Cartella non notificata e sovraindebitamento: la sentenza 160/2026 della Corte costituzionale

Immagine generata con intelligenza artificiale

Sì: chi ha una cartella non notificata e si prepara ad affrontare i debiti con una procedura di sovraindebitamento può impugnarla subito, senza aspettare un pignoramento. Basta aver avviato il percorso davanti all’Organismo di composizione della crisi (OCC) e dimostrare che quel debito pesa sulla procedura (art. 12 co. 4-bis lett. d D.P.R. 602/1973). Lo ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 160 depositata il 6 ottobre 2026.

In breve. Dal 2021 l’estratto di ruolo non si può impugnare, e la cartella che non è mai stata notificata validamente si può contestare direttamente solo in alcuni casi indicati dalla legge. Uno di questi è il pregiudizio «nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi». Un giudice di pace temeva che il piccolo imprenditore, per sfruttare questa possibilità, dovesse prima depositare la domanda in tribunale senza sapere quanto deve davvero. La Corte ha risposto di no: si entra nell’ambito delle procedure già quando ci si rivolge all’OCC, nella fase che precede il tribunale. La sentenza parla dell’imprenditore minore; per il consumatore la Corte non si è pronunciata.

Capita più spesso di quanto si pensi. Si chiede l’estratto di ruolo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, magari per capire quanto si deve prima di cercare una soluzione, e saltano fuori cartelle mai viste. Nessuna busta verde, nessuna PEC. La domanda è sempre la stessa: devo pagarle per forza?

Non necessariamente. Una cartella notificata male, o mai notificata, può essere contestata, e a volte il debito che c’è dietro non è più dovuto perché nel frattempo sono scaduti i termini. Il problema è quando si può contestarla. Vediamo cosa dice la legge e cosa ha aggiunto la Corte costituzionale.

Cartella non notificata: quando si può impugnare

Fino al 2021 bastava scoprire la cartella nell’estratto di ruolo per poterla impugnare. Poi la legge è cambiata: oggi «l’estratto di ruolo non è impugnabile», e il ruolo e la cartella «che si assume invalidamente notificata» si possono impugnare direttamente solo se chi fa causa dimostra che quell’iscrizione gli crea un pregiudizio in uno dei casi previsti (art. 12 co. 4-bis D.P.R. 602/1973). I casi, dopo l’ampliamento del 2024, sono sei:

  • negli appalti pubblici;
  • quando una pubblica amministrazione deve pagare il debitore e trattiene le somme per le cartelle;
  • quando si rischia di perdere un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione;
  • nell’ambito delle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • nei finanziamenti da parte di banche e altri soggetti autorizzati;
  • nella cessione dell’azienda.

Fuori da questi casi, la cartella non notificata si contesta solo quando arriva l’atto successivo: un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo, un’iscrizione di ipoteca, un pignoramento. Dal 1° gennaio 2027 la regola si sposta nel nuovo testo unico della riscossione (art. 91 co. 5 del testo unico allegato al D.Lgs. 33/2025), con le stesse parole.

Il dubbio: entrare nel sovraindebitamento «al buio»?

Il caso arrivato alla Corte riguardava un piccolo imprenditore che voleva accedere al sovraindebitamento. Prima di farlo aveva chiesto l’estratto di ruolo, per capire quanto doveva davvero e costruire un piano «riferito esclusivamente a somme effettivamente dovute». Aveva trovato cartelle per circa 4.200 euro che diceva di non aver mai ricevuto, e le aveva impugnate davanti al Giudice di pace di Milano.

Il giudice aveva accertato che le notifiche non erano regolari, ma riteneva di non poter decidere: secondo lui il debitore non rientrava nella lettera d), perché non aveva ancora avviato nessuna procedura. E avviarla senza sapere quali debiti fossero davvero dovuti significava entrare «al buio», con il rischio di vedersi negare l’omologazione o la liberazione dai debiti. Per questo aveva chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare illegittima la norma (ordinanza del 3 novembre 2025).

Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza 160/2026

La Corte ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e per il resto non fondate. Ma non perché il debitore avesse torto: perché la norma, letta correttamente, gli dava già quello che chiedeva.

Il ragionamento è questo. Le procedure dell’imprenditore minore, cioè il concordato minore e la liquidazione controllata, hanno una fase preparatoria che si svolge davanti all’OCC, prima di andare in tribunale. Entro sette giorni dall’incarico l’OCC avvisa la Riscossione e gli uffici fiscali, che devono comunicare i debiti (artt. 76 co. 4 e 269 co. 3 CCII). Secondo la Corte, si ricade «nell’ambito delle procedure previste dal CCII» già quando si instaura questa fase.

Quindi il debitore, dice la sentenza, è «pienamente legittimato a impugnare immediatamente il ruolo e le cartelle di pagamento che assuma invalidamente notificate», senza dover depositare prima la domanda in tribunale. Deve però fare tre cose:

  • dire al giudice di aver avviato la fase davanti all’OCC;
  • allegare la sua condizione di sovraindebitamento;
  • spiegare quanto il peso di quel debito inciderebbe sulla buona riuscita della procedura che vuole affrontare.

