Fideiussione ABI: un contratto di garanzia firmato sulla scrivania di una banca

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Una fideiussione ABI non è più nulla «in automatico»: dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24825 del 28 agosto 2026 la sola copia delle clausole dello schema ABI basta a farle cadere soltanto nelle fideiussioni omnibus firmate negli anni coperti dall’indagine della Banca d’Italia (2002-2005); negli altri casi il garante deve portare altre prove.

In breve. Molte fideiussioni bancarie contengono tre clausole copiate da un modello dell’ABI, l’associazione delle banche, che la Banca d’Italia nel 2005 ha giudicato contrarie alla concorrenza. Dal 2021 si sa che quelle clausole sono nulle, ma cade solo la clausola, non tutta la garanzia. Ad agosto 2026 le Sezioni Unite hanno chiarito che il provvedimento del 2005 è una prova forte solo per le fideiussioni omnibus firmate fra il 2002 e il 2005; per le fideiussioni più recenti, più vecchie o legate a un solo finanziamento il giudice lo considera un indizio, che da solo non basta. E se il contratto prevede il pagamento «a prima richiesta», alla banca basta una lettera spedita in tempo per non perdere la garanzia. Contestare resta possibile, ma va valutato contratto per contratto. Quando non basta, chi ha garantito debiti che non riesce a pagare può accedere alle procedure di sovraindebitamento.

Chi ha firmato una fideiussione lo ha fatto quasi sempre per aiutare qualcuno: un figlio che comprava casa, il coniuge che apriva un’attività, la società di famiglia che chiedeva un fido. Anni dopo arriva la lettera della banca, o di una società di recupero crediti, che chiede al garante l’intero debito. È una delle situazioni più pesanti che ci capita di ascoltare, perché il debito non nasce da una scelta propria, eppure ricade tutto su chi ha messo la firma.

Per anni la difesa più usata è stata una sola: la fideiussione copia lo schema ABI, quindi è nulla. Con la sentenza di agosto le cose sono cambiate. Vediamo come, e che cosa resta da fare.

Che cos’è la fideiussione ABI e quali clausole sono nulle

Nel 2002 l’Associazione Bancaria Italiana preparò un modello di fideiussione omnibus, cioè la garanzia che copre tutti i debiti, presenti e futuri, che un cliente ha o avrà con la banca. Con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d’Italia stabilì che tre clausole di quel modello restringevano la concorrenza, perché scaricavano sul garante conseguenze che non servivano a dare credito ma solo a proteggere la banca:

  • la clausola di reviviscenza, per cui il garante deve restituire alla banca le somme che questa ha incassato e ha poi dovuto restituire, per esempio perché il pagamento è stato revocato;
  • la rinuncia ai termini dell’art. 1957 del codice civile, per cui la banca conserva la garanzia senza dover agire entro sei mesi dalla scadenza del debito;
  • la clausola di sopravvivenza, per cui il garante paga anche se il contratto principale viene dichiarato invalido.

Nel 2021, con la sentenza n. 41994, le Sezioni Unite della Cassazione affermarono che queste clausole, riprodotte nei contratti con i clienti, sono nulle. Ma solo loro: la fideiussione resta valida per il resto, salvo che si dimostri che senza quelle clausole le parti non l’avrebbero firmata.

La clausola che conta di più per il garante è la seconda. L’art. 1957 del codice civile dice che il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza del debito principale solo se, entro sei mesi, il creditore ha fatto valere le sue pretese contro il debitore e le ha portate avanti con diligenza. Se la rinuncia è nulla, torna la regola dei sei mesi: e se la banca è rimasta ferma troppo a lungo, il garante può essere liberato.

Cosa hanno deciso le Sezioni Unite con la sentenza 24825/2026

Dopo il 2021 i giudici si erano divisi su tre domande, e il Tribunale di Siracusa le ha portate direttamente alla Cassazione. Le Sezioni Unite hanno risposto con la sentenza n. 24825, pubblicata il 28 agosto 2026.

