Fideiussione — Il padre aveva garantito il mutuo del figlio: con la procedura familiare si fermano insiem

IL CASO.

Comincia come cominciano tante storie: un figlio compra la prima casa con un mutuo e il padre fa da garante. Poi le cose vanno male, il mutuo non si paga più, la casa finisce all’asta. E qui succede quello che quasi nessuno immagina quando firma una fideiussione: la vendita all’asta non ha coperto tutto il debito. Il ricavato dell’asta copre solo una parte, e per la differenza la banca può rivolgersi tanto al figlio quanto al padre che aveva garantito.

Da lì in avanti i due si sono indebitati separatamente con banche e finanziarie per restare a galla, e nel frattempo era partita anche una esecuzione mobiliare. Al momento del ricorso la situazione era questa: il padre, pensionato, con 245.648 euro di debiti e una pensione di circa 1.170 euro netti al mese già ridotta da due cessioni del quinto; il figlio, dipendente come conduttore di mezzi pesanti, con 183.600 euro di debiti e uno stipendio che gli arrivava già decurtato da un pignoramento presso terzi. Nessuno dei due possiede immobili: dell’auto il figlio ha metà, e vale poco più di tremila euro.

Quasi 430.000 euro complessivi, quindi, su due persone che fra pensione e stipendio non arrivano a 3.000 euro al mese in due.

L’ITER DELLA PROCEDURA.

Assistiti dall’Avv. Berardo Di Ferdinando, padre e figlio hanno depositato una domanda congiunta di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 66 CCII, la norma che consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico ricorso quando i debiti hanno un’origine almeno in parte comune. Qui l’origine comune c’era ed era evidente: la garanzia prestata dal padre per il mutuo del figlio.

Il Tribunale ha accolto la domanda precisando un punto tecnico che vale la pena conoscere: il ricorso è uno solo, ma le procedure che si aprono sono due. Le masse attive e passive restano distinte, ciascun patrimonio soddisfa i creditori propri e quelli comuni, e il ricavato della liquidazione dell’uno non può andare ai creditori personali dell’altro. Anche gli adempimenti del liquidatore vanno tenuti separati. Il risparmio sta nell’istruttoria e nelle spese, non nella confusione dei patrimoni.

Determinato quanto serve a ciascuno per vivere — 1.430 euro al mese per il padre, 1.886 per il figlio e la moglie — il Tribunale ha stabilito che solo l’eccedenza vada alla procedura. Il figlio è stato autorizzato a tenere l’auto fino all’eventuale vendita, perché gli serve per raggiungere il posto di lavoro.

LA SOLUZIONE.

La parte più interessante è quello che la sentenza ferma, ed è molto.

Anzitutto ha sospeso il pignoramento presso terzi sulla pensione del padre, disponendo che le somme già accantonate siano acquisite alla procedura.

In secondo luogo ha dichiarato inefficaci i pagamenti che i terzi pignorati — il datore di lavoro del figlio e l’INPS per il padre — avrebbero eseguito dopo la sentenza, in una esecuzione che era già stata definita con ordinanza di assegnazione nel 2022. Il fatto che l’assegnazione fosse anteriore all’apertura della procedura non conta, perché l’assegnazione è disposta «salvo esazione» e non estingue da sé il debito: lo estingue il pagamento. È lo stesso principio che i tribunali stanno applicando con crescente fermezza, e che risponde alla domanda di chi crede di essere arrivato troppo tardi.

Infine — ed è il passaggio che merita di essere segnato — il Tribunale ha dichiarato sospesa l’operatività della cessione del quinto della pensione, applicando per analogia l’art. 144 CCII, secondo cui i pagamenti eseguiti o ricevuti dal debitore dopo l’apertura della procedura sono inefficaci rispetto ai creditori e quanto ne deriva va acquisito alla liquidazione. Non è scontato: la cessione del quinto è un atto volontario e per anni si è discusso se la procedura potesse toccarla. Qui la risposta è stata sì.

Il risultato pratico è che in un solo giorno due persone hanno smesso di veder sparire la pensione e lo stipendio in trattenute che non riducevano il debito. Verseranno per tre anni quello che eccede il necessario per vivere, e alla fine di quel triennio potranno chiedere l’esdebitazione.

Per scaricare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata familiare, clicca qui

Domande frequenti

Padre e figlio possono chiedere insieme la liquidazione controllata?

Sì, se i debiti hanno un’origine almeno in parte comune (art. 66 CCII): qui la garanzia del padre sul mutuo del figlio. Il ricorso è uno, ma le procedure sono due e i patrimoni restano distinti. Tutte le regole sono nella pagina sui debiti in famiglia.

Se la casa è finita all’asta, il debito è chiuso?

Non sempre. Se il ricavato non copre tutto, per la differenza la banca può rivolgersi sia al debitore sia a chi ha garantito. È proprio la situazione da cui nasce questa procedura.

La liquidazione controllata ferma la cessione del quinto?

In questo caso sì: il Tribunale di Teramo ha dichiarato sospesa la cessione del quinto della pensione, applicando per analogia l’art. 144 CCII. È una questione su cui per anni si è discusso, e si valuta caso per caso.

La tua situazione può avere una via d’uscita

Se hai garantito il debito di un familiare, o se hai firmato una fideiussione e ti stai accorgendo che la vendita del bene non ha chiuso nulla, la strada per uscirne esiste — e spesso conviene percorrerla insieme. Ogni posizione va valutata sui documenti.

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.

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