TERAMO. Massimo aveva 58 anni, un lavoro precario, un affitto sulle spalle e debiti accumulati in anni di crisi familiare: rate saltate, bollette arretrate, un prestito personale mai rimborsato, cartelle esattoriali. Zero risparmi. Zero beni intestati. Quando è arrivato nel nostro studio, la prima domanda che ci ha fatto è stata: “Ma se non ho niente, cosa mi possono prendere?” La seconda, dopo che gliene abbiamo parlato, è stata: “Perché nessuno me l’aveva mai detto?”
La risposta a entrambe le domande si chiama esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disciplinata dall’articolo 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024).
Cos’è l’esdebitazione incapiente e a chi serve
L’esdebitazione incapiente è uno strumento pensato per chi si trova in una situazione estrema: non solo non riesce a pagare i propri creditori, ma non ha nemmeno beni o redditi sufficienti da liquidare per dare qualcosa in cambio. Nessun immobile, nessun conto corrente rilevante, nessuna utilità da distribuire — nemmeno in prospettiva futura.
In questi casi, la legge consente al debitore persona fisica di ottenere la liberazione dai debiti senza dover passare per una liquidazione controllata del proprio patrimonio. È, in sostanza, un “fresh start” riservato a chi è davvero a zero.
Possono accedervi: consumatori, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale, professionisti.
Come si calcola l’”incapienza”: la scala ISEE entra in gioco
Il parametro che definisce l’incapienza non è lasciato alla valutazione discrezionale del giudice: l’art. 283, co. 2, CCII (nel testo modificato dal terzo correttivo, D.Lgs. 136/2024) fissa un criterio oggettivo ancorato all’assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE riferita al nucleo familiare del debitore.
Cosa significa in pratica? La soglia varia in base alla composizione del nucleo familiare. Una persona sola avrà una soglia più bassa rispetto a un nucleo con figli. Nel 2026 l’assegno sociale è di 546,24 euro al mese per tredici mensilità, cioè 7.101,12 euro l’anno (Circolare INPS n. 153/2025): per una persona sola la soglia è quindi di 10.651,68 euro l’anno di reddito, tolte le spese per produrlo. Con un figlio a carico la soglia sale; con due figli sale ulteriormente.
Appena superi quella soglia — anche di poco — l’accesso all’esdebitazione incapiente viene precluso: si dovrà valutare la liquidazione controllata. Questo rende la verifica iniziale del profilo del cliente fondamentale: scegliere lo strumento sbagliato significa perdere tempo e spesso anche il beneficio.
L’obbligo di dichiarazione annuale: quello che i debitori ignorano quasi sempre
Uno degli aspetti meno noti — e più importanti — riguarda gli obblighi successivi alla concessione dell’esdebitazione. La procedura non si esaurisce con il decreto del giudice.
Per i tre anni successivi al decreto, il debitore deve presentare ogni anno, nei modi e nei termini indicati dal giudice, la dichiarazione delle utilità sopravvenute, se ce ne sono (art. 283 co. 7 CCII). Se in quel periodo arriva qualcosa che consente di soddisfare utilmente i creditori — per esempio un’eredità, una vincita o un risarcimento — la liberazione dai debiti resta, ma quelle utilità diventano aggredibili: l’OCC, che vigila per tutti e tre gli anni, lo comunica ai creditori con l’autorizzazione del giudice, e i creditori possono agire soltanto su di esse (art. 283 co. 1 e 9 CCII). I finanziamenti, in qualunque forma, non contano come utilità.
Il beneficio non si perde per il solo fatto che la situazione economica migliora: i creditori possono agire soltanto sulle utilità sopravvenute. Si perde invece se il debitore non presenta la dichiarazione annuale (art. 283 co. 7 CCII). Recente giurisprudenza di merito (segnalata da IL CASO.it, giugno 2026) ha precisato come debba essere condotta questa verifica annuale e quale sia il ruolo della scala di equivalenza ISEE nel calcolo.
Nel nostro studio lo vediamo spesso: chi ottiene l’esdebitazione pensa di aver chiuso definitivamente il capitolo, dimentica gli obblighi dichiarativi e rischia la revoca del beneficio. Tre anni di attenzione in cambio della liberazione dai debiti sono comunque un buon affare.
Il requisito della meritevolezza: non basta essere senza beni
Non tutti i debitori senza attivo possono accedere automaticamente a questa procedura. La legge richiede che il debitore sia meritevole: non devono esserci atti in frode ai creditori, comportamenti dolosi o gravemente colposi nella formazione del debito.
Il giudice valuta la condotta del debitore. Chi ha distratto beni, simulato vendite o fornito informazioni false ai creditori non può accedere a questo strumento. Al contrario, chi ha attraversato una crisi economica — per malattia, perdita del lavoro, separazione, crollo dell’attività — di norma soddisfa il requisito.
Il Tribunale di Verona (12 gennaio 2026) ha confermato che la domanda può essere presentata personalmente dal debitore, senza avvocato. Passa comunque sempre dall’OCC (art. 283 co. 3 CCII), e nella pratica l’assistenza di un legale serve a costruire correttamente il dossier.
Una sola volta nella vita
L’art. 283 CCII precisa che questo beneficio può essere concesso una sola volta. Non è una scorciatoia ripetibile: è uno strumento serio, pensato per uscire definitivamente da una situazione di collasso economico. Proprio per questo va usato al momento giusto, con una pianificazione accurata.
Come possiamo aiutarti
Nel nostro studio affianchiamo persone fisiche in situazione di sovraindebitamento dal primo incontro fino alla chiusura della procedura. Il primo passo è capire se sei davvero “incapiente” ai sensi della legge oppure se esistono altri strumenti più adatti al tuo caso — come la ristrutturazione dei debiti del consumatore o la liquidazione controllata.
Se sei sommerso dai debiti e pensi di non avere nulla da offrire ai tuoi creditori, prima di arrenderti prenota una consulenza.
La guida completa, con le soglie di reddito e una simulazione, è nella pagina sull’esdebitazione del debitore incapiente.
Domande frequenti
Chi è il debitore incapiente?
La persona fisica che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in futuro. Lo è anche chi ha un reddito che, tolte le spese per produrlo e quanto serve al mantenimento della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo (art. 283 co. 1 e 2 CCII).
Qual è la soglia di reddito nel 2026 per una persona sola?
10.651,68 euro l’anno: l’assegno sociale 2026, 546,24 euro al mese per tredici mensilità, cioè 7.101,12 euro, aumentato della metà. Per un nucleo più numeroso la soglia si moltiplica per il parametro ISEE.
Cosa succede se dopo il decreto ricevo un’eredità?
La liberazione dai debiti resta. Se l’eredità arriva entro tre anni e consente di soddisfare utilmente i creditori va dichiarata, e i creditori possono agire soltanto su di essa (art. 283 co. 1 e 9 CCII).
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Riferimenti normativi: art. 283 D.Lgs. 14/2019 (CCII), come modificato dal D.Lgs. 136/2024 (Terzo Correttivo). Trib. Verona, Sez. II civile, 12 gennaio 2026.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.