuali (artt. 270 co. 5 e 150 CCII). Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore il giudice, su richiesta del debitore, con il decreto di apertura può sospendere i pignoramenti in corso e vietarne di nuovi (artt. 70 co. 4 e 78 co. 2 lett. d CCII). Vale per la casa, per l’auto e per il quinto dello stipendio.
Per i dettagli, la pagina sulla sospensione dei pignoramenti.
Cos’è la liberazione dai debiti, e quali debiti restano?
È l’esdebitazione: la liberazione dai debiti rimasti non pagati alla fine della procedura, che da quel momento non possono più essere chiesti al debitore (art. 278 co. 1 CCII). La concede il Tribunale a chi ne ha i requisiti: tra gli altri, non aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, non aver nascosto o distratto beni, aver collaborato con la procedura, non avere condanne definitive per bancarotta fraudolenta o per reati legati all’attività d’impresa, e non aver già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte (artt. 280 e 282 co. 2 CCII).
Alcuni debiti restano dovuti anche dopo (art. 278 co. 7 CCII):
- gli obblighi di mantenimento e alimentari, per esempio l’assegno per i figli;
- i risarcimenti dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
- le sanzioni penali e le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.
La liberazione vale per il debitore: chi ha garantito per lui, come un fideiussore o un coobbligato, resta obbligato verso il creditore (art. 278 co. 6 CCII).
Chi è l’OCC e che ruolo ha?
L’OCC, Organismo di Composizione della Crisi, è l’organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia che nomina un gestore della crisi. Il gestore esamina la situazione e scrive la relazione che accompagna la domanda al Tribunale: le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, la completezza dei documenti (artt. 68, 76 e 269 CCII). In tutte e quattro le procedure la domanda passa dall’OCC. Le tappe, i tempi e i documenti da preparare sono spiegati nella pagina su tempi e documenti della procedura.
Domande frequenti
Posso chiedere una procedura se ho già un pignoramento in corso?
Sì. Anzi, è spesso il momento in cui si comincia. Il pignoramento si può fermare con il provvedimento del giudice che apre la procedura, come spiegato sopra.
I debiti con l’Agenzia delle Entrate e le cartelle esattoriali rientrano?
Sì, imposte, contributi e cartelle rientrano nelle procedure e nella liberazione dai debiti. Restano escluse le sanzioni penali e le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 co. 7 CCII).
Io e mio marito possiamo fare una procedura sola?
Sì. I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune; le masse attive e passive restano però distinte (art. 66 CCII).
Mi libero di tutti i debiti?
La legge parla di liberazione dai debiti: quello che resta non pagato alla fine della procedura non può più essere chiesto al debitore. Restano fuori il mantenimento, i risarcimenti da fatto illecito e le sanzioni penali e amministrative non accessorie (art. 278 co. 7 CCII).
Anche chi ha uno stipendio può accedere?
Sì. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore lo stipendio serve proprio a pagare i creditori secondo il piano. E perfino l’esdebitazione del debitore incapiente è possibile con un reddito, se resta sotto la soglia dell’art. 283 co. 2 CCII: l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo familiare. Per una persona sola, nel 2026, sono 10.651,68 euro l’anno. La simulazione con tre esempi è nella pagina sull’incapiente.
Cosa succede se il Tribunale dice di no?
Nella ristrutturazione e nel concordato minore, se il giudice non omologa il piano, su richiesta del debitore può aprire la liquidazione controllata (artt. 73 e 80 co. 5 CCII). Per questo il lavoro più importante si fa prima: capire quale procedura regge davvero.
Da dove si comincia
Avere più debiti di quanti se ne possano pagare non è una colpa, e non è una situazione senza uscita: queste procedure esistono proprio per chi si trova lì. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché nel frattempo interessi, solleciti e pignoramenti continuano a correre. Nel primo colloquio guardiamo insieme debiti, redditi e documenti, e capiamo quale delle quattro strade è percorribile, con quali tempi, quali fasi e quali costi. Guardare non impegna a nulla.
Se invece l’impresa è ancora in piedi e ha una prospettiva di risanamento, prima di queste procedure va valutata la composizione negoziata della crisi.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026.