
Liquidazione controllata con poco patrimonio: si può aprire anche quando i beni sono quasi nulla, se c’è un attivo da distribuire ai creditori (art. 268 CCII); ma quando il debitore non ha niente di suo e paga solo un familiare, il Tribunale di Rimini ha detto di no.
IL CASO.
Un uomo di Teramo con un’esposizione debitoria di 479.835 euro, oltre alle spese di procedura. Dall’altra parte, un patrimonio che a guardarlo sulla carta sembra quasi nulla: un diritto di abitazione sulla casa in cui vive, la quota di un ventiquattresimo di un appartamento — valutata poco meno di ventimila euro — e metà di un altro bene. Più lo stipendio.
A carico suo pendeva anche un pignoramento sul conto in banca.
Quando il rapporto fra debiti e patrimonio è questo, la domanda che si sente più spesso è: «ma con così poco, una procedura si può fare?». La risposta è sì, e questo provvedimento lo dimostra.
Anche qui l’origine del debito non è il consumo. Il nostro assistito aveva garantito i debiti di una società, e a quella società aveva destinato le proprie risorse finanziarie per tenerla in vita; poi è arrivata la crisi del 2008. Quando ha dovuto far fronte agli impegni di garanzia non è più riuscito a pagare il fisco, ed è da lì che è cresciuta la parte più grande della sua esposizione.
L’ITER DELLA PROCEDURA.
Assistito dall’Avv. Berardo Di Ferdinando, il nostro cliente ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata. La liquidazione controllata, a differenza di altre procedure, non richiede che il patrimonio sia capiente: richiede che ci sia un attivo da distribuire, anche modesto, e che il debitore metta a disposizione quello che ha.
Il piano ha messo insieme le quote immobiliari, per quanto piccole, e una parte dello stipendio. A renderlo sostenibile ha contribuito anche la moglie, che pur non essendo parte della procedura si è impegnata a versare ai creditori del marito trentasei rate mensili di 298,31 euro: è la figura del terzo assuntore, cioè di chi mette denaro proprio senza esservi tenuto, perché quel contributo è ciò che permette al piano di reggere.
Il Tribunale ha determinato in 1.648,31 euro al mese la somma che resta al ricorrente per vivere, con l’obbligo di versare al liquidatore ogni eccedenza.
LA SOLUZIONE.
Il Tribunale di Teramo ha aperto la procedura e ha disposto l’acquisizione alla procedura delle somme accantonate o già assegnate nell’esecuzione mobiliare promossa dal Comune, precisando che l’eventuale ordinanza di assegnazione non è opponibile alla liquidazione.
Da lì in avanti nessun creditore può agire individualmente. Le quote immobiliari verranno liquidate secondo il programma che il liquidatore predisporrà, e quello che si ricava sarà diviso fra tutti. Passati tre anni, si potrà chiedere l’esdebitazione: e su un debito di quasi mezzo milione di euro, a fronte di un attivo di poche decine di migliaia, è evidente quanto pesi quel passaggio finale.
Per scaricare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, clicca qui
Liquidazione controllata con poco patrimonio e aiuto dei familiari: il no di Rimini
In questo caso il contributo della moglie si aggiungeva a quello che il nostro assistito aveva di suo: le quote degli immobili e una parte dello stipendio. Diverso è il caso di chi non ha niente e chiede la liquidazione controllata contando solo sui soldi di un parente. Su questo punto un tribunale ha detto di no, e conviene saperlo prima di partire.
Con un decreto del 17 settembre 2026 il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile la domanda di un uomo rimasto senza lavoro per motivi di salute, senza alcun reddito, mantenuto dai genitori. Per aprire la procedura aveva messo a disposizione 5.000 euro ricavati dalla vendita di una sua quota societaria e 18.000 euro regalati dal padre. Il Tribunale ha escluso i 18.000 euro: i soldi messi da un terzo, la cosiddetta finanza esterna, per Rimini non si possono contare nella liquidazione controllata. Le ragioni sono tre: la legge parla di liquidazione «dei suoi beni» (art. 268 comma 1 CCII); in questa procedura il debitore non tratta con i creditori; e altrimenti chi non ha nulla userebbe la liquidazione per evitare il controllo sulla meritevolezza che la legge chiede per l’esdebitazione dell’incapiente. Restavano 5.000 euro, a fronte di 5.400 euro di costi della procedura: nemmeno abbastanza per pagare quelli.
Il decreto fissa anche un criterio per chi un reddito ce l’ha. Si somma quello che resta del reddito nei tre anni della procedura, tolte le spese per mantenere la famiglia e i costi della procedura, più gli altri beni messi a disposizione. Se il risultato non supera la soglia dell’art. 283 comma 2 CCII, per il Tribunale la liquidazione non serve ai creditori e la persona va considerata incapiente. Nel 2026 quella soglia, per chi vive da solo, è di circa 10.650 euro l’anno: l’assegno sociale di 546,24 euro al mese aumentato della metà; per le famiglie si moltiplica per la scala di equivalenza dell’ISEE.
Le cose da sapere sono due. La prima: quando la procedura la chiede il debitore, si apre solo se l’OCC attesta che c’è un attivo da distribuire ai creditori (art. 268 comma 3 CCII), e non tutti i tribunali contano allo stesso modo l’aiuto dei familiari. Il Tribunale di Teramo, nel caso raccontato qui, ha accettato il contributo della moglie accanto ai beni del debitore; per Rimini, senza beni propri, il denaro del padre non basta. La seconda: chi non ha niente non resta senza strada. Può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente, che libera dai debiti, una sola volta, chi non può offrire nulla ai creditori, purché sia meritevole (art. 283 comma 1 CCII). Sul familiare che si impegna a pagare per il debitore leggi anche l’articolo sul terzo assuntore.
Domande frequenti
Con un patrimonio minimo si può aprire la liquidazione controllata?
In questo caso sì: bastavano un diritto di abitazione, un ventiquattresimo di un appartamento, metà di un altro bene e una parte dello stipendio, a fronte di quasi 480.000 euro di debiti.
Il coniuge può contribuire alla procedura?
Sì, come terzo assuntore: qui la moglie, che non era parte della procedura, si è impegnata a versare ai creditori trentasei rate mensili di 298,31 euro.
Il pignoramento sul conto si ferma?
Qui il Tribunale di Teramo ha disposto che le somme accantonate o già assegnate nell’esecuzione promossa dal Comune entrassero nella procedura, e che l’eventuale ordinanza di assegnazione non fosse opponibile alla liquidazione.
Se non ho beni, un familiare può pagare la liquidazione controllata al posto mio?
Dipende dal tribunale. Il Tribunale di Rimini, con decreto del 17 settembre 2026, ha escluso la finanza esterna: i soldi di un terzo non contano e la domanda di chi non ha beni propri è inammissibile. Chi non ha niente può valutare l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII).
Con un reddito basso conviene la liquidazione controllata?
Per il Tribunale di Rimini no, se quello che resta del reddito in tre anni, tolte le spese della famiglia e i costi della procedura, non supera la soglia dell’art. 283 comma 2 CCII (nel 2026 circa 10.650 euro l’anno per chi vive da solo). In quel caso la strada è l’esdebitazione dell’incapiente.
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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026.