Hai una ditta individuale e i conti non tornano più. I fornitori premono, le cartelle si accumulano, e non sai se rischi il fallimento o se esiste una via d’uscita. La risposta dipende da un dato concreto: le dimensioni della tua impresa. Da lì parte tutto.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 — CCII, testo vigente dopo il Terzo Correttivo D.Lgs. 136/2024) prevede percorsi diversi a seconda che la tua ditta rientri o meno nelle soglie dell’impresa minore. Vediamo come funziona.
Sei un’impresa minore o no? Questo cambia tutto
L’art. 2, co. 1, lett. d) CCII definisce l’impresa minore come quella che presenta congiuntamente tutti e tre questi requisiti nei tre esercizi precedenti:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a € 300.000
- ricavi annui non superiori a € 200.000
- debiti complessivi (anche non scaduti) non superiori a € 500.000
Se la tua ditta individuale resta sotto tutte e tre le soglie, rientra nel sovraindebitamento e accede alle procedure del Capo II del Titolo IV CCII. Se supera anche una sola soglia, può accedere alle procedure maggiori (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata).
Ditta individuale sotto soglia: le procedure di sovraindebitamento
La maggior parte delle ditte individuali — artigiani, commercianti, lavoratori autonomi con partita IVA — rientra nella categoria dell’impresa minore o del professionista sovraindebitato.
Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII)
È l’equivalente del “fallimento” per il debitore sovraindebitato. Il giudice nomina un liquidatore che vende i beni del debitore e distribuisce il ricavato ai creditori. Al termine della procedura (o dopo tre anni dall’apertura), il Tribunale può concedere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.
È la scelta giusta quando non c’è prospettiva di continuità, i debiti superano largamente l’attivo, e l’obiettivo è la liberazione dai debiti. Chi non ha beni né un reddito da offrire ai creditori può invece chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII).
Concordato minore (artt. 74-83 CCII)
Consente al titolare di ditta individuale di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale, con o senza continuità aziendale. Il tribunale può omologarlo anche in presenza di creditori dissenzienti se il piano è conveniente rispetto alla liquidazione.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII)
Riservata al consumatore (art. 2, co. 1, lett. e) CCII): la persona fisica che accede per debiti contratti in tale qualità. Se ci sono anche debiti dell’attività, la strada è di regola il concordato minore; dove i tribunali seguono il criterio della prevalenza, conta quanto pesano i debiti privati sul totale.
Ditta individuale sopra soglia: le procedure maggiori
Composizione negoziata della crisi (artt. 12-25 CCII)
Strumento stragiudiziale e riservato: un esperto indipendente affianca il debitore nelle trattative con i creditori. Accessibile a qualsiasi imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario con prospettive concrete di risanamento.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)
Accordo con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, con omologazione del tribunale. I creditori non aderenti vengono pagati per intero.
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)
La procedura concorsuale di riferimento per le imprese in crisi. Può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione.
Liquidazione giudiziale (artt. 121 ss. CCII)
Il “fallimento” del CCII, applicabile agli imprenditori commerciali che superano le soglie. Non riguarda gli imprenditori agricoli.
Il punto critico: l’imprenditore agricolo
Qualunque siano le dimensioni, l’imprenditore agricolo non è mai soggetto alla liquidazione giudiziale (art. 2, co. 1, lett. c CCII) e accede sempre alle procedure di sovraindebitamento, purché non svolga effettivamente attività commerciale. Ogni caso va analizzato a sé.
Cosa fare in pratica
Il primo passo è verificare in quale categoria rientra la tua situazione: dimensioni dell’impresa, natura dei debiti, prospettive di continuità. Da lì si sceglie lo strumento.
Domande frequenti
La mia ditta individuale può fallire?
Solo se supera anche una sola delle soglie dell’impresa minore (art. 2 co. 1 lett. d CCII): in quel caso si applica la liquidazione giudiziale, che ha preso il posto del fallimento. Sotto le soglie si usano le procedure di sovraindebitamento.
Ho chiuso la ditta ma i debiti restano: cosa posso fare?
I debiti dell’attività restano del titolare anche dopo la chiusura. Si possono affrontare con il concordato minore, se arrivano risorse esterne che aumentano in modo apprezzabile l’attivo (art. 74 co. 2 CCII), oppure con la liquidazione controllata.
L’imprenditore agricolo può accedere al sovraindebitamento?
Sì. Non è soggetto alla liquidazione giudiziale e accede alle procedure di sovraindebitamento, qualunque siano le dimensioni dell’impresa (art. 2 co. 1 lett. c CCII).
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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia. Studio Legale Di Ferdinando, Teramo. Consulenze anche da remoto.