Nuove regole credito al consumo: persone che camminano in una via del centro con una cartellina di documenti

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Le nuove regole credito al consumo del D.Lgs. 212/2025 si applicano ai prestiti firmati dal 20 novembre 2026 (o più tardi, se la Banca d’Italia stabilisce tempi diversi): se non riesci a pagare, la banca deve usare «un ragionevole grado di tolleranza» prima di agire e indicarti dove trovare una consulenza sul debito (artt. 125-decies e 125-terdecies TUB). Per i prestiti che hai già firmato, invece, continuano a valere le regole di prima. Vediamo che cosa cambia in pratica e che cosa no.

Se hai uno o più prestiti che pesano troppo, probabilmente stai leggendo notizie come questa con una speranza: che arrivi una legge che ti tolga il problema. Non è così, e meglio dirlo subito. Ma qualcosa di buono c’è, e per chi si trova in difficoltà conta sapere che cosa si può chiedere e a chi.

Nuove regole credito al consumo: che cosa cambia e da quando

L’Unione europea ha rifatto le regole sul credito ai consumatori (direttiva 2023/2225) e l’Italia l’ha recepita con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 e in vigore dal giorno dopo. Il decreto riscrive una parte del Testo unico bancario e dà tempo a banche e finanziarie per adeguarsi: entro il 20 novembre 2026 oppure, se è una data successiva, entro novanta giorni da quando entreranno in vigore le disposizioni di attuazione della Banca d’Italia (art. 6 co. 2). La data del 20 novembre, quindi, può spostarsi.

Le regole nuove valgono per i contratti conclusi dopo quella scadenza. Ai prestiti firmati prima si applicano le norme precedenti (art. 6 co. 2, secondo periodo). La legge fa una sola eccezione, per i contratti a tempo indeterminato ancora in corso, che avranno alcune regole particolari fissate dalla Banca d’Italia (art. 6 co. 3). Ricorda anche che la tutela copre ora i finanziamenti fino a 100.000 euro, non più 75.000 (art. 122 TUB).

Se non riesci a pagare: la «tolleranza» prima del pignoramento

È la novità che interessa di più a chi è in ritardo con le rate. Il nuovo art. 125-decies del Testo unico bancario dice che il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti, per esercitare, dove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima di avviare i procedimenti esecutivi. Le misure possibili comprendono la modifica delle condizioni del contratto, per esempio una rata più bassa o un piano più lungo.

Va detto con onestà che non è un divieto di agire e non ti dà un diritto automatico a pagare meno. Dice che la banca deve avere una procedura e che prima di arrivare al pignoramento deve valutare se una soluzione diversa è ragionevole. I dettagli (come, con quali comunicazioni, nei casi di particolare debolezza) li fissa la Banca d’Italia con le sue disposizioni. Se ti trovi in difficoltà, la cosa utile da fare è scrivere alla banca prima, spiegando la situazione, e conservare la risposta.

Consulenza sul debito: gratuita, ma non è una procedura

Il nuovo art. 125-terdecies dice che chi ha difficoltà a rispettare gli impegni presi con un prestito può rivolgersi ai servizi di consulenza sul debito, forniti dalle fondazioni e associazioni antiusura iscritte nell’elenco del Ministero dell’economia. Anche le banche e le finanziarie devono indirizzarti lì, quando ti vedono in difficoltà. Il servizio è gratuito, salvo una commissione limitata ai costi effettivi.

La legge descrive la consulenza sul debito come un’assistenza personalizzata, tecnica, giuridica o anche psicologica, data da operatori indipendenti: non da banche, finanziarie o società che comprano crediti (art. 121 co. 1 lett. m-quater). Un decreto dei ministeri potrà estendere il servizio ad altri soggetti, fra cui gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 125-terdecies co. 4).

È un aiuto vero per capire dove sei e che cosa chiedere. Ma consulenza non vuol dire procedura: non apre un tribunale, non ferma i pignoramenti e non ti libera dai debiti. Per quello serve un percorso diverso, di cui parliamo più sotto.

