Ristrutturazione Debiti del Consumatore con Debiti Misti: Cosa Cambia nel 2026

 

Immagine generata con intelligenza artificiale

Hai un mutuo, carte di credito, un prestito personale — ma anche qualche cartella fiscale rimasta aperta quando hai chiuso la partita IVA, o una fideiussione firmata da socio. Puoi accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, o no?

Questa è una delle domande più frequenti negli studi legali che si occupano di sovraindebitamento. La risposta è cambiata nel tempo, e nel 2026 — dopo il Terzo Correttivo al CCII — è ancora oggetto di orientamenti contrastanti tra i tribunali.

 


 

Cosa dice la legge oggi: la definizione di consumatore dopo il Correttivo Ter

Il D.Lgs. 136/2024 (Terzo Correttivo al Codice della Crisi) ha modificato la definizione di consumatore all’art. 2, co. 1, lett. e) CCII, che ora recita:

«la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore»

Il punto critico è nell’inciso finale: il consumatore non è chi è una persona fisica senza impresa, ma chi accede alla procedura per debiti contratti come consumatore.

 


 

Il problema dei debiti misti: due orientamenti a confronto

Orientamento restrittivo (maggioritario prima del Correttivo)

Il filone tradizionale sosteneva che la presenza di anche un solo debito di natura professionale o imprenditoriale nel passivo escludesse la qualifica di consumatore e rendesse inammissibile la ristrutturazione. Seguito da Milano, Roma e Torino.

Orientamento della prevalenza (post-Correttivo Ter)

Con il D.Lgs. 136/2024 si è aperto uno spazio per un’interpretazione più flessibile: ciò che conta è la prevalenza dei debiti contratti in qualità di consumatore sul totale del passivo.

Trib. Napoli, 5 maggio 2025: ha omologato una RDC in presenza di debitoria mista, affermando che se i debiti privati sono prevalenti in percentuale la domanda è ammissibile.

Trib. Lecce: ha dichiarato inammissibile la domanda anche nel caso di famiglia con debitoria mista, affermando che anche un solo componente con debiti professionali contamina l’intera procedura.

 


 

La posizione dopo il Correttivo Ter: la “prevalenza” come criterio interpretativo

L’orientamento più aggiornato porta a questa lettura: il consumatore non deve avere un passivo “puro”, ma i debiti per cui chiede la ristrutturazione devono essere prevalentemente di natura consumeristica.

  • Partita IVA chiusa con residui fiscali marginali, grosso del debito personale → tendenzialmente ammissibile davanti a tribunali aperti all’orientamento della prevalenza.
  • Debito professionale rilevante → la strada corretta è il concordato minore (artt. 74-83 CCII).
  • Commistione paritaria → analisi caso per caso in base al tribunale competente.

 


 

Cosa fare nella pratica

Il primo passo è una mappatura precisa del passivo: origine di ogni debito (consumo personale, attività professionale, imprenditoriale, fideiussoria). Da lì si determina quale strumento è più adatto e qual è il rischio di inammissibilità.

Domande frequenti

Ho debiti privati e qualche debito della vecchia partita IVA: posso fare la ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Dipende dal peso dei debiti professionali e dall’orientamento del tribunale. Dove si segue il criterio della prevalenza, se il grosso del debito è privato la domanda può essere ammessa; se il debito professionale è rilevante, la strada è di regola il concordato minore (artt. 74-83 CCII).

Una fideiussione firmata come socio mi fa perdere la qualifica di consumatore?

Va valutata caso per caso: conta il legame fra chi ha firmato la garanzia e l’attività della società. Per questo, prima di scegliere la procedura, si ricostruisce l’origine di ogni debito, comprese le garanzie.

Se non posso fare la ristrutturazione del consumatore, che alternative ho?

Il concordato minore, se ci sono i presupposti dell’art. 74 CCII, oppure la liquidazione controllata, che è aperta a qualunque debitore sovraindebitato (artt. 268 e seguenti CCII).

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia. Studio Legale Di Ferdinando, Teramo. Consulenze anche da remoto.

 

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