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Hai accumulato debiti e tra questi ci sono anche multe stradali, sanzioni INPS, cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con sanzioni tributarie. Ti chiedi se anche questi importi possono rientrare nella liberazione dai debiti con una procedura di sovraindebitamento. La risposta non è semplice come sembra, ma esiste — ed è più favorevole di quanto molti credano.
Vediamo cosa dice la legge e quali regole si applicano concretamente.
Il sovraindebitamento copre anche i debiti verso lo Stato?
Sì. Le procedure di sovraindebitamento previste dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza — CCII) si applicano a tutti i debiti del debitore, compresi quelli verso l’Erario, gli enti previdenziali e la pubblica amministrazione in generale.
Questo significa che cartelle esattoriali per IVA, IRPEF, contributi INPS, tributi locali, sanzioni tributarie: tutto entra nel perimetro della procedura. Il debitore non deve selezionare i creditori — il piano o la domanda di liquidazione riguardano l’intera massa debitoria.
Il punto critico, però, riguarda l’esdebitazione finale: non tutti i debiti inclusi nella procedura rientrano, al termine, nella liberazione dai debiti.
Cosa dice l’art. 278 CCII sull’esdebitazione
L’art. 278 CCII, che detta le regole generali dell’esdebitazione, stabilisce al co. 7 che restano escluse dall’esdebitazione:
- le obbligazioni alimentari e di mantenimento (lett. a);
- le sanzioni penali e le sanzioni amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti (lett. b);
- i debiti da risarcimento del danno per fatto illecito extracontrattuale (lett. b).
La norma contiene una distinzione fondamentale che vale la pena capire bene.
La regola dell’accessorietà: la chiave per le sanzioni
La lettura dell’art. 278, co. 7, lett. b) CCII introduce il criterio dell’accessorietà: una sanzione amministrativa (multa stradale, soprattassa tributaria, sanzione INPS) non viene esdebitata se non è accessoria a un debito principale che viene anch’esso estinto.
In pratica:
- Se il debito principale (es. il tributo evaso, il contributo INPS non versato) viene incluso nella procedura e regolato (anche parzialmente con il piano), la sanzione accessoria segue la sorte del debito principale ed è anch’essa coperta dall’esdebitazione.
- Se invece la sanzione è autonoma — cioè non collegata a un debito principale che viene estinto — resta in vita dopo la chiusura della procedura.
Questo significa che la maggior parte delle sanzioni tributarie iscritte a ruolo, essendo accessorie all’imposta, sono tendenzialmente esdebitabili. Le multe stradali pure, invece — che non sono accessorie ad alcun debito fiscale principale — restano a carico del debitore salvo diverso accordo nel piano.
Tabella: Sanzioni e sovraindebitamento — cosa succede
| Tipo di debito/sanzione | Incluso nella procedura? | Esdebitabile? |
|---|---|---|
| Cartella esattoriale (IVA + sanzioni + interessi) | Sì | Sì (sanzione accessoria al tributo estinto) |
| Sanzioni INPS per omesso versamento contributi | Sì | Sì (accessoria al debito contributivo) |
| Multa stradale autonoma (non collegata a tributo) | Sì | No (art. 278 co. 7 lett. b CCII) |
| Sanzione amministrativa per violazione codice del consumo | Sì | No (se autonoma, non accessoria) |
| Soprattasse e interessi di mora su tributi | Sì | Sì (accessori al tributo principale) |
| Debiti alimentari | No | No (esclusi ex lege) |
Le multe stradali: sovraindebitamento o rottamazione quinquies?
Per le multe stradali la situazione è peculiare. Essendo sanzioni amministrative autonome, non vengono esdebitabili al termine della procedura. Tuttavia, possono comunque essere incluse nel piano di ristrutturazione o nel concordato minore con una proposta di pagamento parziale, che il tribunale può omologare anche senza il consenso dell’ente creditore in determinati casi.
In alternativa, se le cartelle per sanzioni stradali sono state affidate all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, è accessibile la rottamazione quinquies ex art. 1, co. 82 ss., L. 199/2025: si paga il capitale originario della multa più le spese di notifica, con stralcio degli interessi e dell’aggio.
I due strumenti non si escludono in modo assoluto, ma è necessario valutare caso per caso quale offre il miglior risultato concreto per il debitore.
Quando conviene fare una procedura di sovraindebitamento anche con sanzioni irredimibili
Anche se alcune sanzioni restano escluse dall’esdebitazione, una procedura di sovraindebitamento può comunque essere la scelta giusta. Il ragionamento è semplice: se il debitore ha debiti complessivi per 150.000 euro, di cui 10.000 sono multe stradali non esdebitabili, una liquidazione controllata o un piano di ristrutturazione gli permette di liberarsi degli altri 140.000 euro. Le sanzioni residue, a quel punto, sono gestibili.
L’errore frequente è rinunciare all’intera procedura perché una parte del debito resta fuori dalla liberazione. La legge non richiede che tutto il debito venga meno: richiede che il debitore sia messo nelle condizioni di ricominciare.
Domande frequenti
Le multe stradali rientrano nella liberazione dai debiti?
No. Sono sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti, e restano escluse dall’esdebitazione (art. 278 co. 7 lett. b CCII). Entrano però nella procedura.
Le sanzioni sulle cartelle esattoriali restano dovute?
Per la regola dell’accessorietà spiegata in questo articolo, le sanzioni legate a un’imposta o a un contributo che rientra nella procedura ne seguono la sorte, e quindi di regola rientrano nella liberazione. Si verifica sulle singole cartelle. Il quadro completo è nella pagina sui debiti con l’Agenzia delle Entrate.
Conviene la procedura se alcune multe restano fuori?
Spesso sì: se su 150.000 euro di debiti 10.000 sono multe escluse, la procedura permette di liberarsi degli altri 140.000. Che una parte resti fuori non è un motivo per rinunciare. Quali debiti restano lo spiega la pagina sui debiti esclusi dall’esdebitazione.
Cosa fare adesso
Se hai debiti con lo Stato — tra cui cartelle esattoriali, sanzioni tributarie o contributi INPS non versati — è fondamentale una valutazione complessiva della tua situazione prima di scegliere lo strumento giusto. Non esiste una risposta valida per tutti: dipende dalla composizione del tuo debito, dalla tua situazione patrimoniale e reddituale, e dalla tipologia di procedura più adatta al tuo profilo.
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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia. Studio Legale Di Ferdinando, Teramo — Pescara — Roma. Consulenze anche da remoto.
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