Diritto di abitazione — Un diritto di abitazione e un ventiquattresimo di un appartamento: bastano per aprire la l

IL CASO.

Un uomo di Teramo con un’esposizione debitoria di 479.835 euro, oltre alle spese di procedura. Dall’altra parte, un patrimonio che a guardarlo sulla carta sembra quasi nulla: un diritto di abitazione sulla casa in cui vive, la quota di un ventiquattresimo di un appartamento — valutata poco meno di ventimila euro — e metà di un altro bene. Più lo stipendio.

A carico suo pendeva anche un pignoramento sul conto in banca.

Quando il rapporto fra debiti e patrimonio è questo, la domanda che si sente più spesso è: «ma con così poco, una procedura si può fare?». La risposta è sì, e questo provvedimento lo dimostra.

Anche qui l’origine del debito non è il consumo. Il nostro assistito aveva garantito i debiti di una società, e a quella società aveva destinato le proprie risorse finanziarie per tenerla in vita; poi è arrivata la crisi del 2008. Quando ha dovuto far fronte agli impegni di garanzia non è più riuscito a pagare il fisco, ed è da lì che è cresciuta la parte più grande della sua esposizione.

L’ITER DELLA PROCEDURA.

Assistito dall’Avv. Berardo Di Ferdinando, il nostro cliente ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata. La liquidazione controllata, a differenza di altre procedure, non richiede che il patrimonio sia capiente: richiede che ci sia un attivo da distribuire, anche modesto, e che il debitore metta a disposizione quello che ha.

Il piano ha messo insieme le quote immobiliari, per quanto piccole, e una parte dello stipendio. A renderlo sostenibile ha contribuito anche la moglie, che pur non essendo parte della procedura si è impegnata a versare ai creditori del marito trentasei rate mensili di 298,31 euro: è la figura del terzo assuntore, cioè di chi mette denaro proprio senza esservi tenuto, perché quel contributo è ciò che permette al piano di reggere.

Il Tribunale ha determinato in 1.648,31 euro al mese la somma che resta al ricorrente per vivere, con l’obbligo di versare al liquidatore ogni eccedenza.

LA SOLUZIONE.

Il Tribunale di Teramo ha aperto la procedura e ha disposto l’acquisizione alla procedura delle somme accantonate o già assegnate nell’esecuzione mobiliare promossa dal Comune, precisando che l’eventuale ordinanza di assegnazione non è opponibile alla liquidazione.

Da lì in avanti nessun creditore può agire individualmente. Le quote immobiliari verranno liquidate secondo il programma che il liquidatore predisporrà, e quello che si ricava sarà diviso fra tutti. Passati tre anni, si potrà chiedere l’esdebitazione: e su un debito di quasi mezzo milione di euro, a fronte di un attivo di poche decine di migliaia, è evidente quanto pesi quel passaggio finale.

Per scaricare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, clicca qui

Domande frequenti

Con un patrimonio minimo si può aprire la liquidazione controllata?

In questo caso sì: bastavano un diritto di abitazione, un ventiquattresimo di un appartamento, metà di un altro bene e una parte dello stipendio, a fronte di quasi 480.000 euro di debiti.

Il coniuge può contribuire alla procedura?

Sì, come terzo assuntore: qui la moglie, che non era parte della procedura, si è impegnata a versare ai creditori trentasei rate mensili di 298,31 euro.

Il pignoramento sul conto si ferma?

Qui il Tribunale di Teramo ha disposto che le somme accantonate o già assegnate nell’esecuzione promossa dal Comune entrassero nella procedura, e che l’eventuale ordinanza di assegnazione non fosse opponibile alla liquidazione.

Diritto di abitazione: la tua situazione può avere una via d’uscita

Avere poco non impedisce di accedere alla procedura: spesso è proprio la condizione in cui conviene di più. Ogni posizione va valutata sui documenti.

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.

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