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Le bollette di luce, gas e acqua si prescrivono in due anni, per gli utenti domestici, le microimprese e i professionisti, ma la prescrizione non opera da sola: va chiesta per iscritto al fornitore. Il termine di due anni vale per le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per la luce, al 1° gennaio 2019 per il gas e al 1° gennaio 2020 per l’acqua (art. 1 commi 4 e 10 L. 205/2017).
In breve. Se arriva una bolletta, o un conguaglio, per consumi di più di due anni fa, spesso non è più dovuta. Ma il fornitore non lo dice da sé: sta a chi la riceve scrivere che si avvale della prescrizione. E se le bollette arretrate sono tante, insieme ad altri debiti, serve guardare il quadro intero.
Capita a molte famiglie: a casa arriva una lettera con una bolletta «di conguaglio» di centinaia di euro, per consumi di anni prima. Oppure il fornitore ha ceduto il credito a una società di recupero e arriva una raccomandata con una cifra gonfiata dagli interessi. La domanda è sempre la stessa: devo davvero pagare?
Prescrizione delle bollette: i termini
Fino a pochi anni fa il termine era di cinque anni, come per tutto ciò che si paga periodicamente (art. 2948 n. 4 c.c.). Le leggi di bilancio lo hanno dimezzato per i servizi di luce, gas e acqua: due anni, che decorrono dal giorno successivo alla scadenza della bolletta. Vale per gli utenti domestici, per le microimprese e per i professionisti, non per le utenze di imprese più grandi.
Il termine si applica alle fatture la cui scadenza è successiva a certe date, diverse per ogni servizio: il 1° marzo 2018 per la luce, il 1° gennaio 2019 per il gas, il 1° gennaio 2020 per l’acqua (art. 1 co. 10 L. 205/2017). Per le fatture con scadenza precedente resta il termine di cinque anni.
I conguagli: il caso più frequente
Il conguaglio è l’importo con cui il fornitore corregge consumi che aveva stimato in modo sbagliato. Spesso arriva a distanza di anni, e il termine di due anni conta anche per questo. Se il fornitore ha sbagliato a stimare o a leggere il contatore, il ritardo non può ricadere in eterno sul cliente.
I fornitori sono tenuti a informare il cliente che può far valere la prescrizione: devono scriverlo in fattura, nelle lettere di messa in mora e nelle risposte ai reclami, e mettere a disposizione un modulo per la richiesta, anche sul sito e agli sportelli (ARERA, comunicato del 27 maggio 2020). Gli importi più vecchi di due anni vanno indicati in una fattura separata o evidenziati con chiarezza.
Come si fa valere la prescrizione
La prescrizione non è automatica. Chi riceve la bolletta deve scrivere al fornitore, con raccomandata o PEC, dichiarando di avvalersi della prescrizione e chiedendo lo storno dell’importo. Conviene allegare la bolletta e indicare la data di scadenza.
Attenzione: il fornitore può avere interrotto la prescrizione con una lettera di messa in mora o un altro atto. In quel caso il termine ricomincia a decorrere. Per questo, prima di scrivere, conviene verificare con calma le date, e in particolare il giorno in cui la lettera è stata ricevuta: conta quello, non la data scritta in cima.
Se invece il fornitore ha già ottenuto un decreto ingiuntivo, scrivergli non basta: la prescrizione va fatta valere con un’opposizione davanti al giudice, entro il termine indicato nel decreto (di regola quaranta giorni dalla notifica).
