Lo stipendio si può pignorare di regola fino a un quinto; la pensione solo per la parte che supera il doppio dell’assegno sociale, cioè 1.092,48 euro al mese nel 2026, e anche lì fino a un quinto dell’eccedenza (art. 545 c.p.c.). Il pignoramento si può fermare con una procedura di sovraindebitamento, con un provvedimento del giudice.
Quanto possono trattenere dallo stipendio?
Per i debiti ordinari, verso banche, finanziarie o altri creditori privati, e per i tributi, il limite è un quinto dello stipendio netto (art. 545 co. 4 c.p.c.). Se ci sono più pignoramenti per cause diverse, per esempio un credito ordinario e un credito alimentare, tutti insieme non possono superare la metà dello stipendio (art. 545 co. 5 c.p.c.). Per i crediti alimentari, come l’assegno di mantenimento, la misura la stabilisce il giudice (art. 545 co. 3 c.p.c.).
Per le cartelle, quando a pignorare è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le quote sono più basse e dipendono dall’importo dello stipendio (art. 72-ter D.P.R. 602/1973):
- un decimo, se lo stipendio non supera 2.500 euro;
- un settimo, se è superiore a 2.500 euro e non supera 5.000 euro;
- un quinto, se supera 5.000 euro.
Se lo stipendio arriva sul conto corrente, il pignoramento dell’agente della riscossione non si estende all’ultimo stipendio accreditato (art. 72-ter co. 2-bis D.P.R. 602/1973). Dal 1° gennaio 2027 queste regole passano nel nuovo testo unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025).
E dalla pensione?
La pensione ha una parte che non si può toccare: il doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (art. 545 co. 7 c.p.c.). Nel 2026 l’assegno sociale è di 546,24 euro al mese, quindi la parte impignorabile è di 1.092,48 euro. Solo quello che supera questa cifra si può pignorare, con i limiti visti sopra.
Un esempio con cifre tonde: su una pensione di 1.500 euro netti al mese, l’eccedenza è di 407,52 euro, e un quinto di quell’eccedenza sono circa 81,50 euro al mese. Nel caso concreto il calcolo si fa sul cedolino.
E se lo stipendio o la pensione arrivano sul conto corrente?
Dipende da quando è arrivato l’accredito (art. 545 co. 8 c.p.c.):
- le somme già sul conto prima del pignoramento si possono pignorare solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro nel 2026;
- gli accrediti che arrivano dal giorno del pignoramento in poi si possono pignorare con gli stessi limiti dello stipendio e della pensione.
Un pignoramento che va oltre questi limiti è inefficace per la parte in più, e il giudice lo rileva anche d’ufficio (art. 545 co. 9 c.p.c.). Cosa succede quando a essere pignorato è il conto, e cosa significa il saldo che compare nell’home banking, lo spiega l’articolo sul pignoramento del conto corrente.
La cessione del quinto è un pignoramento?
No. La cessione del quinto è un contratto di finanziamento: la rata la trattiene il datore di lavoro o l’ente pensionistico perché il debitore lo ha firmato, non perché lo ha deciso un giudice. Però nella ristrutturazione dei debiti del consumatore anche i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione possono essere ridotti e ristrutturati nel piano (art. 67 co. 3 CCII).
Come si ferma il pignoramento dello stipendio o della pensione?
Con una procedura di sovraindebitamento, e sempre con un provvedimento del giudice. Il solo deposito del ricorso non basta.
- Nella liquidazione controllata il blocco scatta dalla sentenza di apertura (artt. 270 co. 5 e 150 CCII). Resta al debitore la parte di stipendio o pensione che il giudice ritiene necessaria al mantenimento suo e della famiglia (art. 268 co. 4 lett. b CCII).
- Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore il blocco lo dispone il giudice, su richiesta, con il decreto di apertura (artt. 70 co. 4 e 78 co. 2 lett. d CCII).
Poi il provvedimento va comunicato al datore di lavoro o all’ente pensionistico e al giudice dell’esecuzione, perché smettano di trattenere. Tutti i passaggi sono nella pagina sulla sospensione dei pignoramenti.
Domande frequenti sul pignoramento di stipendio e pensione
Si pignora anche la tredicesima?
Sì, con gli stessi limiti: è una somma dovuta a titolo di stipendio o di pensione, quindi vale il quinto per lo stipendio e, per la pensione, il quinto della parte che supera il minimo impignorabile.
Quanto resta della pensione se me la pignorano?
Resta sempre almeno il doppio dell’assegno sociale, cioè 1.092,48 euro al mese nel 2026. Della parte che supera questa cifra se ne può pignorare al massimo un quinto, salvo i crediti alimentari (art. 545 co. 7 c.p.c.).
Con più creditori, possono prendere un quinto ciascuno?
No. Per crediti della stessa natura il limite resta, nel complesso, un quinto; per cause diverse, tutti i pignoramenti insieme non possono superare la metà dello stipendio (art. 545 co. 5 c.p.c.).
Se ho lo stipendio pignorato posso accedere al sovraindebitamento?
Sì. Anzi, lo stipendio serve proprio a pagare i creditori secondo il piano nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore. E se il reddito è basso, si può valutare anche l’esdebitazione del debitore incapiente.
Possono pignorare il conto dove arriva la pensione?
Sì, con i limiti dell’art. 545 co. 8 c.p.c.: sulle somme già presenti resta intoccabile il triplo dell’assegno sociale, sugli accrediti successivi valgono i limiti della pensione.
Da dove si comincia
Vedersi trattenere ogni mese una parte dello stipendio o della pensione pesa, e spesso è il segno che i debiti sono più di quelli che si riescono a gestire da soli. Non è una colpa: la legge prevede strumenti fatti apposta per fermare il pignoramento e affrontare tutti i debiti insieme. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché il pignoramento va avanti ogni mese. Nel primo colloquio guardiamo insieme l’atto di pignoramento, il cedolino e gli altri debiti, e ti diciamo quale strada è percorribile, con quali tempi e quali costi. Guardare non impegna a nulla.
Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026.