IL CASO.
Una coppia di coniugi residenti in provincia di Rieti, conviventi, entrambi con un reddito da lavoro modesto — circa 1.700 euro netti mensili lui, circa 1.600 lei — e con debiti che nel tempo erano arrivati a circa 145.000 euro per il marito e 35.000 per la moglie. Nessun immobile di proprietà: vivono in un alloggio popolare con un canone di poco più di cento euro al mese. Sui conti correnti, saldi inferiori al migliaio di euro.
L’indebitamento non nasce da leggerezza ma dal peggioramento progressivo della condizione lavorativa di entrambi, in anni in cui le spese familiari non si potevano rimandare. Nel 2019 l’azienda per cui il marito lavorava gli cambia l’inquadramento, da dipendente ad agente di commercio, con un peggioramento netto delle entrate. L’anno dopo arriva il Covid: la sua attività si ferma e la moglie finisce in cassa integrazione. Nel 2022 la stessa azienda gli toglie l’uso dell’auto aziendale, e per continuare a lavorare è costretto a comprarne una a undicimilaseicento euro a fronte di un rimborso di cinquecento euro al mese. In mezzo, una fila di spese impreviste che una famiglia con quel reddito non riesce ad assorbire.
Per far fronte a tutto questo la coppia ricorre ai finanziamenti bancari, ed è lì che sta la gran parte del debito. La moglie, inoltre, è garante del marito in due rapporti con la stessa banca di credito cooperativo.
C’è però una parte della storia che spiega più di tutte le altre perché quei finanziamenti sono stati chiesti, e il Tribunale la mette fra le ragioni della decisione: la salute della famiglia. Dal 2016 entrambi i genitori di lui sono invalidi e hanno avuto bisogno del suo aiuto, anche economico. Nel 2022 la moglie cade e deve affrontare un percorso di fisioterapia. Nel 2024 una broncopolmonite porta a scoprire un tumore: il rene viene asportato e seguono altri interventi, con spese mediche molto superiori alle possibilità della famiglia. Nel 2025, quando sembrava finita, arriva una seconda diagnosi. La moglie percepisce oggi una pensione di invalidità di poco più di trecento euro al mese. A tutto questo si sono aggiunte le spese per la difesa di uno dei figli in un procedimento penale: la sola perizia di parte è costata trentaseimila euro, una cifra che una famiglia con quei redditi può coprire soltanto indebitandosi. E la preoccupazione per quella vicenda ha avuto un prezzo anche fisico: la moglie fu colpita da un’ischemia la vigilia di Natale, con alcuni giorni di ricovero, e da allora — scrive il marito nella relazione — non è più stata la stessa.
Il Tribunale lo scrive espressamente: i debiti non derivano dall’attività d’impresa del marito, ma da «contingenti eventi nefasti» accaduti nel corso della loro vita. È la definizione più precisa che si possa dare del sovraindebitamento incolpevole, ed è la ragione per cui la procedura è stata aperta.
L’ITER DELLA PROCEDURA.
Assistiti dall’Avv. Berardo Di Ferdinando, i coniugi hanno presentato un’unica domanda congiunta di apertura della liquidazione controllata. È la possibilità prevista dall’art. 66 CCII per i membri della stessa famiglia, quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune: le masse attive e passive restano distinte, ma la procedura è una sola, con un evidente risparmio di costi e di tempi.
Il Tribunale ha riconosciuto che entrambe le condizioni ricorrevano: i coniugi convivono e buona parte dei debiti nasce dalle stesse vicende familiari, senza contare la fideiussione prestata dalla moglie. Ha inoltre chiarito che il marito, pur svolgendo attività di agente di commercio, non raggiunge le soglie dell’art. 2 CCII e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale: poteva perciò accedere alla procedura riservata ai sovraindebitati.
Due passaggi della sentenza meritano attenzione, perché rispondono a domande che sentiamo di continuo.
Il primo riguarda quanto il debitore può offrire. I ricorrenti avevano indicato le quote di reddito che intendevano mettere a disposizione e chiesto di escludere le due automobili. Il Tribunale ha precisato che nella liquidazione controllata il debitore non formula una proposta: la procedura ha carattere generale, tutti i beni sono liquidabili salvo quelli che la legge esclude, e la quota di reddito da lasciare al debitore la stabilisce il giudice. Nel caso deciso, il Collegio ha ritenuto liquidabile almeno una delle due vetture e ha fissato in 1.000 euro mensili per il marito e 900 per la moglie le somme trattenibili per le esigenze di vita.
Il secondo è il più importante. Il Tribunale ha affermato che le trattenute per pignoramento presso terzi e le cessioni volontarie gravanti sui redditi non sono opponibili alla liquidazione controllata: l’ordinanza di assegnazione si attua non quando viene emessa, ma quando il datore di lavoro paga, sicché i pagamenti successivi all’apertura della procedura sono inefficaci nei suoi confronti. Il creditore assegnatario deve partecipare al concorso come tutti gli altri, nel rispetto della par condicio e dell’ordine delle cause di prelazione.
LA SOLUZIONE.
Il Tribunale di Rieti ha dichiarato aperta la liquidazione controllata di entrambi i coniugi. Da quel momento i creditori non possono più agire individualmente e fare pignoramenti: chi tratteneva somme sullo stipendio smette di trattenerle per sé, e quanto eccede la quota riconosciuta per il mantenimento confluisce nella procedura per essere diviso fra tutti.
Passati tre anni dall’apertura, i nostri assistiti potranno ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti. Due persone che oggi lavorano solo per pagare rate, fra tre anni potranno tornare a lavorare per vivere.
Per scaricare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata familiare, clicca qui
Domande frequenti
Marito e moglie possono fare una sola liquidazione controllata?
Sì, se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune (art. 66 CCII). In questo caso il Tribunale di Rieti ha riconosciuto tutte e due le condizioni: le masse attive e passive restano distinte, ma la procedura è una sola. Come funziona è spiegato nella pagina sulla procedura familiare.
Nella liquidazione controllata il debitore sceglie quanto offrire?
No. Come ha precisato il Tribunale, il debitore non formula una proposta: tutti i beni sono liquidabili, salvo quelli che la legge esclude, e la parte di reddito che resta per vivere la stabilisce il giudice (art. 268 co. 4 lett. b CCII). Qui 1.000 euro al mese per il marito e 900 per la moglie.
Le trattenute sullo stipendio continuano dopo l’apertura?
No. Secondo la sentenza, i pagamenti del datore di lavoro successivi all’apertura non sono opponibili alla procedura, anche se l’assegnazione era già stata disposta: il creditore partecipa al concorso come tutti gli altri.
Liquidazione controllata familiare: la tua situazione può avere una via d’uscita
Quando i debiti riguardano due coniugi o più membri della stessa famiglia, spesso conviene una procedura sola. Ogni posizione va valutata sui documenti.
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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.