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Sì: nella liquidazione controllata la relazione del gestore deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza con cui ti sei impegnato (art. 269 co. 2 CCII). Ma non è un esame di meritevolezza: la Cassazione (ord. n. 11603 del 28 aprile 2026) ha chiarito che per aprire la procedura non serve essere «meritevoli», serve che la storia sia raccontata in modo chiaro, completo e attendibile.
In breve. Chi chiede la liquidazione controllata deve spiegare come si è arrivati ai debiti: una malattia, una separazione, il lavoro perso, un’attività chiusa, un prestito fatto per un familiare. Lo scrive il gestore della crisi nella sua relazione, ed è obbligatorio dal 28 settembre 2024. Il giudice non usa quel racconto per dire «no, non te lo meriti»: lo usa per capire la situazione. Il vero rischio è il contrario, cioè una relazione vaga o reticente, che rende la domanda inammissibile. Le cause tornano a contare alla fine, quando dopo tre anni si chiede la liberazione dai debiti.
Chi ci scrive per la prima volta, spesso, prima ancora dei numeri ci racconta la sua storia, e quasi sempre la racconta con un po’ di vergogna. «Ho fatto un errore», «mi sono fidato della persona sbagliata», «non ho saputo dire di no». E subito dopo arriva la domanda: «dovrò spiegare tutto questo al giudice? Mi giudicheranno per come ho fatto i debiti?».
La risposta è sì, la storia va raccontata. Ma non per essere messi sotto processo. Vediamo cosa chiede la legge, cosa ha detto la Cassazione pochi mesi fa e perché, alla fine, raccontare bene conviene proprio a chi ha i debiti.
Le cause dell’indebitamento nella liquidazione controllata: cosa dice la legge
La liquidazione controllata è la procedura in cui il patrimonio del debitore, e la parte di reddito che supera quanto serve per vivere, vengono messi a disposizione dei creditori per un periodo, al termine del quale si può ottenere la liberazione dai debiti rimasti. Si chiede al tribunale con un ricorso, e al ricorso va allegata la relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), scritta dal gestore che l’Organismo nomina.
Il Codice della crisi dice che cosa deve esserci in quella relazione. Deve valutare se i documenti depositati sono completi e attendibili e deve descrivere la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Dal 28 settembre 2024, con il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024), la legge aggiunge una frase: la relazione «indica le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni» (art. 269 co. 2 CCII).
In pratica il gestore deve rispondere a due domande. Perché i debiti sono nati e perché sono diventati troppi. E con quanta attenzione sono stati presi gli impegni: se, quando hai firmato quel finanziamento, era ragionevole pensare di poterlo restituire.
La Cassazione: raccontarle non vuol dire essere giudicati
Dopo il correttivo è nata una domanda. Se la relazione deve parlare delle cause, il giudice può rifiutare la liquidazione a chi si è indebitato con leggerezza? L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto proprio questo davanti alla Cassazione, in un caso in cui il tribunale aveva aperto la liquidazione senza guardare le cause dei debiti, e la corte d’appello le aveva dato ragione.
Con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026 la Cassazione ha tenuto distinte due cose che vanno tenute distinte.
La prima: per accedere alla liquidazione controllata non serve un requisito di meritevolezza. La legge non lo prevede, a differenza di quanto accade nella ristrutturazione dei debiti del consumatore. La Cassazione richiama un suo precedente (Cass. n. 22074/2025): la procedura non si può negare con un giudizio di «non meritevolezza» basato sulla negligenza o sull’imprudenza del debitore, che potranno semmai pesare più avanti, quando si chiede l’esdebitazione.
La seconda: le cause dell’indebitamento e la diligenza devono però comparire nella relazione, «secondo caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva». Se mancano, la domanda è inammissibile. Non perché il debitore sia «colpevole», ma perché senza quelle informazioni i creditori non possono capire davvero la situazione e il liquidatore non sa dove guardare per recuperare beni (artt. 269 e 270 co. 1 CCII).
Detto in parole semplici: il giudice non ti chiede di essere stato bravo, ti chiede di dire come sono andate le cose. Nel caso deciso la Cassazione ha rimandato tutto alla corte d’appello, perché verifichi se la relazione del gestore conteneva davvero quelle informazioni.
Perché una relazione incompleta è il vero rischio
Da questa ordinanza viene un’indicazione pratica, e va presa sul serio. Il controllo del tribunale sulla relazione, dice la Cassazione, non è solo formale: il giudice non si limita a vedere che la relazione c’è, ma ne controlla la completezza e l’attendibilità.
Una relazione che si limita a frasi generiche, del tipo «il debitore si è trovato in difficoltà per motivi economici», rischia di non bastare. Serve la storia vera: quando sono cominciati i problemi, quali debiti sono nati e perché, cosa è successo dopo. E serve che quella storia sia appoggiata ai documenti.
Per questo il momento più importante è quello in cui si prepara la documentazione, prima ancora del ricorso. Un racconto completo e documentato protegge la domanda; un racconto reticente la espone.
