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I debiti da fideiussione e il sovraindebitamento si intrecciano così: chi ha garantito una società di cui era socio di maggioranza o amministratore, di regola non è «consumatore» e non può chiedere la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 2 co. 1 lett. e) e art. 67 CCII); lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025.
In breve. Non basta essere persone fisiche per essere consumatori: conta lo scopo con cui è stato assunto il debito e la qualità avuta al momento del debito. Chi firma una garanzia per l’azienda di cui è socio o amministratore, di norma, la firma per l’impresa e non esigenze legate alla vita privata. Ma la Cassazione dice anche l’opposto: il garante di un professionista non è detto che non sia consumatore. Decide il caso concreto. E anche se il piano del consumatore non è possibile, esistono altre procedure.
Se hai firmato fideiussioni per una società e adesso ti trovi sommerso dai debiti, la domanda che ti fai è comprensibile: «Quella firma l’ho messa per aiutare, non per speculare. Mi toglie ogni possibilità di sistemare le cose?». La risposta breve è no. Le possibilità cambiano, ma una strada per ripartire c’è quasi sempre. Il punto è capire presto da quale delle strade si parte, per non perdere mesi e scrivere un ricorso che il giudice può respingere.
Che cosa ha deciso la Cassazione
Il caso è questo. Una donna aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Cremona, nel maggio 2023, l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. I suoi debiti principali derivavano da fideiussioni date a due società: in una era socia di maggioranza (circa l’80%), nell’altra al 60%, ed era stata amministratrice per anni. Un creditore ha fatto reclamo e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 19 dicembre 2023, ha revocato l’omologa: quei debiti non erano estranei all’attività imprenditoriale, ma direttamente collegati alle garanzie date alle società. Le fideiussioni erano state firmate, tra l’altro, pochissimi giorni dopo che la donna aveva lasciato la carica di amministratrice, quando era ancora socia di maggioranza.
La debitrice è ricorsa in Cassazione sostenendo, in sostanza, che le società erano ormai inattive e vicine al fallimento, che aveva firmato anche per evitare azioni sul proprio patrimonio personale e che da anni non aveva più incarichi. La Cassazione (Sezione Prima) ha rigettato il ricorso e l’ha condannata alle spese del giudizio.
Il principio: chi è consumatore quando garantisce un’impresa
La Corte parte da un punto favorevole a chi garantisce: il fideiussore persona fisica non è un professionista «di riflesso», cioè non lo diventa solo perché lo è il debitore garantito. Lo hanno detto la Corte di giustizia dell’Unione europea (cause C-74/15 e C-534/15) e le Sezioni Unite della Cassazione (n. 5868/2023).
Ma subito dopo la Corte indica due elementi che il giudice deve valutare: se il garante era amministratore della società garantita e se aveva una partecipazione non trascurabile al suo capitale. In questi casi la garanzia rafforza l’attività d’impresa altrui, ed è un «collegamento funzionale» con la società. La massima ufficiale, in sintesi, dice che è consumatore il fideiussore persona fisica che, anche se svolge un’attività professionale, firma la garanzia per scopi estranei a quell’attività: la garanzia non deve essere un atto espressivo del suo lavoro né strettamente funzionale al suo svolgimento.
La sentenza ricorda anche altre decisioni della Cassazione che vanno nella stessa direzione: la garanzia del familiare per l’impresa di famiglia, anche senza quote o cariche, perché il garante è interessato all’attività sociale per il rapporto familiare (n. 23533/2024); il garante con il 70% del patrimonio sociale, anche se non amministratore (n. 32225/2018); il garante coinvolto nella gestione effettiva (n. 429/2023).
La definizione di consumatore nel Codice della crisi non è cambiata nella sostanza
La debitrice sosteneva che la definizione del nuovo Codice della crisi fosse più larga della vecchia. La Cassazione risponde di no. L’art. 2 co. 1 lett. e) CCII definisce il consumatore come «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società» di persone e di capitali indicate dalla norma. Dopo la riforma del 2024, la stessa lettera aggiunge che il consumatore accede agli strumenti di regolazione della crisi «per debiti contratti nella qualità di consumatore».
