IL CASO.
Nel 2013 apre una ditta individuale nel settore della cura della persona. Per i primi due anni l’attività cammina senza difficoltà. Poi, nel 2015, una vicenda familiare la lascia improvvisamente sola a mandarla avanti, e da lì in poi non si raddrizza più: arrivano il terremoto e, qualche anno dopo, il Covid, due colpi che in un negozio di quel tipo si sentono tutti. Per restare in piedi ricorre al credito al consumo.
Nel 2018 prende atto che la situazione non è più sostenibile, chiude l’attività e torna al lavoro dipendente. La ditta individuale viene definitivamente cancellata alla fine del 2023. Oggi lavora con due contratti a tempo indeterminato ma entrambi a tempo parziale — commessa in uno, segretaria nell’altro — per un reddito complessivo di poco superiore ai 1.400 euro al mese, cui si aggiungono l’assegno unico e l’assegno di mantenimento riconosciuto per uno dei due figli minori che vivono con lei.
I debiti, nel frattempo, avevano superato i 212.000 euro: una cifra che con quelle entrate non si sarebbe mai potuta restituire. Ed era già partita l’esecuzione esattoriale, che avrebbe eroso mese dopo mese quel poco che serviva a mandare avanti la famiglia.
L’ITER DELLA PROCEDURA.
Poiché la ditta individuale risultava cancellata e l’attività attuale è di lavoro dipendente, la nostra assistita non era assoggettabile né alla liquidazione giudiziale né ad altre procedure concorsuali: si apriva quindi la strada della liquidazione controllata del sovraindebitato, prevista dagli articoli 268 e seguenti del Codice della crisi.
Il ricorso è stato depositato dall’Avv. Berardo Di Ferdinando come difensore della debitrice. Alla domanda è stata allegata, come richiede l’art. 269 co. 2 CCII, la relazione del gestore della crisi nominato dall’Organismo di composizione della crisi, che ha attestato la completezza e l’attendibilità della documentazione e ricostruito la situazione economica e patrimoniale.
Il punto delicato, in una procedura di questo tipo, è sempre lo stesso: quanto resta al debitore per vivere. Il Tribunale ha determinato in 2.090 euro mensili il limite della retribuzione non acquisibile alla procedura, considerando il nucleo composto dalla nostra assistita e dai due figli minori, e ha disposto che solo l’eventuale eccedenza rispetto a quella soglia venga versata ai creditori. Ha inoltre escluso dall’attivo i saldi dei conti correnti, perché di importo talmente esiguo da essere necessari alle spese di sostentamento.
LA SOLUZIONE.
Il Tribunale di Teramo ha dichiarato aperta la liquidazione controllata. Da quel giorno nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, e il Collegio ha disposto in particolare la sospensione del procedimento del pignoramento esattoriale proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
L’attivo che verrà distribuito ai creditori è stato quantificato in circa 11.700 euro, ricavati da trentasei versamenti mensili e dalle tredicesime e quattordicesime mensilità: a fronte di un passivo di oltre 212.000 euro. Decorsi tre anni dall’apertura, la nostra assistita potrà ottenere l’esdebitazione, dichiarata dal Tribunale con decreto (art. 282 CCII), cioè la liberazione da tutti i debiti rimasti insoddisfatti, qualunque sia la somma ricavata. Il liquidatore è stato incaricato fin d’ora di riferire al Tribunale alla scadenza del triennio.
È il senso della procedura: chi non può pagare mette a disposizione quello che ha, per il tempo che la legge stabilisce, e poi riparte.
Per scaricare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, clicca qui
Domande frequenti
Chi ha chiuso la ditta individuale può chiedere la liquidazione controllata?
In questo caso sì: con la ditta cancellata e un lavoro da dipendente, la debitrice non era assoggettabile alla liquidazione giudiziale, e ha avuto accesso alla liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII).
Quanto resta al debitore per vivere?
La parte che il giudice ritiene necessaria al mantenimento suo e della famiglia (art. 268 co. 4 lett. b CCII). Qui il Tribunale l’ha fissata in 2.090 euro al mese per un nucleo di tre persone: solo l’eccedenza va ai creditori.
Si ferma anche il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Sì. Dall’apertura della liquidazione controllata nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura (artt. 270 co. 5 e 150 CCII), e in questo caso il Tribunale ha disposto espressamente la sospensione del pignoramento esattoriale.
Pignoramento esattoriale: la tua situazione può avere una via d’uscita
Se i debiti hanno superato quello che le tue entrate possono sostenere, la legge prevede una strada per uscirne. Ogni posizione va valutata sui documenti.
Prenota una consulenza con l’Avv. Di Ferdinando →
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.