IL CASO.
Non tutti sanno che la liquidazione controllata non è soltanto uno strumento nelle mani di chi ha i debiti. L’art. 268 comma 2 del Codice della crisi consente di aprirla anche su ricorso del creditore, nei confronti del debitore sovraindebitato. È una possibilità che si sta usando sempre più spesso, e che chi la riceve vive — comprensibilmente — come l’ennesima aggressione.
È quello che è capitato al nostro assistito: una società finanziaria ha depositato ricorso al Tribunale di Teramo chiedendo che venisse aperta la sua liquidazione controllata. All’udienza il debitore si è riservato di decidere il da farsi.
Alle spalle c’è una vita di lavoro in proprio. L’attività commerciale era quella di famiglia: alla morte del padre, nel 1996, erano rimasti lui e la sorella come unici soci. Nel 2000 il divorzio. Nel 2006 la sorella esce dalla società e viene liquidata con parte dei beni aziendali; nello stesso periodo lui investe molto per aprire la nuova sede del negozio e, l’anno dopo, un secondo punto vendita. Poi il fatturato non ha più retto, e i debiti contratti per crescere sono rimasti.
L’ITER DELLA PROCEDURA.
La decisione, presa con l’assistenza dell’Avv. Berardo Di Ferdinando, è stata di non subire e di non opporsi, ma di associarsi: pochi giorni dopo l’udienza è stato depositato un ricorso del debitore stesso ai sensi dell’art. 269 CCII, con la propria documentazione. Quasi 5.200.000,00 euro di debiti.
Può sembrare un paradosso — accettare la procedura che ti viene chiesta contro — e invece è la scelta che in molti casi conviene, per una ragione semplice. La liquidazione controllata aperta su iniziativa del creditore resta pur sempre una procedura concorsuale: ferma le azioni esecutive individuali, mette tutti i creditori sullo stesso piano e, trascorsi tre anni, apre la porta all’esdebitazione. Ma il debitore che vi entra da protagonista, con il proprio ricorso e la propria ricostruzione dell’attivo e del passivo, è in una posizione molto diversa da chi la subisce: può indicare i beni e le somme necessarie al proprio sostentamento, può far valere le proprie ragioni sulla composizione del passivo, e soprattutto costruisce fin dall’inizio il presupposto della collaborazione con gli organi della procedura, che è la condizione su cui l’esdebitazione poi si gioca.
LA SOLUZIONE.
Il Tribunale di Teramo ha dichiarato aperta la liquidazione controllata e ha nominato giudice delegato e liquidatore. Da quel momento nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita: anche i creditori che si erano mossi per primi devono rientrare nel concorso.
Il nostro assistito verserà alla procedura quello che eccede il necessario per vivere, e decorsi tre anni dall’apertura potrà chiedere la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti.
Il punto da portare a casa, per chiunque si veda notificare un ricorso di questo tipo, è che non conviene mai ignorarlo e raramente conviene limitarsi a resistere. Va letto con un professionista prima che scadano i termini, perché quella che sembra un’aggressione può diventare l’occasione per chiudere davvero la partita.
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Domande frequenti
Un creditore può chiedere la mia liquidazione controllata?
Sì, se il debitore è insolvente, anche quando sono in corso procedure esecutive individuali, e se i debiti scaduti e non pagati sono almeno 50.000 euro (art. 268 co. 2 CCII).
Conviene opporsi o associarsi?
In questo caso il debitore si è associato, depositando un proprio ricorso con la sua documentazione (art. 269 CCII). Chi entra nella procedura da protagonista può indicare i beni e le somme necessari al proprio sostentamento, e costruisce fin dall’inizio la collaborazione su cui si gioca l’esdebitazione.
Se la chiede il creditore, la procedura porta comunque all’esdebitazione?
Sì. Resta una procedura concorsuale: ferma le azioni esecutive individuali e porta alla liberazione dai debiti alla chiusura o trascorsi tre anni dall’apertura, se ci sono le condizioni (artt. 280 e 282 CCII).
Ricorso del creditore: la tua situazione può avere una via d’uscita
Se un creditore ha chiesto l’apertura della tua liquidazione controllata, i giorni che hai davanti contano. Ogni posizione va valutata sui documenti.
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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.