Secondo la Corte, questa definizione ricalca quella della vecchia legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) e quella del Codice del consumo, e il legislatore l’ha ripresa di proposito. Quindi i principi maturati prima restano validi. Essere socio non esclude di per sé di essere consumatore, ma i debiti vanno distinti per scopo: quelli presi per la vita personale e familiare da una parte, quelli legati alla società dall’altra.
La sentenza cita anche l’art. 67 co. 2 lett. c) CCII, che obbliga chi chiede la ristrutturazione a elencare gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni: per la Corte conferma che il passivo del consumatore deve riflettere spese per esigenze personali e familiari.
Cosa significa per te, se hai garantito una società
Non serve spaventarsi, ma serve guardare le carte con ordine. Le domande che il giudice si porrà sono concrete: eri socio e con quale quota? Eri amministratore, o lo sei stato, e quando? La garanzia serviva alla società o a uno scopo personale? Quanto pesa questo debito sul totale?
Se la risposta indica che hai garantito per la tua società, la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII) rischia di essere respinta, o, come nel caso deciso, revocata anche dopo l’omologa. È proprio il motivo per cui conviene capirlo prima di depositare. Se invece hai firmato per un familiare o per un amico, senza quote, senza cariche e senza interesse nell’attività, la tua posizione è diversa: la Cassazione dice espressamente che il garante non è professionista solo perché lo è chi garantisce. Anche in quel caso, però, il giudice guarda i fatti, e noi li guardiamo con te.
E se la strada del consumatore non c’è, ne esistono altre. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) sono pensati per chi non è consumatore. Quale sia adatta dipende da tutto il tuo quadro: attività svolta, patrimonio, redditi, creditori. Non è una questione che si risolve con una regola sola.
Domande frequenti sui debiti da fideiussione e sovraindebitamento
Chi ha firmato una fideiussione può chiedere la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
Dipende dallo scopo della garanzia. Se la fideiussione è stata data per una società di cui il garante è socio di peso o amministratore, la Cassazione (n. 29746/2025) la considera di regola legata all’impresa e quindi esclude la qualifica di consumatore. Se invece è stata data per scopi privati e senza collegamento con l’attività, la qualifica può restare.
Essere socio di una società basta per perdere la qualifica di consumatore?
No. L’art. 2 co. 1 lett. e) CCII dice che il consumatore può essere anche socio di una società. Ma vanno distinti i debiti presi per la vita personale da quelli collegati alla società: se il debito principale nasce da garanzie date alla società, la qualifica non regge.
Che cosa guarda il giudice per capire se la fideiussione è «funzionale» alla società?
La Cassazione indica due elementi: se il garante era amministratore della società garantita e se aveva una partecipazione non trascurabile al capitale. Nel caso deciso contavano le quote (80% e 60%), l’incarico di amministratrice fino a pochi giorni prima delle garanzie e il fatto che i debiti fossero direttamente collegati alle fideiussioni.
L’omologa del piano del consumatore può essere revocata dopo?
Sì. Nel caso deciso il Tribunale aveva omologato il piano, ma un creditore ha fatto reclamo e la Corte d’appello ha revocato l’omologa per mancanza della qualifica di consumatore. La Cassazione ha confermato.
Se non posso chiedere il piano del consumatore, che cosa resta?
Restano il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). Quale sia adatta si decide guardando attività svolta, patrimonio, redditi e creditori.
Il fideiussore di un professionista è sempre un professionista?
No. La Cassazione, richiamando le Sezioni Unite (n. 5868/2023) e la Corte di giustizia UE, dice che il garante persona fisica non è professionista solo perché lo è il debitore garantito. Conta se la garanzia è legata a un suo interesse nell’attività.
Hai firmato fideiussioni e non sai da dove cominciare?
Nel primo colloquio guardiamo insieme i contratti di garanzia, la tua posizione nella società e il resto dei debiti, e capiamo quale procedura ha senso per te. Porta le fideiussioni e le comunicazioni delle banche. Guardare non impegna a nulla. Se vuoi farti un’idea di come funzionano le procedure, leggi la pagina sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Su temi vicini trovi anche gli articoli sui debiti misti del consumatore, sulla fideiussione data per il mutuo di un figlio e sulla fideiussione ABI dopo le Sezioni Unite.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2026.