La prova del pregiudizio spetta a lui, e la valuta il giudice dell’impugnazione. La Corte aggiunge che la fase davanti all’OCC ha anche «una funzione consultiva per il debitore»: serve proprio a capire la situazione prima di decidere.

Vale anche per il consumatore?

La sentenza parla di un piccolo imprenditore e cita il concordato minore e la liquidazione controllata. Della ristrutturazione dei debiti del consumatore la Corte non dice nulla, e sarebbe scorretto attribuirle una conclusione che non ha scritto.

Due cose però si possono dire, guardando la legge. La lettera d) parla in generale delle «procedure previste dal codice della crisi», senza distinguere fra imprenditore e consumatore. E anche la ristrutturazione dei debiti del consumatore passa da un OCC che, entro sette giorni dall’incarico, avvisa la Riscossione e gli uffici fiscali (art. 68 co. 4 CCII), così come la liquidazione controllata, che è aperta anche ai consumatori. Il ragionamento della Corte si adatta bene anche a questi casi, ma finché un giudice non lo dice espressamente resta un argomento da valutare caso per caso.

Cartella non notificata: devo pagarla per forza?

No, non per forza. Ma nemmeno conviene ignorarla. Prima di tutto bisogna sapere come stanno davvero le cose: quando è stata formata la cartella, se e come è stata notificata, se nel frattempo il credito si è prescritto. Ne abbiamo parlato in un caso in cui il giudice ha fermato la Riscossione su crediti prescritti.

Poi bisogna guardare il quadro intero. Se le cartelle sono poche e sostenibili, la strada è una; se si sommano a banche, finanziarie e fornitori, la strada è un’altra. Sui debiti fiscali dentro le procedure di sovraindebitamento trovi una guida nell’articolo sui debiti con l’Agenzia delle Entrate. La sentenza 160 aggiunge un tassello: chi sceglie il sovraindebitamento non deve entrare al buio, perché può far valere subito le sue ragioni contro le cartelle che non ha mai ricevuto.

Domande frequenti sulla cartella non notificata

Si può impugnare una cartella non notificata scoperta nell’estratto di ruolo?

L’estratto di ruolo non si impugna. La cartella non notificata validamente si impugna direttamente solo se si dimostra un pregiudizio in uno dei sei casi dell’art. 12 co. 4-bis D.P.R. 602/1973 (dal 2027 art. 91 co. 5 del testo unico, D.Lgs. 33/2025); altrimenti si contesta con l’atto successivo.

Chi si prepara al sovraindebitamento può impugnare subito la cartella non notificata?

Sì, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 160/2026): l’imprenditore minore che ha avviato la fase davanti all’OCC rientra già «nell’ambito delle procedure» del Codice della crisi (lettera d) e può impugnare subito, dimostrando il sovraindebitamento e il peso di quel debito sulla procedura.

Bisogna prima depositare la domanda in tribunale?

No. Basta aver avviato la fase stragiudiziale davanti all’Organismo di composizione della crisi, che precede il deposito (artt. 76 e 269 CCII). È la parte centrale della sentenza n. 160/2026.

La sentenza 160/2026 vale anche per il consumatore?

La Corte ha deciso sul caso di un piccolo imprenditore e non si è pronunciata sul consumatore. La norma parla però di tutte le procedure del Codice della crisi, e anche la ristrutturazione dei debiti del consumatore passa dall’OCC (art. 68 co. 4 CCII): è un argomento da valutare caso per caso.

Se la cartella non è stata notificata, il debito è cancellato?

No, non automaticamente. Una notifica irregolare permette di contestare la cartella; se nel frattempo sono scaduti i termini, il giudice può dichiarare che quella somma non è più dovuta. Va verificato cartella per cartella.

Da dove si comincia

Scoprire cartelle mai viste mette ansia, ed è normale. Ma è anche un buon motivo per guardare la situazione per intero, invece di rimandare: alcune di quelle somme potrebbero non essere più dovute, e quelle dovute possono stare dentro una soluzione. La legge sul sovraindebitamento esiste proprio per chi, con o senza partita IVA, non riesce più a far fronte ai debiti, e non è una vergogna usarla. Nel primo colloquio guardiamo insieme l’estratto di ruolo e gli altri debiti e ti diciamo quale strada è percorribile. Guardare non impegna a nulla.

PRENOTA IL PRIMO COLLOQUIO

Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2022 Studio Legale Di Ferdinando | Sviluppo: www.marky.it
C.F. DFRBRD71C28H769X - P.IVA: 00399988880

Compagnia di assicurazione per la R.C. professionale:
AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano (20123), Piazza Vetra n. 17.
Polizza N° ICNF000002/004818 – Massimale: € 1.000.000,00

Codice univoco fatturazione elettronica: KRRH6B9

Termini e condizioni - Informativa sull'uso dei cookie

SOCIAL: