Debiti del genitore defunto: devi pagarli tu?

Immagine generata con intelligenza artificiale

No, non in automatico. I debiti del genitore defunto passano solo a chi accetta l’eredità: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.), e chi accetta con beneficio d’inventario risponde dei debiti solo fino al valore dei beni ricevuti (art. 490 c.c.). Le procedure di sovraindebitamento, invece, non servono a sistemare i debiti di chi non c’è più: lo ha detto la Corte d’appello di Genova il 31 luglio 2026.

Succede quasi sempre nello stesso modo. Si sta ancora facendo i conti con il lutto, e arrivano le lettere: la banca, la finanziaria, una cartella, a volte un creditore che telefona e dice che adesso tocca a te. È un momento in cui si firma in fretta e si paga per paura. Conviene invece fermarsi un attimo, perché la legge dà tempo e strumenti precisi.

Prima regola: non sei erede finché non accetti

Alla morte di un genitore i figli diventano «chiamati» all’eredità, non eredi. Erede si diventa accettando, con una dichiarazione scritta (art. 475 c.c.) oppure con un comportamento che si può tenere solo da erede, come disporre dei beni del defunto (art. 476 c.c.). Per questo, finché non si è deciso, è meglio non toccare i beni dell’eredità, non incassare i suoi crediti e non pagare i suoi debiti con i suoi soldi: sono gesti che possono valere come accettazione.

Il diritto di accettare dura dieci anni dalla morte (art. 480 c.c.), ma i creditori possono chiedere al giudice di fissare un termine più breve per decidere (art. 481 c.c.). E c’è un caso in cui il tempo è molto più corto: chi vive nella casa del genitore o comunque ha in mano beni dell’eredità deve fare l’inventario entro tre mesi, altrimenti diventa erede puro e semplice (art. 485 c.c.).

Le tre strade davanti ai debiti del genitore defunto

La prima è accettare puramente e semplicemente. Il patrimonio del genitore e il tuo si fondono: prendi i beni, ma rispondi dei debiti anche con quello che è tuo. Ha senso solo quando i beni valgono chiaramente più dei debiti.

La seconda è rinunciare all’eredità. Si fa con una dichiarazione davanti a un notaio o in cancelleria del tribunale del luogo in cui è morto il genitore (art. 519 c.c.). Chi rinuncia non riceve niente e non deve niente. Una cosa però va saputa: se rinunci, al tuo posto vengono chiamati i tuoi figli (artt. 467 e 468 c.c.), e se non ce ne sono la tua parte va agli altri eredi (art. 522 c.c.). Perché la rinuncia protegga davvero la famiglia, quindi, di solito devono rinunciare anche loro; per i figli minorenni serve l’autorizzazione del giudice.

La terza è accettare con il beneficio d’inventario. Si fa la dichiarazione davanti al notaio o in cancelleria e si redige l’inventario dei beni (art. 484 c.c.). L’effetto è che il patrimonio del genitore resta separato dal tuo: i creditori del defunto si pagano con i beni dell’eredità, e tu non devi nulla oltre il loro valore (art. 490 c.c.). È la strada giusta quando non si sa ancora se i debiti superano i beni, o quando c’è una casa che si vorrebbe provare a salvare. Per i figli minorenni è l’unico modo in cui si può accettare (art. 471 c.c.).

Se gli eredi sono più d’uno, ciascuno risponde dei debiti in proporzione alla propria quota, salvo i debiti garantiti da ipoteca, per i quali il bene ipotecato risponde per intero (artt. 752 e 754 c.c.).

Si può usare il sovraindebitamento per i debiti del genitore?

È una domanda frequente, e la risposta oggi è no. Nel caso deciso dalla Corte d’appello di Genova due fratelli, eredi con beneficio d’inventario del padre professionista, avevano chiesto la liquidazione controllata del patrimonio del padre, che aveva debiti soprattutto con il Fisco. Il tribunale l’aveva aperta; la Corte, su reclamo dell’Agenzia delle Entrate, l’ha revocata.

Le ragioni sono due. Il beneficio d’inventario separa già il patrimonio del defunto da quello degli eredi, che quindi non sono sovraindebitati per quei debiti; e chi è morto non può più essere il debitore di una procedura. La Corte ha richiamato la Cassazione, che lo aveva già detto per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (Cass. 18 novembre 2025, n. 30412). Resta una sola eccezione: se la procedura era già stata aperta quando il genitore era in vita, prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario (art. 35 CCII).

In pratica, per i debiti di chi non c’è più gli strumenti sono quelli del codice civile: rinuncia o beneficio d’inventario.

Se hai già accettato e i debiti ti travolgono

Può capitare di aver accettato senza saperlo, o di aver scoperto i debiti dopo. Chi ha accettato puramente e semplicemente risponde dei debiti del genitore come se fossero suoi, e se insieme agli altri debiti diventano troppo pesanti, si trova in una situazione di sovraindebitamento propria.

A quel punto le procedure del Codice della crisi tornano utili, ma per te, non per il genitore: la liquidazione controllata, la ristrutturazione dei debiti del consumatore o, se ricorrono i presupposti, le altre strade descritte nella pagina sulle procedure di sovraindebitamento, secondo le regole di ciascuna. Se in famiglia i debiti riguardano più persone, c’è anche la procedura familiare.

Domande frequenti sui debiti del genitore defunto

I debiti di mio padre passano automaticamente a me?

No. Passano solo se accetti l’eredità. Se rinunci non devi nulla (art. 521 c.c.); se accetti con beneficio d’inventario rispondi solo fino al valore dei beni ricevuti (art. 490 c.c.).

Quanto tempo ho per decidere se accettare o rinunciare?

Dieci anni dalla morte (art. 480 c.c.), ma i creditori possono chiedere al giudice di fissare un termine più breve (art. 481 c.c.). Se hai in mano beni dell’eredità, l’inventario va fatto entro tre mesi (art. 485 c.c.).

Se rinuncio io, i debiti passano ai miei figli?

I tuoi figli vengono chiamati al tuo posto (artt. 467 e 468 c.c.), ma anche loro diventano debitori solo se accettano. Di solito rinunciano anche loro; per i minorenni serve l’autorizzazione del giudice.

Posso chiedere la liquidazione controllata per i debiti di un genitore morto?

No. Per la Corte d’appello di Genova (31 luglio 2026) l’erede con beneficio d’inventario non può chiederla, e la Cassazione ha detto lo stesso per la ristrutturazione dei debiti (n. 30412/2025). Prosegue solo una procedura già aperta in vita (art. 35 CCII).

Ho già accettato l’eredità e i debiti sono troppi: cosa posso fare?

Quei debiti sono diventati tuoi, e se non riesci a pagarli puoi accedere alle procedure di sovraindebitamento come debitore, secondo le regole di ciascuna procedura.

Da dove si comincia

Ricevere i debiti di un genitore insieme al dolore della sua perdita è una delle situazioni più pesanti che si possano vivere, e non c’è niente di cui vergognarsi nel chiedere come uscirne. La cosa più importante è non decidere di fretta e non firmare niente sotto pressione: la legge lascia il tempo per capire. Aspettare troppo però non conviene, soprattutto se si vive nella casa del genitore, perché il termine di tre mesi corre. Nel primo colloquio guardiamo insieme i documenti e ti diciamo con chiarezza se conviene rinunciare, accettare con beneficio d’inventario o, se l’eredità è già stata accettata, quale procedura può aiutarti. Guardare non impegna a nulla.

PRENOTA IL PRIMO COLLOQUIO

Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2026.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2022 Studio Legale Di Ferdinando | Sviluppo: www.marky.it
C.F. DFRBRD71C28H769X - P.IVA: 00399988880

Compagnia di assicurazione per la R.C. professionale:
AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano (20123), Piazza Vetra n. 17.
Polizza N° ICNF000002/004818 – Massimale: € 1.000.000,00

Codice univoco fatturazione elettronica: KRRH6B9

Termini e condizioni - Informativa sull'uso dei cookie

SOCIAL: