Ordinanza di assegnazione — Le somme erano già state assegnate al creditore: con la liquidazione controllata il pignor

IL CASO.

La domanda che ci sentiamo rivolgere più spesso è questa: «il pignoramento è già andato avanti, il giudice ha già emesso l’ordinanza di assegnazione delle somme al creditore — non è troppo tardi?». La risposta, in una procedura di sovraindebitamento, è no.

La storia della nostra assistita comincia molto indietro. Appena finita la scuola apre, insieme a due amiche e con l’aiuto dei genitori, una piccola attività commerciale: non decolla mai davvero e chiude alla fine degli anni Novanta, lasciandole addosso i debiti residui. Si trasferisce per seguire il marito, il matrimonio finisce, e si ritrova a crescere da sola una figlia pagando un affitto con un contratto di lavoro che non le riconosceva nemmeno la maternità — mesi interi senza alcun reddito. È lì che arrivano i primi finanziamenti.

Negli anni successivi il quadro non migliora. L’ex marito le anticipa in un’unica soluzione molte annualità di mantenimento, che lei usa per chiudere alcune posizioni bancarie; presta del denaro a una persona che non glielo restituirà mai; per tre anni il mantenimento non arriva affatto e viene poi ridotto a trecento euro. Si aggiunge una sanzione tributaria nata da violazioni commesse dal suo ex datore di lavoro. A quel punto le rate dei finanziamenti non sono più sostenibili.

Oggi il suo reddito da lavoro è molto basso, con una pensione a integrarlo, e continua ad aiutare la figlia che vive fuori. Sulla busta paga pendeva un pignoramento: e non era neppure più un pignoramento in corso, perché il giudice dell’esecuzione aveva già assegnato le somme al creditore procedente, che le stava incassando mese dopo mese.

C’è un passaggio della sua storia che spiega tutto il resto. Nel dicembre del 1999, proprio quando aveva trovato una nuova occupazione e pensava che la situazione stesse migliorando, le è stato diagnosticato un tumore all’utero. Ne sono seguiti un lungo periodo di sofferenza fisica e mesi di trasferte in un’altra città per la radioterapia, pagate di tasca propria, senza poter contare sull’aiuto dei genitori, che vivevano lontano. La pensione che oggi integra il suo stipendio è una pensione di invalidità.

Sono anni in cui il reddito si ferma e le spese no. È lì che nascono i primi finanziamenti, e da lì in avanti il debito non si è più richiuso.

L’ITER DELLA PROCEDURA.

Con l’assistenza dell’Avv. Berardo Di Ferdinando è stata depositata la domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 269 CCII, corredata dalla relazione del gestore della crisi nominato dall’OCC istituito presso l’Ordine dei Commercialisti di Teramo.

Il Tribunale ha riscontrato i presupposti dell’art. 268 CCII e ha dichiarato l’apertura della procedura. Ma il passaggio che conta, e per il quale questa sentenza merita di essere letta, riguarda proprio il pignoramento già assegnato. Richiamando espressamente la sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2022, il Collegio ha disposto la cessazione dell’efficacia del provvedimento di assegnazione, ordinando che i ratei non ancora corrisposti dal terzo al creditore procedente siano versati al liquidatore, per essere poi ripartiti nel concorso nel rispetto della par condicio creditorum.

In altre parole: il creditore che si era portato avanti con l’esecuzione individuale non continua a incassare da solo. Da lì in avanti quelle somme entrano nella procedura e vengono divise fra tutti i creditori secondo le regole del concorso.

La sentenza contiene anche un’indicazione utile sul piano pratico. Il Tribunale ha ricordato che le pensioni impignorabili restano tali, mentre gli altri emolumenti sono aggredibili anche per intero, salva la quota necessaria a garantire un dignitoso sostentamento; e ha rimesso al Giudice Delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione, la determinazione della quota delle entrate familiari da lasciare alla debitrice, da calcolare sui parametri del D.P.C.M. 159/2013. Un invito, per chi prepara questi ricorsi, a documentare con precisione ogni spesa che si afferma sostenuta: il Collegio ha rilevato che sul punto la relazione non era sufficientemente supportata.

LA SOLUZIONE.

Con l’apertura della procedura nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni della debitrice, neppure per crediti sorti durante la liquidazione. Il liquidatore predisporrà entro novanta giorni il programma di liquidazione, applicando i criteri fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 65 del 2022 e n. 6 del 2024, e indicherà quanto la nostra assistita potrà trattenere per sé e per la sua famiglia.

Trascorsi tre anni dal deposito della sentenza, il liquidatore dovrà riferire al Tribunale ai fini dell’esdebitazione: la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti, che chiude la vicenda e consente di ricominciare.

Per scaricare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, clicca qui

Domande frequenti

Se il giudice ha già assegnato le somme al creditore, è troppo tardi per il sovraindebitamento?

No. In questo caso il Tribunale di Teramo, aprendo la liquidazione controllata e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 65/2022, ha fatto cessare l’efficacia dell’assegnazione: i ratei non ancora pagati vanno al liquidatore e si dividono fra tutti i creditori.

Quanto dello stipendio resta al debitore nella liquidazione controllata?

La parte che il giudice ritiene necessaria al mantenimento suo e della famiglia (art. 268 co. 4 lett. b CCII). Qui il Tribunale l’ha rimessa al giudice delegato, da calcolare sui parametri del D.P.C.M. 159/2013.

Quando arriva la liberazione dai debiti?

Alla chiusura della procedura o, se prima, trascorsi tre anni dall’apertura, con un decreto del Tribunale (art. 282 co. 1 CCII).

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.

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