Aula di tribunale vuota con bilancia della giustizia, codice e martelletto: precedenti penali e sovraindebitamento

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Avere precedenti penali non impedisce, di per sé, di accedere al sovraindebitamento. Per il piano del consumatore la legge guarda solo a come sono nati i debiti, cioè se c’è stata colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII). Per la liberazione dai debiti contano invece soltanto alcune condanne definitive, legate alla bancarotta o all’attività d’impresa, e anche queste smettono di pesare con la riabilitazione (art. 280 co. 1 lett. a CCII).

In breve. Una condanna non fa di una persona un debitore «immeritevole». Il Codice della crisi non chiede a nessuno un certificato penale pulito: chiede di non aver creato i debiti in modo gravemente colpevole o disonesto. Le condanne che bloccano la liberazione dai debiti sono poche e precise: bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, delitti commessi nell’esercizio di un’impresa, e i reati commessi proprio dentro le procedure di sovraindebitamento. Tutto il resto, da solo, non chiude la porta.

Fra le persone che ci scrivono, alcune arrivano con una domanda che quasi si vergognano di fare: «io ho avuto un problema con la giustizia, anni fa: posso comunque chiedere aiuto?». Spesso è un fatto lontano, che con i debiti non c’entra niente. A volte è proprio il motivo per cui la vita è andata storta: un periodo difficile, una dipendenza, un lavoro perso dopo una condanna. In molti casi chi pone la domanda si è già convinto da solo che la risposta sia no, e per questo rimanda.

La risposta, invece, quasi sempre è sì. Vediamo con ordine perché, e quali sono i pochi casi in cui una condanna pesa davvero.

Precedenti penali e sovraindebitamento: cosa guarda la legge

Le procedure di sovraindebitamento non premiano chi non ha mai sbagliato nella vita. Servono a dare una seconda possibilità a chi non riesce più a pagare, purché la crisi non sia frutto di un comportamento gravemente scorretto verso i creditori. È questo il senso della parola che si sente spesso, «meritevolezza»: non un giudizio morale sulla persona, ma una verifica su come sono nati i debiti.

Per questo la legge non elenca fra i requisiti l’assenza di condanne in generale. Elenca condotte precise, quasi tutte collegate al denaro e ai creditori. Una condanna per fatti che non hanno nulla a che vedere con i debiti, come una lite finita male, un incidente o un reato di molti anni fa, di regola non entra nella valutazione.

Il piano del consumatore: conta come sono nati i debiti

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la legge dice che non può accedere chi ha già ottenuto la liberazione dai debiti negli ultimi cinque anni o per due volte, oppure «ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode» (art. 69 co. 1 CCII). Nient’altro.

Il giudice, quindi, guarda alla storia dei debiti: perché sono stati contratti, se si poteva prevedere di non riuscire a pagarli, se ci sono stati inganni. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza del 23 maggio 2025, lo ha detto in modo netto: per chiudere la porta al piano non basta una colpa lieve, serve una condotta «gravemente negligente, dolosa o truffaldina». E nello stesso caso ha omologato il piano di una persona i cui debiti nascevano proprio da una condanna definitiva, al pagamento di una somma molto alta per responsabilità erariale davanti alla Corte dei conti: la natura del debito, ha scritto il tribunale, non è un ostacolo all’accesso.

Un precedente penale può pesare solo quando c’entra con i debiti. Se il reato è servito a procurarsi denaro dai creditori, per esempio un finanziamento ottenuto con documenti falsi, quella condotta è proprio la «malafede» o la «frode» di cui parla la legge. Ma è il fatto in sé a contare, non l’esistenza di una condanna sul certificato. Di come si valuta la colpa grave abbiamo parlato nell’articolo sulla colpa grave del consumatore.

Concordato minore e liquidazione controllata

Nel concordato minore, la procedura per chi ha anche debiti legati a un’attività, la domanda non è ammessa se mancano i documenti, se si è già stati liberati dai debiti nei cinque anni precedenti o per due volte, o se risultano «commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori» (art. 77 CCII). Anche qui nessun riferimento alle condanne in quanto tali.

La liquidazione controllata è la strada aperta a tutti: si mettono a disposizione dei creditori i beni e, per tre anni, la parte di reddito che supera quanto serve per vivere. Per entrarci non si valuta la meritevolezza. Il punto in cui le condanne possono contare è dopo, al momento della liberazione dai debiti.

Quali condanne pesano sulla liberazione dai debiti

La liberazione dai debiti, che la legge chiama esdebitazione, rende non più esigibili i debiti rimasti non pagati alla fine della procedura (art. 278 co. 1 CCII). Per ottenerla, il debitore non deve essere stato condannato con sentenza definitiva:

  • per bancarotta fraudolenta;
  • per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio;
  • per altri delitti commessi in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa (art. 280 co. 1 lett. a CCII);
  • per i reati commessi dal debitore nelle procedure di sovraindebitamento, come gonfiare o nascondere debiti e beni, produrre documenti falsi per accedervi o non rispettare il piano (artt. 282 co. 2 e 344 CCII).

Due precisazioni contano molto. La prima: per le condanne dell’art. 280 la legge fa salva la riabilitazione. Se il tribunale penale l’ha concessa, la condanna non è più un ostacolo. La seconda: se per uno di quei reati c’è un processo ancora in corso, il tribunale non respinge la domanda ma aspetta l’esito prima di decidere sulla liberazione dai debiti (art. 280 co. 1 lett. a CCII).

Tutte le altre condanne, quelle per fatti estranei all’impresa e ai debiti, non sono in questo elenco.

Esempi di delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Sono i reati del titolo VIII del codice penale, dall’art. 499 in poi. Quelli che si incontrano più spesso nella vita di una piccola impresa sono la turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513: ostacolare l’attività di un concorrente con violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti), l’illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis), la frode nell’esercizio del commercio (art. 515: consegnare al cliente una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, per origine, provenienza, qualità o quantità), la vendita di prodotti industriali con nomi, marchi o segni che ingannano il compratore (art. 517) e la fabbricazione o il commercio di beni realizzati usurpando un brevetto o un altro titolo di proprietà industriale (art. 517-ter).

Esempi di altri delitti commessi in connessione con l’attività d’impresa. La legge non li elenca: sono quelli commessi in occasione o a causa dell’attività d’impresa. Fra i più frequenti per chi ha avuto una ditta o una società ci sono i reati tributari del D.Lgs. 74/2000, come la dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti (art. 2), l’emissione di quelle fatture (art. 8), l’omessa dichiarazione (art. 5), l’omesso versamento delle ritenute o dell’IVA (artt. 10-bis e 10-ter), l’indebita compensazione (art. 10-quater) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11), e poi le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.). Se un singolo reato rientri o no in questa categoria lo decide il tribunale caso per caso, leggendo la sentenza di condanna; per questo conviene far vedere la sentenza prima di impostare la procedura.

Cos’è la riabilitazione penale

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 178 c.p.). Non cancella la sentenza dal passato, ma la condanna smette di produrre effetti penali, e per l’art. 280 CCII smette di bloccare la liberazione dai debiti.

Si può ottenere quando sono passati almeno tre anni da quando la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo, e la persona ha dato prove effettive e costanti di buona condotta (art. 179 co. 1 c.p.). Il termine sale a otto anni per i recidivi nei casi previsti dall’art. 99 c.p. e a dieci per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Non si ottiene se la persona è ancora sottoposta a una misura di sicurezza o a una confisca non revocata, né se non ha adempiuto alle obbligazioni civili nate dal reato, salvo che dimostri di non poterle adempiere. Se dopo la riabilitazione si commette entro sette anni un nuovo delitto non colposo punito con la reclusione per almeno due anni, la riabilitazione è revocata di diritto (art. 180 c.p.).

