Verifica del merito creditizio: troppi prestiti, la banca doveva controllare

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No, non sempre. Prima di concedere un prestito la banca o la finanziaria deve fare la verifica del merito creditizio, cioè controllare che tu possa restituirlo (art. 124-bis del Testo unico bancario). Se non l’ha fatta, o l’ha fatta male, nelle procedure di sovraindebitamento conta: il gestore della crisi deve dirlo nella sua relazione, e il creditore che ha violato quella regola non può opporsi al tuo piano contestando che non gli conviene (art. 69 co. 2 del Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019).

Succede più spesso di quanto si pensi. Un prestito per la macchina, poi uno per pagare le rate del primo, poi la cessione del quinto, una carta revolving, un’altra finanziaria che telefona e propone di «consolidare». Ogni volta qualcuno ha detto di sì. E quando i conti non tornano più, a chi si trova lì dentro resta addosso una sola idea: «è tutta colpa mia, me la sono cercata». La legge la vede in modo più articolato.

Che cos’è la verifica del merito creditizio

È il controllo che chi presta denaro deve fare prima di firmare il contratto: guardare il reddito, le spese, gli altri debiti, consultare le banche dati come la Centrale dei Rischi o i sistemi di informazioni creditizie, e decidere se quel prestito è sostenibile. Non è una cortesia verso il cliente: è un obbligo di legge per chi concede credito ai consumatori (art. 124-bis TUB).

Dal 20 novembre 2026 la regola diventa ancora più chiara. Con il D.Lgs. 212/2025 il Testo unico bancario chiede una valutazione «approfondita» del merito creditizio e dice che il credito si concede «solo quando» i risultati indicano che le rate saranno «verosimilmente» pagate (art. 124-bis co. 1 e 1-quater TUB). Per i prestiti già firmati conta la regola in vigore quando sono stati concessi, che la verifica la imponeva già.

Il dignitoso tenore di vita: quanto deve restarti

Per le procedure di sovraindebitamento il Codice della crisi indica anche una misura. Il prestito va valutato sul reddito disponibile, tolto quanto serve per mantenere un dignitoso tenore di vita, e come riferimento si usa almeno l’assegno sociale moltiplicato per il numero dei componenti della famiglia secondo la scala ISEE (art. 68 co. 3 CCII).

Con l’assegno sociale 2026, che è di 546,24 euro al mese, i numeri sono questi: per chi vive da solo 546,24 euro; per una coppia circa 858 euro (parametro 1,57); per una famiglia di tre persone circa 1.114 euro (2,04); per quattro persone circa 1.344 euro (2,46). Se, tolte le rate, alla tua famiglia restava meno di così, è un segnale forte che il prestito non andava concesso in quei termini.

Che cosa cambia nella procedura di sovraindebitamento

Il punto entra in tutte le procedure. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, nel concordato minore e nell’esdebitazione del debitore incapiente, il gestore della crisi dell’OCC deve indicare nella relazione se chi ha concesso i finanziamenti ha tenuto conto del merito creditizio (artt. 68 co. 3, 76 co. 3 e 283 co. 5 CCII).

E non è solo una riga nella relazione. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato le regole sulla verifica del merito creditizio, non può fare opposizione né reclamo per contestare la convenienza della proposta (art. 69 co. 2 CCII). Nel concordato minore vale una regola simile per il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento (art. 80 co. 4 CCII). In pratica, chi ha prestato con leggerezza perde una parte della sua voce quando il giudice decide sul piano.

E se c’è la colpa grave del debitore?

Qui bisogna essere chiari, perché è il punto su cui è facile illudersi. Chi ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 69 co. 1 CCII), e la stessa condizione pesa sull’esdebitazione. La Cassazione ha detto che la verifica fatta male dalla banca e la colpa del debitore sono due cose distinte, che possono esserci tutte e due insieme: la prima, da sola, non cancella la seconda (Cass. 21 luglio 2025, n. 21048).

