
Immagine generata con intelligenza artificiale
La segnalazione come cattivo pagatore, di solito, c’è già prima della procedura: nasce dai ritardi nei pagamenti, non dalla domanda al tribunale. Con l’esdebitazione, le istruzioni della Banca d’Italia obbligano banche e finanziarie a non segnalare più quel debito, cioè a portarlo a zero; la storia delle segnalazioni passate, però, resta, e ogni banca la valuta a sua discrezione.
È una delle paure più frequenti di chi sta pensando a una procedura di sovraindebitamento: «se la faccio, finisco nella lista dei cattivi pagatori e non avrò più un prestito per tutta la vita». Le cose non stanno così, ma nemmeno all’opposto. Vediamo come funzionano davvero le segnalazioni, prima, durante e dopo.
Centrale Rischi e CRIF non sono la stessa cosa
Quando si parla di «segnalazione» si mescolano due archivi diversi.
La Centrale dei rischi è della Banca d’Italia. Le banche e le finanziarie vi segnalano ogni mese i clienti con esposizioni dai 30.000 euro in su e, a prescindere dall’importo, quelli in sofferenza per almeno 250 euro (Circolare n. 139/1991, cap. II, par. 5).
Le banche dati private, come CRIF, Experian o CTC, raccolgono invece anche i piccoli prestiti, le rate della finanziaria, le carte di credito. Le loro regole stanno in un codice di condotta approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2019.
Chi chiede un prestito viene controllato su tutte e due.
La segnalazione nasce dai ritardi, non dalla procedura
Prima di segnalare negativamente un consumatore per la prima volta, la banca deve avvisarlo per iscritto (art. 125 TUB). Per questo chi arriva a pensare al sovraindebitamento, quasi sempre, ha già ricevuto quelle lettere: la segnalazione c’è già, e resta finché i debiti restano aperti.
Anche per chi presenta una procedura le istruzioni della Banca d’Italia dicono come segnalare. Se si propone un piano ai creditori, dalla domanda la posizione va classificata fra le «inadempienze probabili», a meno che non fosse già in sofferenza, e dopo l’omologazione gli importi segnalati si adeguano a quanto ha stabilito il giudice (Circolare n. 139/1991, cap. II, par. 21).
In altre parole, la procedura non crea una macchia nuova: fa entrare in un percorso regolato debiti che erano già segnalati.
Con l’esdebitazione il debito va portato a zero
Il punto più importante è questo. La circolare della Banca d’Italia che detta le regole agli intermediari (Circolare n. 139/1991, aggiornata a febbraio 2025, cap. II, par. 8) stabilisce che la segnalazione non è più dovuta quando il credito è stato oggetto di esdebitazione. Dal decreto con cui il tribunale concede la liberazione dai debiti, dunque, banche e finanziarie devono smettere di segnalare quei debiti come ancora dovuti: nella Centrale dei rischi il debito va portato a zero.
Due cose da sapere. La prima: la liberazione dai debiti non si estende a chi ha firmato una fideiussione (art. 278 co. 6 CCII), e infatti la stessa circolare prevede che i crediti verso i garanti continuino a essere segnalati. La seconda: gli archivi non si aggiornano da soli. Conviene mandare il decreto di esdebitazione alle banche e alle finanziarie e, qualche mese dopo, controllare che cosa risulta.
Lo storico resta, e la banca decide
Portare il debito a zero non vuol dire far sparire il passato. Nella Centrale dei rischi la parte di debito non pagata viene registrata come credito passato a perdita (cap. II, par. 5.5), e le banche possono consultare la storia degli ultimi ventiquattro mesi, che diventano trentasei se c’è stato un passaggio a perdita (cap. II, par. 5.3.1). Nelle banche dati private le informazioni negative restano per i tempi fissati dal codice di condotta: dodici o ventiquattro mesi per i ritardi poi regolarizzati, fino a trentasei mesi per quelli mai sanati.
E soprattutto: nessuna norma obbliga una banca a concedere un prestito. La legge le impone di valutare il merito di credito di chi lo chiede (art. 124-bis TUB), ma come pesare lo storico lo decide lei. C’è chi, dopo l’esdebitazione, ottiene di nuovo una carta o un piccolo finanziamento in tempi brevi, e chi deve aspettare di più.
Allora conviene aspettare?
No. Chi rinvia la procedura per paura della segnalazione di solito è già segnalato, e resta segnalato per tutto il tempo in cui i debiti restano aperti, con in più i pignoramenti e gli interessi che corrono. La procedura, invece, porta a un punto fermo: il decreto di esdebitazione, da cui il debito deve risultare a zero e da cui lo storico comincia a invecchiare.
Domande frequenti sulla segnalazione CRIF e il sovraindebitamento
Se faccio la procedura divento un cattivo pagatore?
Di solito lo sei già, per i ritardi che ci sono stati prima. La procedura non aggiunge una segnalazione nuova: le istruzioni della Banca d’Italia dicono come classificare i debiti mentre la procedura è in corso.
Dopo l’esdebitazione la banca deve togliere la segnalazione?
Sì, per quei debiti: la segnalazione non è più dovuta e il debito va portato a zero. Resta però la storia delle segnalazioni precedenti, e la banca ne tiene conto a sua discrezione.
Chi mi ha fatto da garante resta segnalato?
Sì. L’esdebitazione libera il debitore, non i fideiussori (art. 278 co. 6 CCII), e la banca continua a segnalare il credito verso di loro.
Come faccio a sapere cosa risulta a mio nome?
I dati della Centrale dei rischi si chiedono gratis alla Banca d’Italia, anche online. Per le banche dati private, come CRIF, si fa una richiesta di accesso ai propri dati, che è gratuita.
Posso chiedere di togliere una segnalazione?
Si può chiedere di correggere una segnalazione sbagliata o non più dovuta, per esempio se dopo l’esdebitazione il debito risulta ancora aperto: prima alla banca, poi, se non risponde, all’Arbitro Bancario Finanziario. Una segnalazione corretta, invece, resta per i tempi previsti.
Da dove si comincia
Avere paura di restare «segnati» è comprensibile, ma non deve essere il motivo per cui si resta fermi. Nel primo colloquio guardiamo insieme i debiti e, se li hai, i dati della Centrale dei rischi e della CRIF, e ti diciamo quale strada è percorribile, con quali tempi e quali costi, e che cosa cambierà nelle segnalazioni. Guardare non impegna a nulla.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2026.