La domanda va presentata al tribunale di sorveglianza (art. 683 c.p.p.). Chi ha una condanna dell’art. 280 e pensa a una procedura di sovraindebitamento può chiederla prima, così da arrivare alla fine della procedura senza quell’ostacolo.

Le multe e i risarcimenti da reato: un caso a parte

C’è una cosa diversa dall’accesso, e va detta con chiarezza per non creare illusioni. Alcuni debiti restano anche dopo la liberazione dai debiti: le sanzioni penali pecuniarie, cioè multe e ammende non accessorie a debiti estinti, e i risarcimenti dei danni da fatto illecito extracontrattuale, che spesso sono proprio quelli nati da un reato (art. 278 co. 7 CCII). Chi ha queste voci accede comunque alla procedura per tutti gli altri debiti, ma deve sapere fin dall’inizio che quelle restano. Ne abbiamo parlato negli articoli sui debiti esclusi dall’esdebitazione e sui debiti da risarcimento danni.

Domande frequenti su precedenti penali e sovraindebitamento

Con precedenti penali posso accedere al sovraindebitamento?

Sì, di regola. Né il piano del consumatore né il concordato minore escludono chi ha precedenti penali: guardano se i debiti sono nati con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII) o se ci sono atti in frode ai creditori (art. 77 CCII).

Quali condanne impediscono la liberazione dai debiti?

Solo le condanne definitive per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o connessi all’attività d’impresa (art. 280 co. 1 lett. a CCII), e per i reati commessi nelle procedure di sovraindebitamento (artt. 282 co. 2 e 344 CCII).

Quali sono esempi di delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio?

La turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), l’illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis), la frode nell’esercizio del commercio (art. 515) e la vendita di prodotti con marchi o segni ingannevoli (art. 517).

Quali sono esempi di delitti connessi all’attività d’impresa?

Soprattutto i reati tributari del D.Lgs. 74/2000, come la dichiarazione fraudolenta con fatture false (art. 2), l’omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter) e l’indebita compensazione (art. 10-quater), e le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.). Se un reato rientra nella categoria lo decide il tribunale caso per caso.

Cos’è la riabilitazione penale e quando si può chiedere?

È il provvedimento che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna (art. 178 c.p.). Si può ottenere dopo almeno tre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena principale, con prove effettive e costanti di buona condotta; otto anni per i recidivi e dieci per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 179 c.p.). La domanda si presenta al tribunale di sorveglianza.

La riabilitazione toglie l’ostacolo della condanna alla liberazione dai debiti?

Sì, per le condanne indicate dall’art. 280 co. 1 lett. a CCII la legge fa espressamente salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione.

Se ho un processo penale in corso, la domanda viene respinta?

No. Se il processo riguarda uno dei reati dell’art. 280, il tribunale rinvia la decisione sulla liberazione dai debiti fino all’esito del procedimento penale (art. 280 co. 1 lett. a CCII).

Le multe penali vengono comprese nella liberazione dai debiti?

No. Le sanzioni penali pecuniarie non accessorie a debiti estinti e i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale restano esclusi dall’esdebitazione (art. 278 co. 7 lett. b CCII).

Da dove si comincia

Chi ha alle spalle una condanna porta spesso un peso in più: la sensazione di non avere diritto a una seconda possibilità. La legge sul sovraindebitamento dice il contrario. Non chiede una vita senza errori, chiede di guardare onestamente a come sono nati i debiti. E più si aspetta, più i debiti crescono e le strade si stringono.

Nel primo colloquio guardiamo insieme la situazione con calma: i debiti, il reddito, e se serve anche la vicenda penale, senza giudizi. Ti diciamo con franchezza quale strada è percorribile e che cosa serve. Guardare non impegna a nulla.

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia. Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2026.

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