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Lo stop ai pignoramenti per 180 giorni non è legge: è una proposta presentata alla Camera il 16 aprile 2026 (A.C. 2885), che a oggi è ancora all’esame della Commissione Giustizia. Ma una protezione dai pignoramenti esiste già: nelle procedure di sovraindebitamento il giudice può fermare le esecuzioni (artt. 70 co. 4 e 78 co. 2 CCII), e con l’apertura della liquidazione controllata si fermano per legge (art. 270 co. 5 e art. 150 CCII).
In breve. In queste settimane si legge ovunque «arriva lo stop ai pignoramenti». La proposta esiste davvero e prevede che, da quando chiedi di accedere a una procedura di sovraindebitamento, pignoramenti e aste si fermino da soli per un massimo di 180 giorni. Ma finché il Parlamento non l’approva non vale nulla. Oggi la protezione arriva in un altro modo: con il deposito della domanda in tribunale e il provvedimento del giudice, o con l’apertura della liquidazione controllata. Per questo aspettare la nuova legge non conviene: chi ha un pignoramento in corso ha già oggi una strada per fermarlo.
Chi ha lo stipendio pignorato, o una casa all’asta, in questi giorni avrà letto titoli come «fino a 180 giorni di stop ai pignoramenti» o «arriva la legge che blocca le esecuzioni». È comprensibile sperarci. Il rischio, però, è leggere quella notizia come una cosa già fatta e mettersi ad aspettare. Vediamo con calma cosa c’è di vero, cosa manca, e che cosa si può fare già adesso.
Lo stop ai pignoramenti per 180 giorni: cosa dice la proposta di legge
La proposta di legge n. 2885 della Camera dei deputati vuole aggiungere al Codice della crisi un nuovo articolo, il 54-bis. Dice che dal momento in cui il debitore presenta la domanda di accesso a una delle tre procedure di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) «sono sospese di diritto, per un periodo non superiore a centottanta giorni, le azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio del debitore, nonché le procedure di esecuzione forzata pendenti».
Il testo integrale della proposta, così come è stato presentato, si può scaricare qui in PDF (8 pagine). Fonte: Camera dei deputati, XIX legislatura, Atto Camera n. 2885, testo presentato il 16 aprile 2026; sul sito della Camera c’è anche la scheda ufficiale della proposta, con lo stato aggiornato dell’esame parlamentare.
«Di diritto» vuol dire senza bisogno di un provvedimento del giudice. Lo scopo, spiega la relazione che accompagna la proposta, è proteggere il debitore nei mesi in cui l’Organismo di composizione della crisi (OCC) studia i documenti e prepara la sua relazione: oggi in quella fase i creditori possono andare avanti con pignoramenti e vendite.
La sospensione avrebbe due limiti. Cesserebbe prima se l’OCC non deposita la relazione entro 120 giorni dall’incarico, salvo proroga del giudice. E non coprirebbe gli atti urgenti a tutela dei crediti alimentari, come l’assegno di mantenimento, e dei crediti di lavoro.
È già in vigore? No, ed è importante saperlo
La proposta è stata presentata il 16 aprile 2026 e l’11 maggio è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera. Da lì deve essere discussa ed eventualmente modificata, approvata dalla Camera, poi dal Senato, e infine pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Può cambiare lungo la strada, e può anche non arrivare in fondo. Ad oggi, quindi, nessun giudice e nessun creditore è tenuto ad applicarla.
Chi oggi chiede all’OCC la nomina di un gestore non ottiene, solo per questo, la sospensione dei pignoramenti. È proprio il vuoto che la proposta vorrebbe riempire.
La sospensione delle esecuzioni che esiste già oggi
Il Codice della crisi una protezione la prevede già, anche se non è automatica: arriva con il deposito della domanda in tribunale e con il provvedimento del giudice.
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice, con il decreto con cui dichiara ammissibile il piano e su richiesta del debitore, può sospendere i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero mettere a rischio il piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari fino alla conclusione del procedimento (art. 70 co. 4 CCII).
Nel concordato minore, con il decreto di apertura e sempre su richiesta del debitore, il giudice può disporre che fino all’omologazione definitiva non si possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 78 co. 2 lett. d CCII).
Fin dove arrivi questa protezione lo mostra una decisione recente. Il Tribunale di Firenze, con decreto dell’11 agosto 2026 (R.G. 234/2026, pubblicato su IL CASO.it), ha esaminato il caso di una professionista che, dopo aver depositato la proposta di concordato minore, si era vista notificare un precetto per oltre centomila euro, e chiedeva subito le misure protettive previste per le imprese (artt. 54 e 55 CCII). Il giudice ha risposto che nel concordato minore quelle misure non si applicano, perché la protezione ha una regola sua: il divieto disposto con il decreto di apertura (art. 78 co. 2 lett. d CCII). Restano invece possibili, se compatibili, le misure cautelari. Nello stesso provvedimento, verificato che la proposta era ammissibile, ha aperto la procedura e vietato di iniziare o proseguire esecuzioni fino all’omologazione definitiva.
Il senso pratico è questo: nel concordato minore la protezione arriva con l’apertura, e per arrivarci presto serve una domanda completa, che il giudice possa aprire senza chiedere integrazioni. Il tempo fra la domanda e l’apertura è proprio quello che la proposta di legge vorrebbe coprire.
