IL CASO.
Nel 2018 la nostra assistita aveva messo il proprio patrimonio a disposizione dei creditori aprendo una procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter della legge 3/2012, la vecchia legge sul sovraindebitamento. L’esposizione complessiva era di circa 66.000 euro. Il liquidatore nominato dal Tribunale ha svolto le operazioni, venduto quanto c’era da vendere e distribuito il ricavato secondo il piano di riparto approvato.
Come quasi sempre accade in queste procedure, quel ricavato non è bastato: la liquidazione ha incassato in tutto circa 17.000 euro, dai quali sono usciti anche i costi della procedura. I creditori sono rimasti insoddisfatti, o soddisfatti solo in parte. Conclusa la liquidazione, la procedura è stata dichiarata estinta.
È il momento in cui molti pensano che sia finita, e invece è il momento che conta di più. Perché senza un passaggio ulteriore il debitore, spogliato del proprio patrimonio, resterebbe comunque debitore per tutto ciò che non è stato pagato.
L’ITER DELLA PROCEDURA.
Quel passaggio ulteriore è l’esdebitazione, prevista dall’art. 14-terdecies della legge 3/2012. Non è automatica e non arriva da sola: va chiesta, e va dimostrata. La legge la subordina a una serie di condizioni che devono ricorrere tutte insieme, e che riguardano il comportamento del debitore prima e durante la procedura.
Con l’assistenza dell’Avv. Berardo Di Ferdinando è stata depositata l’istanza, corredata dalla relazione del liquidatore. Quella relazione ha attestato che la nostra assistita aveva cooperato al regolare svolgimento della procedura fornendo informazioni e documenti, non ne aveva ritardato il corso, non aveva beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti, non aveva riportato condanne per i reati ostativi e aveva svolto un’attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e alla situazione del mercato. Ha attestato inoltre, sul versante delle cause, che il sovraindebitamento non era imputabile a un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali e che non erano stati compiuti atti in frode ai creditori.
Il liquidatore ha comunicato la richiesta a tutti i creditori rimasti non integralmente soddisfatti. Nessuno di loro ha proposto opposizione.
LA SOLUZIONE.
Con decreto dell’11 gennaio 2026 il Tribunale di Teramo ha dichiarato la liberazione dai debiti residui nei confronti di tutti i creditori concorsuali rimasti insoddisfatti o soddisfatti solo in parte.
In concreto: dei circa 66.000 euro dovuti ne sono stati recuperati circa 17.000, e tutto il resto — intorno ai 49.000 euro, cioè quasi tre quarti del debito — non è più esigibile nei confronti della nostra assistita. Vale la pena usare la parola esatta: l’esdebitazione non cancella il credito: libera il debitore, che non può più essere chiamato a pagarlo. Verso eventuali coobbligati e fideiussori quel credito resta in piedi.
Restano fuori, come la legge prevede, i debiti da obblighi di mantenimento e alimentari, quelli da risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti e i debiti fiscali accertati dopo l’apertura della procedura per fatti sopravvenuti. Tutto il resto non è più esigibile.
Vale la pena sottolineare una cosa, perché riguarda molte persone che hanno una procedura aperta da anni: le procedure iniziate sotto la legge 3/2012 non sono rimaste orfane con l’arrivo del Codice della crisi. Continuano con le regole di allora e si chiudono con l’esdebitazione di allora. Chi ha una liquidazione ferma da tempo, o chiusa senza che nessuno abbia chiesto la liberazione dai debiti, farebbe bene a farla guardare.
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Domande frequenti
Se la liquidazione del patrimonio è chiusa, i debiti non pagati restano?
Senza l’esdebitazione, sì. Nelle procedure della legge 3/2012 va chiesta al Tribunale (art. 14-terdecies L. 3/2012): in questo caso la debitrice, che aveva pagato circa 17.000 euro su 66.000, è stata liberata da tutto il resto, circa 49.000 euro.
Le procedure aperte con la legge 3/2012 continuano con le vecchie regole?
Sì. Le procedure di sovraindebitamento chieste prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi si definiscono con la legge 3/2012 (art. 390 co. 2 CCII), e con quella si chiede anche l’esdebitazione.
Chi aveva garantito resta obbligato?
Sì. L’esdebitazione libera il debitore, ma verso coobbligati e fideiussori il credito resta in piedi.
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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.