Composizione Negoziata: il Doppio Test del Decreto 2026

 

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Il Ministero della Giustizia ha adottato il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026. Il provvedimento aggiorna il quadro operativo della composizione negoziata della crisi d’impresa (artt. 5-bis, 13 e 17 D.Lgs. 14/2019 — CCII), recependo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 settembre 2024, n. 136 (Correttivo-ter). È il terzo aggiornamento del documento operativo dopo il D.D. 28 settembre 2021 e il D.D. 21 marzo 2023.

Il test pratico: funzione prognostica confermata, uso in due momenti

Il test pratico non viene stravvolto nella metodologia: misura ancora il rapporto tra il debito da servire e i flussi annui al servizio del debito, con una scala orientativa che rimane invariata — rapporto ≤ 1: difficoltà contenute; fino a 3: ancora gestibili; oltre 3: il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali; oltre 5: può rendersi necessaria la cessione aziendale.

La precisazione rilevante del decreto riguarda la funzione dello strumento: il test non diagnostica la crisi (non dice se l’impresa è insolvente), ma è uno strumento prognostico — misura la difficoltà del percorso di risanamento. Non tiene conto di effetti futuri solo pianificati, ma esclusivamente delle azioni già adottate.

La novità operativa è che, una volta definite le iniziative di risanamento, l’esperto indipendente potrà ripetere il test considerando gli effetti previsti nel piano, per valutarne la coerenza. Non si tratta di un secondo test obbligatorio a carico dell’imprenditore, ma di uno strumento che l’esperto può utilizzare in fase avanzata della procedura. Nella pratica professionale si usa l’espressione “doppio test” proprio per indicare questo doppio utilizzo possibile del medesimo strumento — all’ingresso e post-piano.

La check-list: doppia funzione rafforzata

La check-list si articola in otto aree tematiche: requisiti organizzativi, situazione contabile aggiornata, cause della crisi e strategie di intervento, proiezioni finanziarie, ristrutturazione del debito, valore di liquidazione del patrimonio, gruppi di imprese, imprese minori. Il decreto ne rafforza la doppia funzione: guida l’imprenditore nella costruzione del piano e consente all’esperto di valutarne la coerenza. Per accedere alla composizione negoziata è sufficiente aver redatto un progetto di piano e un piano finanziario per i sei mesi successivi; il piano completo verrà elaborato nel corso delle trattative.

La novità più rilevante: la nuova Sezione II-bis

Il decreto introduce la Sezione II-bis, dedicata alle specificità dei piani negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. È questa la principale novità strutturale del provvedimento.

La check-list non opera più soltanto come supporto alla composizione negoziata, ma diventa riferimento anche per la costruzione dei piani destinati agli strumenti di regolazione della crisi: accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII), concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO). Il piano deve indicare, tra l’altro: aggiornamento di attività e passività, entità e cause della crisi, elenco dei creditori, momento previsto per il riequilibrio, apporti di finanza nuova, effetti sui rapporti di lavoro.

In caso di concordato preventivo in continuità con valore riservato ai soci, il piano deve quantificarlo ai sensi dell’art. 120-quater, co. 2, CCII — al netto degli apporti eventualmente versati dai soci per la ristrutturazione.

Imprese sotto-soglia e accesso semplificato

Per le imprese di minori dimensioni il decreto prevede modalità semplificate: i dati possono essere ricavati da dichiarazioni fiscali e registri contabili; l’esperto può svolgere il test pratico su queste basi; il piano può essere circoscritto alle sole grandezze economiche. Il decreto conferma la formazione specifica di 55 ore per gli esperti indipendenti.

Cosa cambia nella pratica

Per il professionista che assiste l’imprenditore, il decreto amplia il perimetro degli strumenti in cui la check-list rileva: non solo la composizione negoziata, ma anche gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo. La Sezione II-bis impone una coerenza metodologica tra il piano elaborato in composizione negoziata e quello eventualmente trasfuso in uno strumento di regolazione successivo.

Per l’imprenditore, la domanda pratica rimane: i flussi della mia impresa reggono il test prognostico? E il piano è coerente con quei numeri? Se la risposta è sì, la composizione negoziata resta lo strumento più discreto ed efficace per gestire la crisi prima che diventi irreversibile.

Domande frequenti

Cos’è il test pratico della composizione negoziata?

È lo strumento del documento del Ministero della Giustizia che mette a confronto il debito da servire con i flussi annui al servizio del debito, per stimare quanto è difficile il risanamento. Non dice se l’impresa è insolvente: misura la difficoltà del percorso.

Cosa cambia con il decreto del 23 aprile 2026?

Una volta definite le iniziative di risanamento, l’esperto può ripetere il test tenendo conto degli effetti del piano; e la check-list diventa un riferimento anche per i piani degli strumenti di regolazione della crisi, con la nuova Sezione II-bis.

Cosa serve per accedere alla composizione negoziata?

Un progetto di piano e un piano finanziario per i sei mesi successivi: il piano completo si costruisce durante le trattative con i creditori, con l’aiuto dell’esperto.

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📄 Fonte normativa: Decreto dirigenziale 23 aprile 2026 — Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026 (PDF, IPZS)

Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.

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