Lo mostra una decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10 settembre 2026. Un lavoratore dipendente aveva firmato sette finanziamenti in due anni, fra prestiti personali, carte rateali e una cessione del quinto, e sosteneva che le finanziarie non avessero controllato il suo reddito. Il giudice ha respinto il piano: le ragioni indicate, come la pandemia e la separazione, non spiegavano quei prestiti, perché la pandemia era finita e la separazione era arrivata dopo, e il ricorso al credito era stato «seriale» e sproporzionato rispetto allo stipendio.

La stessa sentenza dice però anche l’altra metà. La colpa resta lieve, e la procedura possibile, quando la crisi nasce da eventi imprevedibili che travolgono la persona, come una malattia, la perdita del lavoro o un lutto, oppure quando si contava in modo ragionevole di farcela. Per questo la cosa più importante è ricostruire, data per data, perché ogni prestito è stato chiesto. Resta ferma anche la regola che tratta in modo diverso chi, per avere il prestito, ha dato informazioni false o ha nascosto altri debiti (art. 124-bis co. 1-quinquies TUB). Ne parliamo nell’articolo sulla colpa grave nel sovraindebitamento.

Come si dimostra

Non basta dirlo: va ricostruito con i documenti di allora. Servono i contratti di finanziamento con le informazioni europee che la banca consegna prima della firma, le buste paga o le dichiarazioni dei redditi dell’epoca, e la Centrale dei Rischi e le banche dati private, che mostrano quanti debiti avevi già quando è arrivato il prestito successivo. Mettendo in fila le date si vede se, a ogni nuovo finanziamento, il reddito che restava bastava ancora per vivere, e si vede anche che cosa stava succedendo nella tua vita in quel momento: è questo che il giudice guarda per capire se la colpa è lieve o grave.

Domande frequenti sulla verifica del merito creditizio

La banca doveva controllare se potevo restituire il prestito?

Sì. Prima di concedere credito a un consumatore la banca o la finanziaria deve valutare il suo merito creditizio, con informazioni adeguate e consultando, se serve, le banche dati (art. 124-bis TUB).

Se la banca non ha verificato il mio reddito, il debito sparisce?

No. Il debito resta, ma nelle procedure di sovraindebitamento la verifica mancata pesa: il gestore della crisi lo segnala e, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, quel creditore non può opporsi al piano contestandone la convenienza (art. 69 co. 2 CCII).

Quanto mi doveva restare per vivere, secondo la legge?

Come riferimento, almeno l’assegno sociale moltiplicato per il parametro ISEE della tua famiglia: nel 2026 circa 546 euro al mese per chi vive da solo, circa 1.114 per una famiglia di tre persone (art. 68 co. 3 CCII).

Ho firmato io i contratti: posso essere accusato di colpa grave?

Sì, può succedere: per la Cassazione la verifica fatta male dalla banca non esclude da sola la colpa grave del debitore (Cass. n. 21048/2025). Conta perché i debiti sono nati: se dietro ci sono eventi imprevedibili, come una malattia o la perdita del lavoro, la colpa di regola è lieve e la procedura resta possibile.

Cosa cambia dal 20 novembre 2026?

Per i nuovi prestiti la verifica deve essere «approfondita» e il credito si concede solo se le rate saranno verosimilmente pagate (D.Lgs. 212/2025, art. 124-bis TUB). Per i prestiti già firmati conta la regola in vigore quando sono stati concessi.

Da dove si comincia

Aver accettato un prestito che qualcuno ti ha offerto non fa di te una persona irresponsabile: chi presta denaro per mestiere ha strumenti e obblighi che il cliente non ha. La legge sul sovraindebitamento esiste anche per rimettere a posto questo squilibrio. Aspettare però non conviene, perché nel frattempo interessi e solleciti continuano. Nel primo colloquio guardiamo insieme i contratti e la Centrale dei Rischi, e ti diciamo con chiarezza quale strada si può percorrere. Guardare non impegna a nulla.

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2026.

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