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Il debito ceduto a una società di recupero crediti resta lo stesso debito, né più né meno: passa al nuovo creditore con le sue garanzie e i suoi accessori (art. 1263 c.c.). Ma chi dice di averlo comprato deve poter dimostrare che è proprio il tuo, e se non lo dimostra non può agire contro di te (Cass. 4 febbraio 2026, n. 2290).
In breve. La banca può vendere il tuo debito senza chiederti il permesso (art. 1260 c.c.), e quando lo vende insieme a molti altri basta un avviso in Gazzetta Ufficiale per renderlo efficace verso di te (art. 58 TUB). Da quel momento si paga al nuovo creditore. Il debito non aumenta per il fatto di essere stato venduto, ma la società che lo ha comprato deve provare che il tuo credito rientra davvero fra quelli acquistati: l’avviso in Gazzetta da solo non sempre basta. Con il nuovo creditore si può trattare, e se i debiti sono troppi rientra nelle procedure di sovraindebitamento come tutti gli altri.
Succede a moltissime persone. Arriva una lettera da una società mai sentita prima, a volte con un nome straniero, che dice: il suo debito con la banca adesso è nostro, paghi a noi. Poi le telefonate, i solleciti, magari una proposta di rateizzazione con una scadenza vicina. La reazione più comune è lo spavento, seguita dal dubbio: sarà vero? Devo pagare? Quanto? È normale chiederselo, ed è giusto farlo prima di firmare o pagare qualsiasi cosa.
Perché la banca può vendere il tuo debito senza chiederti il permesso
Il creditore può trasferire il suo credito a un altro «anche senza il consenso del debitore» (art. 1260 c.c.). Le banche lo fanno spesso con i crediti che non vengono più pagati: li vendono a pacchetti, migliaia alla volta, a società specializzate, che poi ne affidano la gestione a società di recupero. Per queste vendite in blocco la legge prevede una forma di avviso semplificata: la notizia si pubblica nella Gazzetta Ufficiale e si iscrive nel registro delle imprese (art. 58 co. 2 TUB), e verso i debitori questo vale come se la cessione fosse stata comunicata a ciascuno (art. 58 co. 4 TUB, che richiama l’art. 1264 c.c.).
Da quel momento il pagamento va fatto al nuovo creditore. Se però hai pagato alla vecchia banca senza sapere della cessione, quel pagamento ti libera: il nuovo creditore dovrebbe provare che ne eri a conoscenza (art. 1264 co. 2 c.c.).
Il debito ceduto a una società di recupero crediti non aumenta
La cessione non crea un debito nuovo. Il credito passa al cessionario così com’era, con i privilegi, le garanzie e gli altri accessori (art. 1263 c.c.): l’importo è quello che dovevi alla banca, con gli interessi che il contratto o la legge già prevedevano. Per questo la prima cosa da fare è chiedere un conteggio dettagliato e confrontarlo con l’ultimo estratto conto o con il piano di ammortamento del finanziamento.
Anche i tempi restano gli stessi. Il debito non diventa più vecchio o più giovane perché è stato venduto: valgono gli stessi termini di prescrizione, di regola dieci anni (art. 2946 c.c.), che però si interrompono con ogni richiesta scritta di pagamento (art. 2943 c.c.). Se una richiesta arriva dopo molti anni di silenzio, vale la pena controllare.
Chi compra il credito deve dimostrare che è il tuo
È il punto su cui molti non sanno di poter contare. La Cassazione ha confermato che chi si presenta come successore del creditore originario deve provare di esserlo: nel caso deciso la società non aveva prodotto né l’avviso in Gazzetta né il contratto di cessione, e il suo appello è stato dichiarato inammissibile, con la condanna a pagare le spese (Cass. 4 febbraio 2026, n. 2290).
