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TFR e liquidazione controllata: finché lavori, il TFR accantonato non entra nella procedura, perché è un credito che si può riscuotere solo quando il rapporto di lavoro finisce. Se diventa esigibile mentre la procedura è aperta, ci entra, ma non è detto per intero: il Codice della crisi esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili secondo l’art. 545 c.p.c. (art. 268 co. 4 lett. a CCII), e alcuni tribunali ne acquisiscono solo un quinto.
In breve. Il TFR maturato mentre lavori resta dove sta: né il liquidatore né i creditori possono farselo pagare prima. Il TFR che hai già incassato prima di aprire la procedura fa parte del tuo patrimonio come gli altri soldi. Quello che diventa esigibile durante la procedura entra nella liquidazione, nella misura che decide il giudice: per il Tribunale di Parma entro i limiti del pignoramento, cioè di regola un quinto. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il TFR non ancora esigibile non va messo nel piano.
È una delle prime domande che fa chi lavora da anni e ha accumulato debiti: «se apro la procedura, perdo la liquidazione?». È una paura comprensibile, perché il TFR è spesso l’unico risparmio vero che una persona ha messo da parte, senza nemmeno accorgersene. La risposta, nella maggior parte dei casi, è più tranquillizzante di quanto si pensi.
Che cos’è il TFR e quando si può riscuotere
Il trattamento di fine rapporto è una parte della retribuzione che il datore di lavoro accantona ogni anno in azienda o in un fondo privato, e paga quando il rapporto finisce (art. 2120 c.c.). I tribunali, richiamando la Cassazione, lo descrivono come un credito certo e liquido, che matura anno per anno ma diventa esigibile, cioè si può pretendere, solo con la cessazione del rapporto di lavoro. Prima di quel momento si possono chiedere soltanto le anticipazioni nei casi previsti dalla legge.
Il TFR rientra fra le «indennità relative al rapporto di lavoro» dell’art. 545 c.p.c.: come lo stipendio, può essere pignorato nella misura di un quinto (art. 545 co. 4 c.p.c.). È questa la regola che entra in gioco nella liquidazione controllata.
TFR e liquidazione controllata: i tre casi
Nella liquidazione controllata tutto il patrimonio del debitore, anche quello che arriva dopo l’apertura, è messo al servizio dei creditori. Ma la legge lascia fuori i crediti impignorabili secondo l’art. 545 c.p.c. e, nei limiti fissati dal giudice, quello che serve a mantenere te e la tua famiglia (art. 268 co. 4 CCII). Il Tribunale di Parma ha messo in fila le conseguenze per il TFR (sent. n. 41/2024 del 22 maggio 2024):
| Situazione del TFR | Che cosa succede |
|---|---|
| Già esigibile o incassato prima dell’apertura | Fa parte del patrimonio ed entra nell’attivo della procedura |
| Accantonato mentre lavori ancora | Il liquidatore non può farselo pagare, né chiedere anticipazioni per scopi diversi da quelli dell’art. 2120 c.c. |
| Diventa esigibile durante i tre anni della procedura in caso di cessazione del rapporto di lavoro | Entra nell’attivo, nei limiti dell’art. 545 c.p.c. |
Un esempio con numeri inventati: se durante la procedura il rapporto di lavoro finisce e il TFR netto è di 20.000 euro, secondo la lettura del Tribunale di Parma alla procedura va al massimo un quinto, cioè 4.000 euro; il resto rimane a te.
Non tutti i tribunali, però, la vedono allo stesso modo. Il Tribunale di Spoleto (sent. n. 24/2024 del 5 aprile 2024) ha detto che il TFR che diventa esigibile dopo l’apertura non può essere lasciato al debitore e va acquisito alla procedura come «bene futuro», previa autorizzazione e nella misura stabilita dal giudice delegato. In pratica la quota la decide il giudice, caso per caso. Per questo, quando un’uscita dal lavoro è prevedibile, conviene dirlo subito e ragionarci prima di depositare il ricorso.
