Il conto corrente si può pignorare, ma non per intero. La banca blocca le somme solo fino a un certo importo, e se sul conto arrivano stipendio o pensione una parte resta sempre protetta: nel 2026 le somme già accreditate si possono pignorare solo per quello che supera 1.638,72 euro, il triplo dell’assegno sociale (art. 545 co. 8 c.p.c.). Con la riforma Cartabia, poi, se il creditore non compie in tempo alcuni passaggi il pignoramento perde efficacia e il blocco sul conto cade.
Come funziona il pignoramento del conto corrente?
È un pignoramento presso terzi: il creditore notifica l’atto alla banca e al debitore (art. 543 c.p.c.). Da quel giorno la banca non può più disporre delle somme, ma non blocca tutto il saldo: blocca l’importo del credito indicato nel precetto, aumentato di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro per quelli da 1.100,01 a 3.200 euro e della metà per quelli più alti (art. 546 co. 1 c.p.c.). Poi la banca comunica al creditore quanto c’è sul conto, e il giudice decide sull’assegnazione delle somme.
Quanto resta se sul conto arrivano stipendio o pensione?
Dipende da quando è arrivato l’accredito (art. 545 co. 8 c.p.c.):
- le somme accreditate prima del pignoramento si possono pignorare solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro nel 2026;
- gli accrediti che arrivano dal giorno del pignoramento in poi si possono pignorare solo nei limiti dello stipendio e della pensione: di regola un quinto, e per la pensione solo sulla parte che supera il doppio dell’assegno sociale.
Le stesse regole valgono per quello che la banca deve bloccare (art. 546 co. 1 c.p.c.). Un pignoramento che va oltre questi limiti è inefficace per la parte in più, e il giudice lo rileva anche d’ufficio (art. 545 c.p.c.). I limiti su stipendio e pensione sono spiegati nella pagina sul pignoramento dello stipendio e della pensione. Le somme che non vengono da lavoro o pensione, come i risparmi o un bonifico ricevuto da altri, non hanno questa protezione.
Cosa cambia con la riforma Cartabia?
La riforma del processo civile, con le modifiche arrivate dal 2022 e il correttivo del 2024 (D.Lgs. 164/2024), ha aggiunto altri passaggi a quelli che il creditore doveva già fare. Se ne salta uno, il pignoramento perde efficacia (art. 543 c.p.c.):
- deve iscrivere a ruolo il pignoramento in tribunale entro trenta giorni da quando riceve l’atto notificato, una regola che c’era già prima della riforma;
- con la riforma, entro la data dell’udienza indicata nell’atto deve notificare alla banca l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con il numero della procedura, e depositarlo nel fascicolo. Se l’avviso non viene notificato, gli obblighi della banca cessano comunque alla data dell’udienza. Se il pignoramento riguarda più banche, perde efficacia solo verso quelle che l’avviso non l’hanno ricevuto;
- con il correttivo del 2024, se viene pagato prima della scadenza per l’iscrizione a ruolo, deve comunicarlo senza ritardo al debitore e alla banca, e da quel momento la banca non deve più bloccare le somme.
In pratica: se il giorno dell’udienza è passato e la banca non ha ricevuto l’avviso, il blocco sul conto cade. E se il creditore ha pignorato più conti, il debitore può chiedere al giudice di ridurre i pignoramenti o di dichiararne inefficace qualcuno (art. 546 co. 2 c.p.c.).
E se a pignorare il conto è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
È il caso più frequente. L’agente della riscossione non passa dal giudice: notifica alla banca un ordine di pagargli direttamente le somme, entro sessanta giorni per quelle già presenti (art. 72-bis D.P.R. 602/1973). Non c’è quindi l’udienza del pignoramento ordinario, e le regole della riforma Cartabia sull’avviso alla banca non si applicano. Se sul conto arriva lo stipendio, l’agente della riscossione non può prendere l’ultimo stipendio accreditato (art. 72-ter co. 2-bis D.P.R. 602/1973).
Il saldo negativo nell’home banking non è un debito nuovo
Dopo la notifica, aprendo l’home banking capita di vedere il conto bloccato e un saldo disponibile molto negativo, a volte pari all’intero importo delle cartelle. È normale che spaventi, ma quel numero non è un nuovo debito verso la banca e non è un fido: è il modo in cui la banca segna, nei suoi conti, il vincolo sulle somme pignorate. La banca può versare all’agente della riscossione solo le somme che ci sono davvero sul conto, nei limiti di legge. Il debito resta quello di prima, verso l’agente della riscossione, e non cresce per il fatto che il conto è stato pignorato. Prima di preoccuparsi di quel saldo, conviene guardare l’atto di pignoramento e un estratto conto aggiornato.
Come si ferma il pignoramento del conto con il sovraindebitamento?
Con una procedura di sovraindebitamento, e sempre con un provvedimento del giudice: il solo deposito del ricorso non basta. Nella liquidazione controllata il blocco scatta dalla sentenza di apertura (artt. 270 co. 5 e 150 CCII); nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore lo dispone il giudice, su richiesta, con il decreto di apertura (artt. 70 co. 4 e 78 co. 2 lett. d CCII). In alcuni casi seguiti dallo studio il Tribunale ha disposto che le somme già accantonate entrassero nella procedura, per essere divise fra tutti i creditori. Tutti i passaggi sono nella pagina sulla sospensione dei pignoramenti.
Domande frequenti sul pignoramento del conto corrente
Possono pignorare tutto quello che ho sul conto?
No. La banca blocca le somme solo fino all’importo del credito aumentato di una quota fissata dalla legge (art. 546 c.p.c.). E se sul conto arrivano stipendio o pensione, una parte resta sempre protetta: il triplo dell’assegno sociale per le somme già accreditate, i limiti dello stipendio e della pensione per quelle che arrivano dopo (art. 545 co. 8 c.p.c.).
Il creditore non ha notificato alla banca l’avviso di iscrizione a ruolo: il conto resta bloccato?
No. Senza quell’avviso, notificato e depositato entro la data dell’udienza, il pignoramento perde efficacia, e comunque gli obblighi della banca cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto (art. 543 c.p.c.).
Se pago il debito, quando si sblocca il conto?
Se paghi prima che scada il termine per l’iscrizione a ruolo, il creditore deve comunicarlo senza ritardo a te e alla banca, e l’obbligo della banca cessa quando riceve la comunicazione (art. 543 c.p.c.).
Il conto cointestato si può pignorare?
Di regola solo per la quota del debitore, che si presume uguale a quella dell’altro cointestatario (art. 1298 c.c.), salvo la prova che le somme appartengano in misura diversa.
Con il conto pignorato posso accedere al sovraindebitamento?
Sì, ed è spesso il momento in cui si comincia. Con una procedura di sovraindebitamento il pignoramento si ferma con il provvedimento del giudice che apre la procedura, e i debiti si affrontano tutti insieme.
Da dove si comincia
Trovare il conto bloccato è uno dei momenti più pesanti: di colpo non si riesce a pagare nemmeno le spese di tutti i giorni. Non è una colpa, e quasi sempre c’è una strada: prima si controlla se il pignoramento rispetta i limiti e i passaggi che la legge impone, poi si guarda se una procedura di sovraindebitamento può fermarlo e affrontare tutti i debiti insieme. Aspettare, invece, di solito non conviene. Nel primo colloquio guardiamo insieme l’atto di pignoramento e gli estratti conto, e ti diciamo quale strada è percorribile, con quali tempi e quali costi. Guardare non impegna a nulla.
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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.