Quali debiti restano dopo l'esdebitazione

Con l’esdebitazione i debiti rimasti non pagati non si possono più chiedere al debitore (art. 278 co. 1 CCII). Restano però dovuti il mantenimento e gli alimenti, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti (art. 278 co. 7 CCII). Chi ha garantito per il debitore resta obbligato.

Cos’è l’esdebitazione?

È la liberazione dai debiti: i crediti rimasti non pagati alla fine della procedura non si possono più chiedere al debitore (art. 278 co. 1 CCII). Il debito non viene annullato: è il debitore che ne viene liberato. Per questo, come vedremo, chi aveva garantito per lui resta obbligato.

Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera con la chiusura della procedura o, prima, trascorsi tre anni dall’apertura, e la dichiara il Tribunale con decreto (art. 282 co. 1 CCII). Nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore il risultato si ottiene con il piano omologato: i creditori ricevono quanto previsto dal piano. Per chi non ha nulla da offrire c’è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII).

Quali debiti restano dopo l’esdebitazione?

La legge ne esclude tre gruppi (art. 278 co. 7 CCII):

  • gli obblighi di mantenimento e alimentari: per esempio l’assegno per i figli o per l’ex coniuge. Restano dovuti perché servono a far vivere chi ne ha diritto;
  • i risarcimenti dei danni da fatto illecito extracontrattuale: per esempio il danno causato in un incidente o con un comportamento illecito, fuori da un contratto;
  • le sanzioni penali e le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti: per esempio le multe stradali. Ne parla la guida su multe e sanzioni nel sovraindebitamento.

Tutto il resto rientra: debiti con banche e finanziarie, carte di credito, prestiti personali, cessioni del quinto, debiti con fornitori, imposte e contributi, cartelle esattoriali, bollette, debiti verso privati.

Il fideiussore e il cointestatario restano obbligati?

Sì. L’esdebitazione vale per il debitore, e restano salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 278 co. 6 CCII). Se un genitore, un coniuge o un socio ha firmato una garanzia, il creditore può chiedere a lui. Per questo, quando il garante è un familiare, spesso conviene valutare una procedura familiare che risolva insieme la posizione di tutti e due.

E i creditori che non hanno partecipato alla procedura?

L’esdebitazione vale anche verso di loro, per i crediti nati prima. Ma verso chi non ha partecipato al concorso opera solo per la parte che supera la percentuale pagata agli altri creditori dello stesso grado (art. 278 co. 2 CCII). In pratica, riceve la stessa percentuale degli altri e non di più. Per questo nel ricorso si cerca di indicare tutti i creditori: l’elenco completo è uno dei documenti richiesti.

Chi non può ottenere l’esdebitazione?

Serve la meritevolezza. Non è ammesso chi (artt. 280 e 282 co. 2 CCII):

  • ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • è stato condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o per altri delitti legati all’attività d’impresa, salvo la riabilitazione;
  • ha distratto beni, esposto debiti inesistenti o fatto ricorso abusivo al credito;
  • ha ostacolato la procedura o non ha dato le informazioni e i documenti richiesti;
  • ha già avuto un’altra esdebitazione nei cinque anni precedenti, o per due volte.

Avere debiti per una malattia, una separazione, la perdita del lavoro o un’attività andata male non è, di per sé, colpa grave. Cosa si intende per colpa grave lo spiega la guida sui debiti fatti con leggerezza.

Domande frequenti sui debiti esclusi

L’assegno di mantenimento per i figli rientra nella liberazione?

No. Gli obblighi di mantenimento e alimentari restano dovuti anche dopo l’esdebitazione (art. 278 co. 7 lett. a CCII).

Le multe stradali si liberano?

No. Sono sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie ad altri debiti, e restano escluse (art. 278 co. 7 lett. b CCII).

Mio padre ha firmato come garante: si libera anche lui?

No, non automaticamente. Il creditore conserva i suoi diritti verso il fideiussore (art. 278 co. 6 CCII). Si può però valutare una procedura familiare che comprenda anche lui.

Le cartelle esattoriali rientrano?

Sì, imposte, contributi e cartelle rientrano. Restano fuori solo le sanzioni non accessorie. I dettagli sono nella pagina sui debiti con l’Agenzia delle Entrate.

Dopo l’esdebitazione posso chiedere un nuovo finanziamento?

La legge non lo vieta. Se un nuovo prestito verrà concesso, lo decide la banca o la finanziaria con le sue valutazioni. Una seconda esdebitazione, invece, non si può ottenere prima di cinque anni, e comunque non più di due volte (art. 280 co. 1 lett. d ed e CCII).

Da dove si comincia

Sapere che cosa resta e che cosa no è il primo passo per capire se una procedura conviene davvero. Nella maggior parte dei casi i debiti che pesano di più, quelli con banche, finanziarie e Fisco, rientrano nella liberazione. Non c’è niente di cui vergognarsi: la legge esiste apposta per chi non ce la fa più. Nel primo colloquio guardiamo insieme l’elenco dei tuoi debiti, separiamo quelli che rientrano da quelli che restano, e ti diciamo quale strada è percorribile, con quali tempi e quali costi. Guardare non impegna a nulla.

PRENOTA IL PRIMO COLLOQUIO

Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026.

© 2022 Studio Legale Di Ferdinando | Sviluppo: www.marky.it
C.F. DFRBRD71C28H769X - P.IVA: 00399988880

Compagnia di assicurazione per la R.C. professionale:
AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano (20123), Piazza Vetra n. 17.
Polizza N° ICNF000002/004818 – Massimale: € 1.000.000,00

Codice univoco fatturazione elettronica: KRRH6B9

Termini e condizioni - Informativa sull'uso dei cookie

SOCIAL: