Circolare 9/E del 2026: una cartella esattoriale e un fascicolo sul tavolo di un ufficio

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La circolare 9/E del 2026 non dà al Fisco il potere di bloccare le procedure di sovraindebitamento: dice agli uffici delle Entrate di rispondere sempre, nei tempi fissati dal giudice, e di spiegare per iscritto le ragioni di un no; chi non risponde, nel concordato minore, si considera d’accordo (art. 79 comma 3 CCII).

In breve. Il 21 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E, 144 pagine di istruzioni ai propri uffici su ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione. Per chi ha cartelle e debiti col Fisco i punti che contano sono quattro. Gli uffici possono dare all’OCC una prima stima del debito fiscale, così il piano parte da numeri veri. Nel piano del consumatore il Fisco non vota: può solo fare osservazioni, e il giudice omologa lo stesso se il piano gli dà almeno quanto avrebbe dalla liquidazione. Nel concordato minore gli uffici devono sempre esprimersi e motivare il no; il loro silenzio vale come sì, e il giudice può superare un no ingiustificato. Infine, avere soprattutto debiti col Fisco non basta a rendere la domanda abusiva: conta come si è arrivati lì, cioè se si sono pagati sistematicamente gli altri lasciando indietro le tasse pur avendo i soldi.

La paura più comune di chi ha cartelle e avvisi delle Entrate è sempre la stessa: «se il debito più grosso è col Fisco, la procedura non me la faranno mai fare». È una paura comprensibile, perché il creditore pubblico è grande, ha uffici e avvocati, e spesso è anche quello che ha pignorato lo stipendio o messo il fermo sull’auto.

Con la circolare 9/E del 2026 l’Agenzia ha messo per iscritto come i suoi uffici devono comportarsi davanti a chi chiede aiuto con una procedura di sovraindebitamento. Non è una legge, e non vincola i giudici: è il regolamento interno di uno dei creditori. Ma proprio per questo è utile, perché dice in anticipo che cosa farà, e che cosa non farà, la controparte più temuta. Il testo completo è allegato in fondo all’articolo.

Che cos’è la circolare 9/E del 2026

È la seconda parte delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La prima riguardava le imprese; questa è dedicata interamente al sovraindebitamento e alla liberazione dai debiti. La circolare dichiara apertamente il suo scopo: fornire «istruzioni operative agli Uffici», perché tutti si comportino allo stesso modo, e tiene conto dei contributi raccolti nella consultazione pubblica che si è chiusa il 24 luglio 2026.

La circolare segue le procedure una per una: ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), concordato minore (artt. 74-83), liquidazione controllata (artt. 268-277) ed esdebitazione (artt. 278-283). Qui sotto ci fermiamo sui passaggi che toccano direttamente chi ha debiti col Fisco.

Debiti col Fisco e sovraindebitamento: si parte da una stima del debito

Quando una persona si rivolge all’Organismo di composizione della crisi (OCC), l’Organismo deve avvisare entro sette giorni l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche quelli dei Comuni; questi hanno quindici giorni per comunicare il debito accertato e gli accertamenti in corso (art. 68 comma 4 e art. 76 comma 4 CCII).

La circolare aggiunge una cosa pratica. Siccome il conto completo richiede tempo, gli uffici possono dare all’OCC, già prima, una stima del debito fiscale ricavata dai loro archivi, precisando che potrà essere aggiornata. Devono anche togliere da quel conto le somme già comunicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per non contare due volte lo stesso debito, e segnalare subito all’OCC gli eventuali debiti che dovessero emergere dopo.

Per chi deve costruire un piano non è un dettaglio. Un piano fatto su numeri sbagliati rischia di saltare a metà strada; un piano fatto su una stima ufficiale parte su basi solide.

Nel piano del consumatore il Fisco non vota

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori non votano. Possono solo presentare osservazioni all’OCC entro venti giorni dalla comunicazione (art. 70 comma 3 CCII). La circolare invita gli uffici a rispettare quel termine e a indicare, se ci sono, le ragioni concrete per cui il piano non sarebbe conveniente o non sarebbe fattibile.

Se un creditore, Fisco compreso, contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa lo stesso quando ritiene che quel creditore riceverà dal piano almeno quanto avrebbe ottenuto con la liquidazione controllata (art. 70 comma 7 CCII). La circolare lo riconosce: in questa procedura non esiste una regola speciale per il Fisco, perché l’omologazione nonostante l’opposizione vale nei confronti di qualunque creditore.

Due indicazioni interessano chi ha redditi modesti. La prima: la circolare prende atto che i giudici ammettono piani lunghi, anche oltre i cinque o sette anni, e chiede agli uffici di verificare che la durata sia motivata e conveniente rispetto alla liquidazione. Riporta anche il caso opposto, deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 20941 del 20 giugno 2026: un piano di trent’anni respinto perché vendere la casa avrebbe pagato tutti molto prima. La seconda: se il piano rinvia di due anni il pagamento dei debiti fiscali privilegiati, gli uffici verificheranno che siano previsti gli interessi legali per quel periodo.

Agenzia delle Entrate e concordato minore: il silenzio vale come sì

Nel concordato minore, invece, i creditori votano. Per i tributi gestiti dall’Agenzia vota la Direzione provinciale, per tutto il credito, anche quello già affidato alla riscossione; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione vota solo per i propri oneri di riscossione.

La regola che più spesso sorprende è quella dell’art. 79 comma 3 CCII: il creditore che non manda la sua risposta all’OCC entro il termine fissato dal giudice si considera d’accordo con la proposta. La circolare la riporta senza eccezioni e ne trae la conseguenza: gli uffici devono esaminare le proposte «con la massima tempestività», devono «manifestare sempre la propria posizione» entro il termine e, se dicono no, devono motivare il dissenso in modo puntuale.

C’è un dettaglio che vale la pena conoscere. Nella bozza messa in consultazione a giugno si leggeva che il silenzio-assenso non si applicava all’Amministrazione finanziaria. Nel testo definitivo questa frase non c’è più.

E se il Fisco vota no? Il giudice può omologare il concordato anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando il suo voto è decisivo per raggiungere la maggioranza e la proposta le dà più di quanto avrebbe dalla liquidazione controllata (art. 80 comma 3 CCII). È il cosiddetto cram down fiscale, di cui abbiamo parlato nell’articolo sul voto contrario del Fisco nel concordato minore. La circolare richiama anche la sentenza della Cassazione n. 14555 del 16 maggio 2026: nel concordato minore non serve presentare la transazione fiscale con le regole del concordato preventivo.

Il Fisco può far dichiarare inammissibile la domanda?

Qui la circolare è più severa, e va letta con attenzione. La domanda di concordato minore è inammissibile, fra l’altro, se risultano atti diretti a frodare i creditori (art. 77 CCII). Richiamando alcune decisioni dei giudici di merito, la circolare chiede agli uffici di verificare se la «reiterata e consapevole violazione degli obblighi fiscali» possa essere un atto di questo tipo: per esempio, chi per anni ha pagato puntualmente fornitori e banche e ha lasciato indietro solo le tasse, pur avendo le risorse per pagarle.

Ma la stessa circolare mette un limite chiaro: la prevalenza del debito col Fisco «non è, di per sé, idonea a configurare un abuso». Servono elementi concreti, come l’omissione ripetuta dei versamenti quando i soldi c’erano o i pagamenti preferenziali ad altri creditori. Avere debiti col Fisco perché il lavoro è calato, perché è arrivata una malattia o perché l’attività non reggeva più non è una frode: è proprio la situazione per cui la legge esiste.

Quanto all’attestazione di un professionista sulla fattibilità del piano, la circolare ricorda che è facoltativa: non è una condizione per presentare la domanda e la sua mancanza non può pesare sul giudizio degli uffici. Nei casi più complessi, dal punto di vista patrimoniale o fiscale, può però aiutare.

Dopo la liberazione dai debiti: le cartelle si fermano

Per chi arriva fino all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti (art. 278 comma 1 CCII), la circolare dà un’istruzione pratica: dal provvedimento di esdebitazione gli uffici sospendono le somme iscritte a ruolo e i carichi affidati all’agente della riscossione. Precisa poi che le sanzioni tributarie seguono la sorte del debito quando ne sono accessorie, mentre secondo l’Agenzia restano fuori quelle autonome; la distinzione va fatta caso per caso.

Procedura Il Fisco vota? Che cosa può fare l’ufficio
Ristrutturazione dei debiti del consumatore No Presentare osservazioni entro 20 giorni; il giudice omologa se il piano gli dà almeno quanto la liquidazione (art. 70 co. 7 CCII)
Concordato minore Sì, tramite la Direzione provinciale Votare entro il termine e motivare il no; il silenzio vale come sì (art. 79 co. 3); il giudice può superare il no decisivo se la proposta è conveniente (art. 80 co. 3)
Liquidazione controllata No Chiedere di essere ammesso al passivo come ogni altro creditore
Esdebitazione No Dal provvedimento, sospendere le somme a ruolo e i carichi affidati alla riscossione

Domande frequenti sulla circolare 9/E del 2026

Che cos’è la circolare 9/E del 2026?

È la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 ottobre 2026 che spiega ai propri uffici come comportarsi nelle procedure di sovraindebitamento e nell’esdebitazione. Non è una legge e non vincola i giudici, ma indica in anticipo la linea del Fisco come creditore.

Il Fisco può bloccare il piano del consumatore?

No. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori non votano: il Fisco può solo presentare osservazioni entro venti giorni (art. 70 co. 3 CCII), e il giudice omologa se il piano gli dà almeno quanto la liquidazione controllata (art. 70 co. 7 CCII).

Se l’Agenzia delle Entrate non risponde nel concordato minore, che cosa succede?

Si considera d’accordo con la proposta (art. 79 co. 3 CCII). La circolare chiede agli uffici di rispondere sempre entro il termine; la bozza di giugno escludeva il Fisco dal silenzio-assenso, il testo definitivo no.

Se il Fisco vota no, il concordato minore è perso?

Non necessariamente. Se il suo voto è decisivo e la proposta gli dà più della liquidazione controllata, il giudice può omologare lo stesso (art. 80 co. 3 CCII). La circolare ricorda che il giudice non supera ogni no: supera quello ingiustificato.

Avere quasi solo debiti col Fisco rende la domanda abusiva?

No. La circolare 9/E del 2026 dice che la prevalenza del debito erariale «non è, di per sé», un abuso. Contano elementi concreti, come aver omesso le imposte per anni pur avendo i soldi o aver pagato gli altri creditori lasciando indietro solo il Fisco.

Dopo l’esdebitazione arrivano ancora le cartelle?

Secondo la circolare, dal provvedimento di esdebitazione gli uffici sospendono le somme iscritte a ruolo e i carichi affidati alla riscossione. Le sanzioni accessorie seguono il debito; quelle che l’Agenzia considera autonome vanno verificate caso per caso.

Da dove si comincia

Chi ha debiti col Fisco spesso rimanda per anni, convinto che con l’Agenzia delle Entrate non ci sia niente da fare. La circolare dice il contrario: gli uffici hanno l’obbligo di esaminare la proposta, di rispondere in tempo e di motivare un rifiuto, e il giudice ha gli strumenti per andare avanti anche senza il loro sì. Non c’è niente di cui vergognarsi nell’aver accumulato debiti col Fisco in un momento difficile, e aspettare non conviene: le sanzioni e gli interessi continuano a correre.

Nel primo colloquio guardiamo insieme l’estratto di ruolo e gli avvisi, capiamo quale procedura si adatta alla tua situazione e che cosa il Fisco potrebbe obiettare. Porta le cartelle e le comunicazioni che hai ricevuto. Guardare non impegna a nulla. Se vuoi farti un’idea di come funzionano le procedure, leggi la pagina sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

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Il testo della circolare: Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 (PDF, 144 pagine)

Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2026.

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