Prima domanda: le fideiussioni firmate prima del 2002 o dopo il 2005. L’indagine della Banca d’Italia riguardava gli anni dal 2002 al 2005. La Corte ha stabilito che il provvedimento vale come prova privilegiata solo per quel periodo. Fuori da quegli anni resta un elemento di prova, ma da solo non sufficiente: il giudice deve verificare se l’intesa fra le banche esisteva già prima o continuava dopo, valutando le altre prove raccolte nella causa.

Seconda domanda: le fideiussioni specifiche. Molte garanzie non coprono tutti i debiti, ma un solo mutuo o un solo finanziamento. Sono le fideiussioni specifiche. L’indagine del 2005 riguardava invece il modello omnibus. Anche qui la risposta è la stessa: chi chiede la nullità deve provare che le banche usavano le tre clausole in modo concordato anche nelle fideiussioni specifiche, e il provvedimento del 2005 è solo un elemento di prova, che da solo non basta.

Le due risposte sono riunite in un solo principio di diritto. Il giudice di merito accerta se il modello usato per quella fideiussione corrisponde a un’intesa contraria alla concorrenza. Il provvedimento della Banca d’Italia lo usa come un elemento di prova che da solo non basta, dopo aver verificato fin dove arriva nel tempo e nell’oggetto. La sentenza aggiunge che, anche quando l’intesa risulta provata, la banca può dimostrare che quelle clausole erano state davvero trattate e accettate liberamente dal garante.

Terza domanda: la clausola «a prima richiesta». Molte fideiussioni dicono che il garante deve pagare «a semplice richiesta scritta» della banca. Ci si chiedeva se, caduta la rinuncia all’art. 1957, la banca dovesse fare causa entro sei mesi per non perdere la garanzia. La Corte ha risposto di no. Se nel contratto c’è la clausola di pagamento a prima richiesta, alla banca basta una richiesta stragiudiziale, cioè una lettera, inviata al garante entro i termini dell’art. 1957, anche se la rinuncia a quei termini è stata dichiarata nulla.

La tua fideiussione Cosa deve dimostrare il garante per far cadere le tre clausole
Omnibus, firmata fra il 2002 e il 2005 Che il testo riproduce le clausole dello schema ABI: il provvedimento del 2005 è prova privilegiata
Omnibus, firmata prima del 2002 o dopo il 2005 Che l’intesa fra le banche esisteva anche in quel periodo, con altre prove oltre al provvedimento del 2005
Specifica (un solo mutuo o finanziamento), in qualunque anno Che le banche usavano le tre clausole in modo concordato anche per le fideiussioni specifiche, con altre prove
Con clausola «a prima richiesta» Anche se la rinuncia all’art. 1957 cade, alla banca basta una richiesta scritta inviata entro sei mesi

Cosa cambia per chi ha firmato una fideiussione ABI

In pratica, la contestazione diventa più difficile per due motivi. Il primo è che la maggior parte delle fideiussioni oggi in discussione sono state firmate dopo il 2005, e molte sono specifiche: per queste non basta più mostrare che il testo è uguale a quello dell’ABI. Il secondo è che quasi tutti i moduli bancari contengono la clausola a prima richiesta, e quindi la difesa dei sei mesi funziona solo se la banca non ha mandato nemmeno una lettera in tempo.

Questo non vuol dire che non ci sia più niente da fare. La Corte ha indicato la strada: si può chiedere al giudice di ordinare alla banca di esibire i documenti che ha in mano (art. 210 del codice di procedura civile), e il giudice valuta tutte le prove insieme. Restano poi le difese che un fideiussore ha sempre avuto, a cominciare da quelle che spettano al debitore principale: il fideiussore può opporre alla banca tutte le eccezioni che può opporre il debitore, salvo quella che deriva dalla sua incapacità (art. 1945 del codice civile). Se il debito principale contiene interessi o costi non dovuti, anche il garante può contestarli. Ne parliamo nella pagina sulle controversie bancarie.

Il consiglio è uno solo: prima di decidere, far leggere il contratto. Contano la data della firma, il tipo di garanzia, le clausole effettivamente presenti, le date delle lettere della banca e quella in cui il debitore principale ha smesso di pagare. Sono cose che si verificano in poco tempo, con le carte davanti.

Fideiussore con debiti: cosa fare quando la contestazione non basta

Spesso la contestazione non basta, oppure il debito della fideiussione è solo uno dei tanti: c’è il mutuo di casa, ci sono le cartelle, c’è la cessione del quinto. Quando un fideiussore con debiti non riesce più a farvi fronte con il suo reddito e il suo patrimonio, si trova in stato di sovraindebitamento, e la legge gli offre le stesse procedure di chiunque altro.

C’è però un punto da sapere. Se la banca libera il debitore principale, o se questi ottiene la liberazione dai debiti con una procedura, i diritti della banca verso i fideiussori restano salvi (art. 278 comma 6 CCII). Il garante, insomma, non è protetto dalla procedura dell’altro: deve trovare la sua strada.

Quale strada dipende soprattutto da che cosa si è garantito.

  • Chi ha garantito un debito di famiglia, come il mutuo di un figlio, di solito resta un consumatore, e può valutare la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
  • Chi ha garantito i debiti di un’impresa con cui aveva un legame, per esempio da socio, amministratore o familiare che sosteneva l’attività, può non essere considerato consumatore per quel debito (art. 2 comma 1 lettera e CCII). In questo caso la strada è di solito la liquidazione controllata (art. 268 CCII), che è aperta a ogni debitore in sovraindebitamento.

Quando il debitore principale e il garante sono della stessa famiglia, si può affrontare tutto insieme con una sola procedura. Lo spieghiamo nell’articolo sui debiti in famiglia e nel caso del padre che aveva garantito il mutuo del figlio, dove la procedura familiare ha fermato insieme i pignoramenti e la cessione del quinto. Chi ha firmato una garanzia per un prestito d’impresa assistito dallo Stato trova le regole particolari nell’articolo sul prestito garantito dal Fondo di garanzia.

Le due strade non si escludono. Le eventuali contestazioni sul contratto possono ridurre quello che si deve, e la procedura serve a chiudere quello che resta.

Domande frequenti sulla fideiussione ABI

La fideiussione ABI è nulla?

Sono nulle, quando ricorrono le condizioni, solo le tre clausole copiate dallo schema ABI: reviviscenza, rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e sopravvivenza. La fideiussione resta valida per il resto (Cass. Sez. Un. 41994/2021, richiamata da Cass. Sez. Un. 24825/2026).

Cosa hanno deciso le Sezioni Unite con la sentenza 24825/2026?

Che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 è prova privilegiata solo per le fideiussioni omnibus firmate fra il 2002 e il 2005. Per le altre il garante deve provare l’intesa fra le banche con altri mezzi, e il provvedimento vale come elemento di prova che da solo non basta.

La mia fideiussione è stata firmata nel 2015: posso ancora contestarla?

Sì, ma non basta mostrare che il testo è uguale a quello dell’ABI. Bisogna provare che nel 2015 le banche usavano ancora quelle clausole in modo concordato, anche chiedendo al giudice di ordinare alla banca di esibire i documenti (art. 210 c.p.c.).

Le fideiussioni specifiche rientrano nella sentenza?

Sì, ma con la stessa regola. Chi chiede la nullità deve provare che le tre clausole erano usate in modo concordato anche nelle fideiussioni per un singolo finanziamento; il provvedimento del 2005, che riguardava le omnibus, da solo non basta (Cass. Sez. Un. 24825/2026).

Se la banca non mi ha fatto causa entro sei mesi sono libero?

Non sempre. Se la rinuncia all’art. 1957 c.c. è nulla e il contratto contiene la clausola di pagamento «a prima richiesta», alla banca basta una richiesta scritta inviata entro sei mesi per conservare la garanzia (Cass. Sez. Un. 24825/2026).