Se ti rifiutano un prestito o decide un programma

Altre due regole nuove riguardano chi chiede un prestito. Se la banca decide anche solo in parte con un trattamento automatico dei dati, hai diritto di chiedere l’intervento di una persona: una spiegazione chiara della valutazione, la possibilità di dire la tua e quella di chiedere un riesame (art. 124-bis co. 2-bis). Se la domanda è respinta, il finanziatore deve dirtelo senza ritardo e, dove serve, indirizzarti alla consulenza sul debito (co. 2-sexies). Nella valutazione non si possono usare i social network come fonte, né le categorie particolari di dati come quelli sulla salute (co. 1-bis).

Sul controllo della capacità di restituire, la regola completa è nell’articolo sulla verifica del merito creditizio: qui basta ricordare che dal nuovo testo la banca eroga il credito solo quando le rate saranno «verosimilmente» pagate (art. 124-bis co. 1-quater), e che una valutazione fatta male non può essere il pretesto per cambiare le condizioni a tuo danno, salvo che tu abbia nascosto informazioni o dato dati falsi (co. 1-quinquies).

E se i debiti sono già troppi?

Queste regole servono a prevenire e a trattare bene le difficoltà. Quando però i debiti sono già troppi per i tuoi redditi, la strada passa dal tribunale. Il sovraindebitamento permette al consumatore di proporre un piano di pagamento che i creditori devono accettare o che il giudice può confermare (ristrutturazione dei debiti del consumatore, artt. 67 e seguenti del Codice della crisi), o di liquidare quello che si ha e liberarsi dai debiti residui (liquidazione controllata, artt. 268 e seguenti). Con la procedura aperta il giudice può fermare i pignoramenti in corso. Se hai già debiti con più creditori, in molti casi conviene capire presto se questa è la via, perché ogni mese di interessi e di rate arretrate toglie margine. Ne parliamo anche negli articoli su debiti fatti con leggerezza e sulla ristrutturazione con debiti misti.

Domande frequenti sulle nuove regole credito al consumo

Dal 20 novembre 2026 la banca non può più pignorarmi?

No. Il nuovo art. 125-decies TUB chiede alla banca di esercitare, dove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima di avviare i procedimenti esecutivi, ma non vieta il pignoramento. Le regole di dettaglio le fissa la Banca d’Italia.

Le regole nuove valgono per i prestiti che ho già firmato?

Di regola no. Ai contratti firmati prima della scadenza dell’adeguamento continuano ad applicarsi le norme di prima (D.Lgs. 212/2025, art. 6 co. 2). Fanno eccezione, in parte, i contratti a tempo indeterminato ancora in corso (art. 6 co. 3).

La data del 20 novembre 2026 è sicura?

È la data prevista dal decreto, ma se è successiva vale il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia (art. 6 co. 2). Può quindi spostarsi.

La consulenza sul debito è gratuita?

Sì, salvo una commissione limitata ai costi effettivi, con parametri pubblicati sui siti delle associazioni e fondazioni antiusura che la erogano (art. 125-terdecies TUB).

La consulenza sul debito ferma i pignoramenti?

No. È un’assistenza per capire la situazione e le possibilità. Per fermare le azioni esecutive serve una procedura davanti al tribunale, come la ristrutturazione dei debiti del consumatore o la liquidazione controllata (artt. 67 e 268 CCII).

Se la banca mi rifiuta un prestito deciso da un programma, posso contestarlo?

Puoi chiedere l’intervento di una persona, una spiegazione della valutazione e il riesame della decisione (art. 124-bis co. 2-bis TUB). Il rifiuto ti deve essere comunicato senza ritardo.

Da dove si comincia

Le regole nuove aiutano chi chiede un prestito e chi inizia ad avere difficoltà, ma non risolvono i debiti già fatti. Se le rate stanno diventando un peso, e soprattutto se hai più creditori, la cosa più utile è guardare i numeri insieme a qualcuno, prima che arrivino i solleciti più duri. Nel primo colloquio vediamo i contratti, la Centrale dei Rischi e quanto puoi davvero sostenere, e ti diciamo con chiarezza se esiste una strada e quale. Guardare non impegna a nulla.

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 4 novembre 2026.

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