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TERAMO. Quando Gianluca è entrato nel nostro studio, aveva già deciso che per lui non c’era soluzione. Artigiano, 51 anni, anni di lavoro onesto e poi la crisi: i clienti che non pagavano, le commesse che si assottigliavano, le rate che saltavano. Alla fine, il conto con il Fisco era diventato il debito più pesante — IVA, contributi, cartelle esattoriali accumulate in cinque anni di difficoltà. “Avvocato, con quello che ho combinato con le tasse sicuramente non mi fanno accedere a nessuna procedura.” Questa convinzione, nel nostro studio, la sentiamo quasi ogni settimana. Ed è quasi sempre sbagliata.
Una pronuncia recente — segnalata da IL CASO.it nel bollettino del 15 giugno 2026 — ha ribadito un principio già presente nella giurisprudenza ma spesso ignorato: la sistematica inadempienza tributaria non integra un atto in frode ai creditori ai sensi dell’art. 77 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Cosa dice l’art. 77 CCII: la causa di inammissibilità del concordato minore
Il concordato minore è lo strumento riservato ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori puri: lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale, imprenditori agricoli.
L’art. 77 CCII prevede che la domanda di concordato minore sia inammissibile se il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori. È una causa ostativa seria, che il giudice può rilevare anche d’ufficio, e che porta al rigetto della domanda — con conseguente apertura della liquidazione controllata.
Ma cosa sono, esattamente, gli “atti in frode”?
Atti in frode: la definizione che cambia tutto
La giurisprudenza ha chiarito che per “atto in frode” si intendono due categorie di condotte ben precise:
La prima è l’atto dispositivo — vendere un immobile sottocosto al cognato, intestare i beni alla moglie, svuotare il conto corrente prima di presentare la domanda. Atti concreti, volontari, diretti a sottrarre il patrimonio alla garanzia dei creditori.
La seconda è la manipolazione informativa — fornire ai creditori dati falsi sulla propria situazione patrimoniale, nascondere attività, alterare la contabilità per far sembrare peggiore (o migliore) la propria posizione.
Non pagare le tasse non rientra in nessuna delle due categorie. L’omesso versamento IVA, il mancato pagamento dei contributi, le cartelle esattoriali accumulate nel tempo sono inadempimenti — obbligazioni non soddisfatte — non atti dispositivi né manipolazioni informative. Non c’è sottrazione di beni, non c’è inganno ai creditori: c’è semplicemente l’incapacità — spesso involontaria — di far fronte agli obblighi tributari.
Perché questa distinzione è fondamentale per artigiani, autonomi e professionisti
Nel nostro studio la categoria di clienti con il debito tributario più pesante è quella degli artigiani e dei lavoratori autonomi. Il meccanismo è sempre lo stesso: nei momenti di difficoltà, per non bloccare l’attività, si scelgono di pagare i fornitori, i dipendenti, l’affitto — e si rimanda il Fisco. Il Fisco aspetta, manda cartelle, aggiunge sanzioni e interessi. Nel giro di qualche anno, il debito erariale diventa il principale — e spesso unico — creditore.
Questi soggetti sono spesso convinti — e talvolta viene detto loro da professionisti non specializzati — che il debito fiscale li escluda da qualunque procedura di sovraindebitamento. Non è così.
Con il concordato minore, è possibile proporre ai creditori — Fisco compreso — un piano di pagamento parziale o dilazionato, con omologazione da parte del tribunale anche in caso di dissenso dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, a condizione che la proposta sia migliorativa rispetto all’alternativa liquidatoria. La transazione fiscale nella composizione della crisi (art. 63 CCII) è uno strumento potente, oggi più usato di quanto non fosse fino a pochi anni fa.
Il confine rimane: la buona fede non è irrilevante
Chiarito che l’inadempienza tributaria sistematica non è un atto in frode, occorre però precisare che il giudice non ha le mani legate. La meritevolezza del debitore rimane un parametro valutato nell’ambito del concordato minore, e una condotta gravemente colposa nella formazione del debito — anche tributario — può incidere sulla valutazione della proposta.
La differenza è che questa valutazione attiene al merito della proposta e alla fattibilità del piano, non all’ammissibilità della domanda. In altre parole: non ti esclude dall’ingresso alla procedura, ma può influenzare come il giudice valuta il tuo piano.
Questo lascia comunque ampio spazio per costruire un percorso efficace, purché il piano sia serio, documentato e sostenuto da una relazione dell’OCC che attesti la fattibilità.
Come possiamo aiutarti
Se sei un artigiano, un lavoratore autonomo o un professionista con debiti — in gran parte tributari — e pensi di non poter accedere ad alcuna procedura, prima di rinunciare vieni a parlarci. In molti casi la soluzione esiste, ed è più accessibile di quanto tu creda.
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Riferimenti normativi: artt. 74 ss. e 77 D.Lgs. 14/2019 (CCII). Fonte giurisprudenziale: pronuncia segnalata da IL CASO.it, News n. 136 del 15 giugno 2026.