Nella liquidazione controllata la protezione è più forte: dalla sentenza di apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 270 co. 5, che richiama l’art. 150 CCII). Qui non serve chiederla: è un effetto della legge. Sulla banca che ha un mutuo fondiario sulla casa i tribunali non sono tutti d’accordo, ed è un punto da guardare caso per caso.
| Oggi (Codice della crisi vigente) | Se la proposta A.C. 2885 diventasse legge | |
|---|---|---|
| Da quando | Dal provvedimento del giudice, dopo il deposito in tribunale | Dalla domanda di accesso alla procedura |
| Serve chiederla? | Sì nella ristrutturazione e nel concordato minore; no nella liquidazione controllata | No, sarebbe automatica |
| Quanto dura | Fino alla fine del procedimento o all’omologazione definitiva; nella liquidazione per tutta la procedura | Al massimo 180 giorni |
Le altre novità della proposta di legge sul sovraindebitamento
Lo stop ai pignoramenti è la parte che ha fatto più notizia, ma la proposta contiene altre modifiche che, se approvate, toccherebbero molte persone. Le riassumiamo in poche righe, ricordando che anche queste sono solo proposte:
- chi ha chiuso un’attività d’impresa o una professione da almeno sei mesi e vive di stipendio potrebbe accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore anche per i debiti dell’attività cessata (nuovo art. 67-bis);
- nella liquidazione controllata il giudice potrebbe lasciare al debitore l’unica auto, fino a 10.000 euro di valore, se serve per lavoro, salute o studio (nuovo art. 268 co. 3-bis);
- i documenti da produrre non potrebbero riguardare più di cinque anni, e quelli introvabili si potrebbero sostituire con un’autocertificazione (nuovo art. 269 co. 1-bis);
- l’OCC avrebbe 120 giorni per scrivere la sua relazione, una volta completa la documentazione (nuovo art. 269 co. 2-bis);
- per l’esdebitazione dell’incapiente si guarderebbe al reddito che resta davvero, al netto di pignoramenti, cessioni del quinto e trattenute (nuovo art. 283 co. 1-bis).
Ho un pignoramento in corso: cosa conviene fare adesso
La cosa più utile è non aspettare. Se lo stipendio, la pensione o il conto sono pignorati, o se la casa è all’asta, il tempo conta: ogni mese che passa è un mese di trattenute o un passo in più verso la vendita. Le procedure di sovraindebitamento servono proprio a questo, e la strada giusta dipende dalla tua situazione: quanti debiti hai, verso chi, che cosa possiedi, quanto guadagni.
Ne parliamo più nel dettaglio nelle guide su come fermare l’asta della casa pignorata e sui limiti del pignoramento dello stipendio e della pensione, e nelle pagine sulle tre procedure: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata. Se la proposta diventerà legge, aggiorneremo questo articolo.
Domande frequenti sullo stop ai pignoramenti per 180 giorni
Lo stop ai pignoramenti per 180 giorni è già in vigore?
No. È contenuto nella proposta di legge A.C. 2885, presentata alla Camera il 16 aprile 2026 e assegnata l’11 maggio alla Commissione Giustizia. Finché non viene approvata da Camera e Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non si applica.
Cosa prevede esattamente la proposta?
Un nuovo art. 54-bis del Codice della crisi: dalla domanda di accesso a ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata, le azioni esecutive e cautelari e le esecuzioni in corso sarebbero sospese automaticamente per un massimo di 180 giorni, salvo i crediti alimentari e di lavoro.
Oggi si può fermare un pignoramento con il sovraindebitamento?
Sì. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore il giudice può sospendere le esecuzioni su richiesta del debitore (artt. 70 co. 4 e 78 co. 2 lett. d CCII). Nella liquidazione controllata le esecuzioni si fermano per legge con la sentenza di apertura (art. 270 co. 5 e art. 150 CCII).
Nel concordato minore si possono chiedere subito le misure protettive?
Secondo il Tribunale di Firenze (decreto 11 agosto 2026) no: le misure protettive degli artt. 54 e 55 CCII non si applicano al concordato minore, che ha una regola propria. Il divieto di azioni esecutive arriva con il decreto di apertura (art. 78 co. 2 lett. d CCII); restano possibili, se compatibili, le misure cautelari.
Chiedere la nomina del gestore all’OCC blocca il pignoramento?
Oggi no. La protezione arriva con il deposito della domanda in tribunale e il provvedimento del giudice, oppure con l’apertura della liquidazione controllata. La proposta A.C. 2885 vorrebbe anticiparla alla domanda di accesso, ma non è legge.
Conviene aspettare che la proposta venga approvata?
Di regola no. I tempi di approvazione sono incerti e il testo può cambiare, mentre pignoramenti e aste vanno avanti. Le procedure di sovraindebitamento già in vigore permettono di chiedere la sospensione delle esecuzioni.
Da dove si comincia
Una notizia come questa accende una speranza, ed è giusto che sia così: vuol dire che il problema dei debiti è finalmente al centro dell’attenzione, e che chi è in difficoltà non va lasciato solo. Ma la speranza non deve diventare attesa. La legge di oggi offre già strumenti seri per fermare i pignoramenti e arrivare alla liberazione dai debiti, e averne bisogno non è una colpa né una vergogna. Nel primo colloquio guardiamo insieme la tua situazione, ti spieghiamo quale strada è percorribile e in quali tempi. Guardare non impegna a nulla.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2026.