Due pignoramenti contemporaneamente: stipendio e casa pignorati insieme

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Sì, la legge lo permette: il creditore può usare insieme più strade per farsi pagare, per esempio il pignoramento dello stipendio e quello della casa (art. 483 c.p.c.). Ma ai due pignoramenti fatti contemporaneamente il debitore può opporsi, e il giudice può limitare l’espropriazione a uno solo ma solo quando c’è  sproporzione rispetto al debito. E se i creditori sono tanti, le procedure previste dal Codice della crisi possono fermare tutti i pignoramenti in una volta.

Chi lo vive lo racconta sempre allo stesso modo. Prima arriva la lettera del datore di lavoro che annuncia la trattenuta in busta paga. Poi, qualche mese dopo, l’ufficiale giudiziario con il pignoramento della casa. E la domanda viene da sola: «mi stanno già prendendo lo stipendio, come possono prendermi anche la casa?». È una paura comprensibile, e la risposta va data con precisione.

Cosa dice la legge sui due pignoramenti contemporaneamente

L’articolo 483 del codice di procedura civile dice due cose. La prima: il creditore può valersi «cumulativamente» dei diversi mezzi di espropriazione, cioè pignorare insieme stipendio, conto, auto e casa. La seconda: su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, se il creditore non sceglie, a quello che il giudice stesso decide.

Se fra i pignoramenti c’è anche quello della casa, a decidere è il giudice dell’esecuzione immobiliare (art. 483 co. 2 c.p.c.). La richiesta si fa a lui, dentro quella procedura.

Quando il giudice limita i pignoramenti

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12985 del 6 maggio 2026, ha spiegato bene che cosa fa il giudice. L’opposizione al cumulo serve a reagire all’«eccesso nell’espropriazione»: il giudice valuta, con ampia discrezionalità, se c’è squilibrio fra quello che è stato pignorato e quello che i creditori hanno diritto di ottenere. Non si discute se il debito esiste o se gli atti sono regolari: si discute di proporzione.

Lo stesso caso deciso dalla Cassazione mostra il limite di questo rimedio. Una società aveva due pignoramenti immobiliari in due tribunali diversi per lo stesso debito; in uno dei due gli immobili erano già stati aggiudicati per 558.000 euro, e chiedeva di chiudere l’altro perché i creditori sarebbero stati pagati per intero. Il tribunale ha detto di no, perché restavano crediti non soddisfatti, e la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: chi chiede di fermare un pignoramento deve dimostrare con precisione chi sono i creditori, quanto devono avere e a che punto sono le procedure. In pratica, la limitazione si ottiene soprattutto quando si riesce a dimostrare che quello che è già pignorato basta davvero a pagare.

La decisione del giudice sulla richiesta è un’ordinanza «non impugnabile», ma la Cassazione ricorda che si può contestare con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Accanto a questo rimedio ce n’è un altro più semplice, la riduzione del pignoramento: quando il valore di quello che è stato pignorato supera il debito e le spese, il giudice può ridurlo, su richiesta del debitore o anche da solo (art. 496 c.p.c.).

Pignoramento dello stipendio e della casa: i limiti che restano

Anche quando i pignoramenti sono più di uno, lo stipendio ha delle protezioni. Per i debiti con lo Stato e i Comuni e per gli altri debiti si può pignorare un quinto; quando insieme concorrono cause diverse, il pignoramento non può superare la metà dello stipendio (art. 545 co. 4 e 5 c.p.c.). Sulla pensione, poi, resta sempre intoccabile una parte pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (art. 545 co. 7 c.p.c.). Le regole nel dettaglio sono nell’articolo sul pignoramento di stipendio e pensione, e quelle sul conto nell’articolo sul pignoramento del conto corrente.

Il punto vero, però, è un altro. Quando un creditore pignora due volte, di solito non lo fa per cattiveria: lo fa perché il debito è grande e lo stipendio da solo non basterebbe in tanti anni. E quasi sempre dietro quel creditore ce ne sono altri.

Quando i pignoramenti sono tanti: fermarli tutti insieme

L’opposizione al cumulo difende da un singolo creditore che esagera. Le procedure di sovraindebitamento del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) guardano invece a tutti i debiti insieme, e hanno strumenti per fermare tutte le esecuzioni in corso.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice, su richiesta del debitore, può sospendere i pignoramenti che metterebbero a rischio il piano e vietare quelli nuovi (art. 70 co. 4 CCII). Nel concordato minore può disporre che non si possano iniziare né proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore fino all’omologazione (art. 78 co. 2 lett. d CCII). Con l’apertura della liquidazione controllata, infine, nessun pignoramento individuale può essere iniziato o proseguito sui beni compresi nella procedura (artt. 270 co. 5 e 150 CCII). È quello che è successo a Teramo nel caso dei cinque pignoramenti già assegnati fermati con una sola sentenza; sulla casa c’è anche l’articolo su come fermare l’asta.

Domande frequenti sui due pignoramenti contemporaneamente

Il creditore può pignorarmi stipendio e casa nello stesso momento?

Sì. L’art. 483 c.p.c. permette al creditore di usare insieme più mezzi di espropriazione. Il debitore però può opporsi, e il giudice può limitare l’espropriazione a uno solo.

A chi chiedo di limitare i pignoramenti?

Al giudice dell’esecuzione. Se c’è anche il pignoramento della casa, decide il giudice dell’esecuzione immobiliare (art. 483 co. 2 c.p.c.).

Quando il giudice accoglie la richiesta?

Quando c’è sproporzione fra quello che è stato pignorato e il debito da pagare. Per la Cassazione (ord. n. 12985/2026) è una valutazione discrezionale, e va dimostrato con precisione che i creditori sarebbero comunque soddisfatti.

Con due pignoramenti sullo stipendio quanto mi possono togliere?

Un quinto per ciascun tipo di debito, ma se concorrono cause diverse il totale non può superare la metà dello stipendio (art. 545 co. 5 c.p.c.).

Esiste un modo per bloccare tutti i pignoramenti insieme?

Sì, con le procedure di sovraindebitamento: il giudice può sospendere o vietare le esecuzioni nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore, e con la liquidazione controllata i pignoramenti individuali si fermano (artt. 70, 78, 150 e 270 CCII).

Da dove si comincia

Due pignoramenti insieme fanno paura, e di solito arrivano quando ci si sente già al limite. Ma sono anche un segnale: la situazione è diventata troppo grande per essere affrontata creditore per creditore. La legge ha strumenti precisi sia per difendersi dal singolo pignoramento eccessivo sia per fermarli tutti e rimettere in ordine i conti. Aspettare non conviene, perché ogni mese di trattenute e ogni passo dell’asta tolgono margini. Nel primo colloquio guardiamo insieme gli atti di pignoramento e gli altri debiti, e ti diciamo con chiarezza quale strada conviene. Guardare non impegna a nulla.

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2026.

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