Un caso deciso a Teramo: da 6.194,80 a 518,81 euro
Un artigiano, titolare di una piccola impresa individuale, si è visto notificare dal Giudice di pace di Teramo un decreto ingiuntivo di 6.194,80 euro per fatture di energia elettrica scadute negli anni precedenti. Ha fatto opposizione sollevando un solo punto: la prescrizione. La società fornitrice aveva mandato una sola raccomandata di diffida, datata febbraio 2023 e ricevuta dall’artigiano il 18 marzo 2023. Con la sentenza del 7 agosto 2024 (R.G. 2161/2023) il Giudice di pace ha revocato il decreto ingiuntivo e ha riconosciuto dovute soltanto le tre fatture scadute fra marzo e maggio 2021, per un totale di 518,81 euro. Tutte le altre erano prescritte: circa 5.700 euro non erano dovuti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Tre cose da ricordare. La prima: il termine di due anni per la luce vale per le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 e conta dal giorno di scadenza di ciascuna fattura. La seconda: la lettera di diffida interrompe la prescrizione solo dal momento in cui chi la riceve ne ha conoscenza, perché è un atto «recettizio» (art. 2943 c.c.), non dal giorno in cui viene spedita o datata. La terza: ciò che non è prescritto resta da pagare, ed è per questo che le fatture più recenti sono rimaste dovute. È la decisione di un giudice di pace: non vincola gli altri, ma mostra come si ragiona sulle date.
Bollette arretrate e sovraindebitamento
Le bollette non pagate sono debiti come gli altri. Se sono tante, e insieme ad altri debiti non si riescono a pagare, si possono trattare dentro una procedura di sovraindebitamento. Quando la procedura è aperta, il fornitore (o la società che ha comprato il credito) non può più iniziare o continuare pignoramenti per quei debiti (art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270 co. 5 per la liquidazione controllata). Alla fine si può ottenere la liberazione dai debiti rimasti non pagati (art. 278 co. 1 CCII).
Di come funzionano i pignoramenti e quando si possono fermare abbiamo scritto negli articoli su stipendio e pensione e sui debiti ceduti alle società di recupero. Per i debiti con il fisco c’è un articolo a parte sulle cartelle dell’Agenzia delle Entrate.
Domande frequenti sulla prescrizione delle bollette
Dopo quanto tempo si prescrive una bolletta della luce o del gas?
Dopo due anni dalla scadenza, per le fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 (luce) e al 1° gennaio 2019 (gas), se il cliente è un utente domestico, una microimpresa o un professionista (art. 1 co. 4 e 10 L. 205/2017).
E la bolletta dell’acqua?
Due anni, per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 (art. 1 co. 4 e 10 L. 205/2017). Dal 2020, per la regolazione ARERA, la prescrizione si può far valere «in ogni caso» sui consumi più vecchi di due anni.
La lettera di diffida interrompe la prescrizione dal giorno in cui è spedita?
No, dal giorno in cui il cliente la riceve: è un atto recettizio e serve che il destinatario ne abbia conoscenza (art. 2943 c.c.). Lo ha applicato il Giudice di pace di Teramo con la sentenza del 7 agosto 2024: lettera ricevuta il 18 marzo 2023, fatture scadute da più di due anni prescritte.
La prescrizione scatta da sola?
No. Va fatta valere dal cliente, scrivendo al fornitore. Se non lo si fa, il fornitore può continuare a chiedere il pagamento.
Un conguaglio di anni fa è dovuto?
Se riguarda consumi di più di due anni prima e la prescrizione non è stata interrotta, di regola no. Conviene controllare con attenzione date e solleciti.
Cosa fare se le bollette arretrate sono molte e non riesco a pagarle?
Si mettono insieme a tutti gli altri debiti e si valuta la procedura di sovraindebitamento, che ferma i pignoramenti e può portare alla liberazione dai debiti (artt. 150 e 278 CCII).
Da dove si comincia
Una bolletta che non si riesce a pagare porta con sé il timore dei solleciti, e spesso si tiene la lettera chiusa in un cassetto. Meglio aprirla subito: se è prescritta, si può contestare; se è dovuta e c’è anche altro, si può guardare un quadro più ampio.
Nel primo colloquio guardiamo insieme la situazione con calma e ti diciamo con franchezza cosa si può fare. Guardare non impegna a nulla.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia. Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2026.