Se mio figlio ottiene la liberazione dai debiti, anche io sono liberato come garante?

No. I diritti dei creditori verso i fideiussori del debitore restano salvi (art. 278 comma 6 CCII). Il garante deve valutare una sua procedura, oppure una procedura familiare insieme al debitore.

Un fideiussore con debiti può accedere al sovraindebitamento?

Sì. Se non riesce a pagare i debiti con il suo reddito e il suo patrimonio, può accedere alle procedure del Codice della crisi. Se la garanzia riguardava un’impresa a cui era legato, per quel debito può non essere consumatore (art. 2 comma 1 lettera e CCII), e la strada è di solito la liquidazione controllata.

Da dove si comincia

Chi riceve la richiesta della banca come garante si sente spesso in colpa per una firma messa per generosità. Non c’è niente di cui vergognarsi: la legge prevede strumenti sia per contestare quello che non è dovuto sia per uscire da un debito che non si riesce a pagare. Aspettare, invece, non conviene: gli interessi corrono, e i tempi delle lettere e delle cause contano, come mostra proprio la sentenza delle Sezioni Unite.

Nel primo colloquio leggiamo insieme la tua fideiussione, guardiamo date e clausole, e ti diciamo con franchezza se c’è qualcosa da contestare e se, accanto a questo, conviene una procedura di sovraindebitamento. Porta il contratto e le lettere che hai ricevuto. Guardare non impegna a nulla.

PRENOTA IL PRIMO COLLOQUIO

Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2026.

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FAQPage (`new-2`): le sette domande e risposte della sezione «Domande frequenti sulla fideiussione ABI», con lo stesso testo.

Prompt per la copertina Gemini

Schema di impaginazione diverso dall’ultima copertina (riquadro blu a sinistra con titolo, logo a destra): qui fascia blu navy in basso a tutta larghezza con il titolo, scena sopra, logo in alto a sinistra (`python Scheduled/logo-copertina-stile-casa.py raw_gemini.jpg copertina-fideiussione-abi-sezioni-unite.jpg sx`). Scena in tema, senza persone: un contratto di garanzia con la firma, una penna stilografica e un piccolo mazzo di chiavi di casa su un tavolo da ufficio, sullo sfondo sfocato la vetrata di una filiale bancaria senza insegne.

“` Crea un’immagine. Copertina orizzontale per il blog di uno studio legale italiano, proporzione 1424×752. Fotografia realistica, luminosa e pulita: su un tavolo da ufficio in legno scuro c’è un contratto di più pagine con una firma a penna in fondo, una penna stilografica appoggiata accanto e un piccolo mazzo di chiavi di casa; sullo sfondo, sfocata, la vetrata di una filiale di banca, senza insegne né nomi. Nessuna persona. Impaginazione: nella parte bassa dell’immagine una fascia blu navy scuro piena a tutta larghezza, alta circa un quarto dell’immagine, separata dalla fotografia da un sottile filetto dorato. Dentro la fascia, allineato a sinistra, il titolo scritto in minuscolo con la sola iniziale maiuscola, su una o due righe, in un carattere serif elegante, grande e ben leggibile, con le lettere di colore oro brunito (codice #9C7A2B), non blu e non nere: “Fideiussione ABI: si può ancora contestare?”. L’angolo in alto a sinistra della fotografia deve restare libero per un logo, senza testo né oggetti importanti. Nessun logo, nessuna firma leggibile, nessun marchio o nome di banca reale, nessun watermark, nessuna parola in inglese: qualunque scritta sul contratto deve essere in italiano o illeggibile. Nessun altro testo oltre al titolo. “`

Controlli sull’immagine, ingrandendo: titolo oro e non blu, «Fideiussione» scritto giusto, nessun nome di banca sulla vetrata, angolo del logo libero. Sotto la copertina, subito dopo l’eventuale `

` d’apertura, la didascalia fissa: `

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