Quando le cause contano davvero: la liberazione dai debiti
Le cause dell’indebitamento non decidono se la procedura si apre, ma tornano alla fine. Nella liquidazione controllata la liberazione dai debiti rimasti arriva con la chiusura della procedura, oppure prima, decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 co. 1 CCII). In quel momento il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 e controlla che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento «con colpa grave, malafede o frode» (art. 282 co. 2 CCII).
Ecco perché quel racconto iniziale è così importante: è la base su cui, anni dopo, si valuterà la liberazione dai debiti. Chi ha raccontato tutto fin dall’inizio, con i documenti, arriva a quel momento con le carte in regola. Chi ha taciuto qualcosa rischia che venga fuori nel momento peggiore.
Colpa grave non vuol dire aver sbagliato. Vuol dire, in sostanza, aver preso impegni quando era irragionevole pensare di poterli rispettare. Una malattia, la perdita del lavoro, una separazione, un’impresa travolta dalla crisi di per sé non sono colpa grave: sono la vita. Di come i giudici valutano la colpa grave abbiamo parlato nell’articolo sui debiti fatti per leggerezza.
Le cause dell’indebitamento nelle altre procedure
La stessa indicazione è richiesta anche nelle altre procedure di sovraindebitamento: nella relazione per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68 co. 2 lett. a CCII), in quella per il concordato minore (art. 76 co. 2 lett. a CCII) e in quella per l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 co. 4 lett. a CCII).
Il peso però cambia da procedura a procedura. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore la colpa grave, la malafede o la frode impediscono l’accesso (artt. 69 co. 1 e 77 CCII). Nella liquidazione controllata, come abbiamo visto, non impediscono l’apertura ma contano per la liberazione finale. Anche per questo la scelta della procedura si fa dopo aver ricostruito per bene la storia dei debiti, non prima.
Cosa raccontare e con quali documenti
Le storie che portano ai debiti si somigliano più di quanto si pensi. Ricorrono la malattia, propria o di un familiare; la perdita del lavoro o la riduzione dello stipendio; la separazione o il divorzio; un’attività in proprio che non ha retto; un prestito chiesto per aiutare un figlio o un genitore; una garanzia firmata per qualcun altro; a volte una dipendenza, come il gioco.
Ognuna si racconta con i suoi documenti: certificati medici, lettera di licenziamento o buste paga prima e dopo, sentenza di separazione, chiusura della partita IVA e ultimi bilanci, contratti dei finanziamenti con la data della firma, estratti conto. Sono i documenti che il gestore guarda per scrivere la relazione.
Vale anche per le storie che fanno meno onore. Tacerle è sempre la scelta peggiore: il gestore deve comunque indicare le cause, e una causa scoperta dopo pesa di più di una causa dichiarata e spiegata. Per sapere come si prepara la documentazione e quanto tempo serve, c’è la pagina su tempi e documenti della procedura.
Domande frequenti sulle cause dell’indebitamento
Nella liquidazione controllata devo indicare le cause dell’indebitamento?
Sì. La relazione dell’OCC allegata al ricorso deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 269 co. 2 CCII, in vigore dal 28 settembre 2024). Senza queste informazioni la domanda è inammissibile (Cass. ord. n. 11603/2026).
Se ho fatto debiti per leggerezza, il giudice può negarmi la liquidazione controllata?
No, per l’apertura non è richiesto un requisito di meritevolezza (Cass. ord. n. 11603/2026 e Cass. n. 22074/2025). La negligenza o l’imprudenza possono pesare più avanti, quando si chiede la liberazione dai debiti.
Quando contano le cause dei debiti nella liquidazione controllata?
Al momento dell’esdebitazione, che arriva con la chiusura della procedura o dopo tre anni dall’apertura. Il tribunale la concede se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e se il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 CCII).
Chi scrive le cause dell’indebitamento nella relazione?
Il gestore della crisi nominato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC), sulla base del racconto del debitore e dei documenti depositati. Il tribunale controlla che la relazione sia chiara, completa e attendibile.
Devo dire anche se i debiti sono nati dal gioco o da una dipendenza?
Sì. Le cause vanno indicate tutte, e una causa nascosta e scoperta dopo pesa più di una dichiarata e documentata. Il giudice ne terrà conto soprattutto nella valutazione finale sulla liberazione dai debiti (art. 282 co. 2 CCII).
Da dove si comincia
Raccontare come sono nati i propri debiti non è facile, e nessuno lo fa volentieri. Ma è il primo passo vero, e non serve a giudicarti: serve a trovare la strada giusta e a percorrerla senza sorprese. La legge sul sovraindebitamento esiste proprio per chi ci è finito dentro, per qualunque motivo, e chiedere aiuto non è una vergogna. Nel primo colloquio ascoltiamo la tua storia, guardiamo i numeri insieme e ti diciamo quale procedura è percorribile. Guardare non impegna a nulla.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2026.