Anche quando l’avviso c’è, non sempre basta. Il Tribunale di Teramo, con un provvedimento del 6 giugno 2024, ha sospeso un’esecuzione su un mutuo perché i criteri scritti nell’avviso di cessione non permettevano di includere proprio quel credito, e il certificato del notaio prodotto dalla società non conteneva elementi che lo collegassero al contratto. Lo stesso provvedimento ricorda che l’avviso può bastare quando le caratteristiche dei crediti ceduti sono indicate in modo così preciso da far riconoscere con certezza quello contestato.
Ecco che cosa conviene chiedere, per iscritto, a chi ti scrive:
| Che cosa chiedere | Perché serve |
|---|---|
| Gli estremi dell’avviso in Gazzetta Ufficiale o la comunicazione della cessione | Mostra quando e da chi è avvenuta la vendita |
| Il documento che prova che il tuo credito è compreso nella cessione | L’avviso da solo può non bastare (Trib. Teramo, 6 giugno 2024) |
| Il contratto originario e gli estratti conto | Servono a controllare che l’importo sia giusto |
| Un conteggio dettagliato di capitale, interessi e spese | Il debito non può essere più alto di quello che dovevi alla banca (art. 1263 c.c.) |
Si può trattare con il nuovo creditore?
Spesso sì. Chi compra crediti in blocco di solito li paga molto meno del loro valore, e per questo è più disposto a chiudere con un pagamento ridotto. Prima di accettare una proposta, però, conviene avere in mano i documenti della tabella e una quietanza scritta che dica che con quel pagamento il debito è chiuso per intero. Ne parliamo nella guida su saldo e stralcio o sovraindebitamento.
Se i debiti sono troppi: il sovraindebitamento
Se il debito ceduto è uno fra tanti e i conti non tornano comunque, la società di recupero è un creditore come gli altri. Entra nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, dove il piano può pagare i crediti «anche parziale e differenziato» (art. 67 co. 1 CCII), e nella liquidazione controllata, che si chiude con la liberazione dai debiti rimasti non pagati. Anche lì, chi chiede di essere ammesso alla procedura deve dimostrare di essere davvero il titolare del credito.
Domande frequenti sul debito ceduto a una società di recupero crediti
La banca può vendere il mio debito senza dirmelo?
Sì, non serve il tuo consenso (art. 1260 c.c.). Nelle vendite in blocco basta l’avviso in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese, che verso di te valgono come una comunicazione (art. 58 co. 2 e 4 TUB).
Il debito aumenta quando viene venduto?
No. Il credito passa al nuovo creditore così com’era, con le stesse garanzie e gli stessi accessori (art. 1263 c.c.). Si può pretendere solo quello che dovevi alla banca, con gli interessi già previsti.
La società di recupero deve dimostrare che il debito è suo?
Sì. Chi si presenta come nuovo creditore deve provare la cessione e che il tuo credito ne fa parte; se non lo prova non può agire (Cass. 4 febbraio 2026, n. 2290). L’avviso in Gazzetta basta solo se indica i crediti ceduti in modo da riconoscere con certezza il tuo.
Ho pagato alla banca dopo la vendita: devo pagare di nuovo?
Di regola no. Se hai pagato al vecchio creditore senza sapere della cessione, il pagamento ti libera, a meno che il nuovo creditore provi che ne eri a conoscenza (art. 1264 co. 2 c.c.).
Un debito venduto entra nel sovraindebitamento?
Sì, come tutti gli altri. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il piano può pagarlo anche in parte (art. 67 co. 1 CCII), e nella liquidazione controllata si arriva alla liberazione dai debiti rimasti non pagati.
Da dove si comincia
Ricevere una lettera da una società che non conosci fa paura, ma non è un motivo per pagare in fretta né per ignorarla. La legge ti dà il diritto di sapere chi è il tuo creditore e quanto devi davvero. Nel primo colloquio guardiamo insieme le lettere che hai ricevuto, controlliamo se il nuovo creditore ha i documenti in regola e, se i debiti sono più d’uno, ti diciamo con chiarezza se conviene trattare o se c’è una procedura adatta a te. Guardare non impegna a nulla.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 2 ottobre 2026.