Debiti in famiglia: la procedura familiare

I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda di sovraindebitamento, se sono conviventi o se i debiti hanno un’origine comune (art. 66 CCII). I patrimoni e i debiti di ciascuno restano distinti, ma la procedura è una sola. Serve soprattutto quando un familiare ha garantito i debiti dell’altro.

Cos’è la procedura familiare?

È la possibilità, per più persone della stessa famiglia, di affrontare i debiti con un’unica domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune (art. 66 co. 1 CCII). Le masse attive e passive, cioè i beni e i debiti di ciascuno, restano distinte (art. 66 co. 3 CCII). Il compenso dell’OCC si divide fra i familiari in proporzione ai beni di ciascuno (art. 66 co. 5 CCII).

Chi fa parte della famiglia, per la legge?

Oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto (art. 66 co. 2 CCII). Genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti, zii, cugini, suoceri e cognati possono quindi presentare una domanda unica, se ci sono le altre condizioni.

Il coniuge risponde dei miei debiti?

Di regola no: ognuno risponde dei debiti che ha firmato. Le cose cambiano se il coniuge ha firmato anche lui, come cointestatario di un mutuo o di un prestito o come fideiussore, e ci sono regole particolari per i beni in comunione legale. È proprio in questi casi che la procedura familiare serve: con l’esdebitazione di uno solo, il creditore potrebbe ancora chiedere all’altro, perché i diritti verso coobbligati e fideiussori restano salvi (art. 278 co. 6 CCII).

Quale procedura si può fare insieme?

Tutte e tre: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, con due regole da sapere.

  • Se uno dei familiari non è un consumatore, per esempio ha o ha avuto una partita IVA, la ristrutturazione dei debiti del consumatore non si applica, tranne la norma sul mutuo della prima casa (art. 66 co. 1 CCII). Si va quindi verso il concordato minore, se l’attività è ancora in corso, o la liquidazione controllata.
  • La liquidazione controllata familiare si può chiedere anche se uno o più familiari sono incapienti, cioè non hanno nulla da offrire, purché almeno per uno ci siano i presupposti della liquidazione (art. 66 co. 1 CCII).

Se invece i familiari presentano domande separate, il giudice le coordina, e la competenza è del giudice a cui ci si è rivolti per primo (art. 66 co. 4 CCII).

Alcuni casi seguiti dallo studio

Domande frequenti sui debiti in famiglia

Io e mio marito possiamo fare una procedura sola?

Sì, se siete conviventi o se i debiti hanno un’origine comune (art. 66 co. 1 CCII). I debiti e i beni di ciascuno restano distinti, ma la procedura è una.

Mio padre mi ha fatto da garante: posso liberare anche lui?

Non con la sola procedura tua: il creditore conserva i suoi diritti verso il fideiussore (art. 278 co. 6 CCII). Se però è sovraindebitato anche lui, potete presentare una domanda familiare.

Un familiare a cui devo dei soldi può votare nel concordato minore?

No. Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini fino al quarto grado non sono ammessi al voto e non contano per le maggioranze (art. 79 co. 2 CCII).

Il reddito di mio marito entra nel mio piano?

La legge chiede di indicare le entrate di tutto il nucleo familiare e quanto serve al suo mantenimento (art. 67 co. 2 lett. e CCII). Il reddito del familiare conta per capire quanto resta per i creditori, ma i suoi debiti restano suoi, se non entra nella procedura.

Se uno di noi due ha una partita IVA possiamo fare la procedura insieme?

Sì, ma non la ristrutturazione dei debiti del consumatore: la strada è il concordato minore o la liquidazione controllata (art. 66 co. 1 CCII).

Da dove si comincia

Quando i debiti toccano più persone della stessa famiglia, il peso raddoppia, e spesso ci si sente in colpa verso chi ha firmato per aiutarci. La legge ha previsto proprio questo caso: si può affrontare tutto insieme, in un’unica procedura. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché i creditori possono rivolgersi a ciascuno. Nel primo colloquio guardiamo insieme i debiti di tutti, chi ha firmato che cosa, e ti diciamo se conviene una procedura familiare, con quali tempi e quali costi. Guardare non impegna a nulla.

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026.

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