Il TFR nel piano del consumatore
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il ragionamento è simile. Il Tribunale di Termini Imerese (sent. n. 40/2024, pubblicata il 2 ottobre 2024) ha approvato un piano che non metteva a disposizione il TFR, anche se un creditore contestava proprio questo. Il TFR può entrare nel piano solo se il lavoratore lo ha già acquisito prima della procedura; altrimenti, finché il rapporto di lavoro dura, quelle somme non fanno parte del patrimonio disponibile. E non cambia nulla, ha aggiunto il giudice, se la pensione è vicina: nel caso deciso era prevista per l’agosto dell’anno successivo, e il TFR sarebbe arrivato con tempi non compatibili con quelli del piano.
Resta il fatto che la proposta del consumatore «ha contenuto libero» (art. 67 co. 1 CCII): se offrire una parte del TFR futuro rende il piano più convincente, si può valutare di farlo, ma è una scelta e non un obbligo, salvo che sia certa l’interruzione del rapporto nei tre anni successivi al deposito del ricorso (ad es. per dimissioni o pensionamento).
Domande frequenti su TFR e liquidazione controllata
Con la liquidazione controllata perdo il TFR?
Non mentre lavori: il TFR accantonato si può riscuotere solo alla fine del rapporto, e il liquidatore non può chiederne il pagamento prima (Trib. Parma, sent. n. 41/2024). Se il rapporto finisce mentre la procedura è aperta, il TFR entra nella liquidazione nella misura stabilita dal giudice.
Quanto del TFR può andare ai creditori?
Il Codice della crisi esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili secondo l’art. 545 c.p.c. (art. 268 co. 4 lett. a CCII). Per il Tribunale di Parma il TFR esigibile durante la procedura si acquisisce entro quei limiti, cioè di regola un quinto; altri tribunali lasciano la misura al giudice delegato e ne prevedono il versamento per intero alla procedura.
Il TFR già incassato entra nella procedura?
Sì. Se il TFR era già esigibile o è stato incassato prima dell’apertura, fa parte del patrimonio del debitore ed entra nell’attivo destinato ai creditori (Trib. Parma, sent. n. 41/2024).
Il liquidatore può chiedere un anticipo del mio TFR?
No. Finché il rapporto di lavoro dura, il liquidatore non può chiedere la liquidazione delle somme accantonate né anticipazioni per scopi diversi da quelli previsti dall’art. 2120 c.c. (Trib. Parma, sent. n. 41/2024).
Nel piano del consumatore devo mettere il TFR?
No, se non è ancora esigibile: per il Tribunale di Termini Imerese (sent. n. 40/2024) il TFR va nel piano solo se già acquisito prima della procedura, anche quando la pensione è vicina. Tuttavia, nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o nel concordato minore, è più corretto prevedere che vada considerato parte del patrimonio quando il debitore preveda con certezza l’interruzione del rapporto nei tre anni successivi al deposito del ricorso (ad es. per dimissioni o pensionamento).
Da dove si comincia
Il TFR è spesso la riserva su cui una famiglia conta per il futuro, ed è giusto volerlo proteggere. La legge sul sovraindebitamento non è fatta per portartelo via: è fatta per chiudere i debiti che non riesci più a pagare e farti ripartire. Quello che conta è sapere prima come sarà trattato nel tuo caso: se il lavoro è stabile, se è prevista un’uscita, se c’è già una cessione del quinto. Aspettare non conviene, perché nel frattempo interessi e pignoramenti vanno avanti. Nel primo colloquio guardiamo insieme la tua situazione e ti diciamo con chiarezza quale procedura conviene e che cosa succede al tuo TFR. Guardare non impegna a nulla. Se hai già un pignoramento sullo stipendio, può esserti utile anche la guida sul pignoramento di stipendio e pensione.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2026.