Pignoramento automatico dello stipendio pubblico: scrivania di casa con busta paga, occhiali, calcolatrice e lampada accesa

Immagine generata con intelligenza artificiale

Il pignoramento automatico dello stipendio riguarda solo i dipendenti pubblici, e non è un vero pignoramento: se lavori per lo Stato e hai cartelle non pagate per almeno 5.000 euro, la parte del tuo stipendio sopra i 2.500 euro netti può essere sospesa in attesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 48-bis, comma 1-bis, DPR 602/1973, dal 1° gennaio 2026).

Se hai una cartella e lavori in un ufficio pubblico, forse hai sentito dire che da quest’anno lo stipendio si pignora da solo. Non è proprio così, ed è giusto spiegarlo bene, perché la paura di restare senza stipendio è una delle più forti e una delle meno giustificate. Questo articolo parla solo dei dipendenti pubblici: per chi lavora in un’azienda privata la regola non c’è.

Cosa è cambiato dal 2026

Da molti anni le amministrazioni pubbliche, prima di pagare una somma superiore a 5.000 euro, devono controllare se chi la riceve ha cartelle esattoriali non pagate per almeno 5.000 euro. Se le ha, non pagano e avvisano l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La legge di bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 comma 84) ha esteso questo controllo agli stipendi, ai salari e alle altre indennità di lavoro, comprese quelle per il licenziamento: per questi pagamenti la soglia non è più 5.000 ma 2.500 euro, e vale per i pagamenti dal 1° gennaio 2026. Il debito che fa scattare il controllo resta di 5.000 euro. Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola si legge nell’art. 144 del nuovo Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), che sostituisce il DPR 602/1973.

Riguarda chi è pagato da una pubblica amministrazione o da una società a prevalente partecipazione pubblica. Non riguarda, per questa via, chi lavora per un datore di lavoro privato.

Pignoramento automatico dello stipendio: cosa succede in concreto

Il controllo lo fa l’amministrazione che paga, interrogando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che risponde in cinque giorni lavorativi. Se non risulta nessun debito da almeno 5.000 euro, lo stipendio arriva come sempre.

Se invece il debito c’è, l’amministrazione sospende il pagamento fino a concorrenza di quel debito, per sessanta giorni dalla comunicazione (art. 3 DM 40/2008). Per lo stipendio la sospensione non può superare la quota che la legge permette di pignorare. In quei sessanta giorni l’Agenzia può notificare l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis DPR 602/1973: se lo fa, l’amministrazione paga a lei la somma trattenuta; se non lo fa, alla scadenza i soldi vanno a te.

Quindi il blocco è automatico, ma il passaggio ai creditori no: serve sempre un atto notificato dall’Agenzia.

Quanto possono trattenere

I limiti di sempre restano. Sullo stipendio l’Agente della riscossione può pignorare un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, e fino a un quinto sopra i 5.000 euro (art. 72-ter DPR 602/1973; dal 2027 art. 171 D.Lgs. 33/2025). Se lo stipendio netto è di 2.000 euro, la trattenuta massima è di 200 euro al mese, non di più.

Per questo il controllo scatta sopra i 2.500 euro netti: sotto quella cifra l’amministrazione paga senza verificare nulla.

Come evitare il blocco

Il modo più semplice è non risultare inadempiente. Le cartelle che hai già rateizzato, e che stai pagando, non fanno scattare il blocco: la norma esclude espressamente le somme oggetto di dilazione. Per questo, se hai un debito con la Riscossione, chiedere il piano di rate è quasi sempre la prima mossa utile. Dal 1° gennaio 2027 le rate possono arrivare a 96 per chi chiede la dilazione dal 2027 (vedi Rateizzazione cartelle 2027). Se il piano salta per otto rate non pagate, anche non consecutive, il beneficio si perde e il debito diventa esigibile tutto insieme.

Altrimenti, se arriva la comunicazione, si può chiedere all’Agenzia di verificare l’importo, perché il debito segnalato comprende spese e interessi. Se nel frattempo hai pagato o è intervenuto un provvedimento che riduce il debito, la parte residua torna disponibile (art. 3 DM 40/2008).

E se i debiti sono troppi

Quando i pignoramenti si sommano e le rate non sono sostenibili, la legge offre una strada vera: il sovraindebitamento (D.Lgs. 14/2019, CCII). Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore il giudice può vietare o sospendere le azioni esecutive già iniziate, su istanza del debitore (art. 70 comma 4 e art. 78 comma 2 lett. d CCII). Con l’apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva individuale può proseguire sui beni compresi nella procedura (art. 270 comma 5 e art. 150 CCII), e lo stipendio resta fuori dalla liquidazione nei limiti di quanto serve al mantenimento tuo e della tua famiglia (art. 268 comma 4 lett. b). Sul pignoramento dello stipendio in generale puoi leggere anche Pignoramento dello stipendio e della pensione e Debiti con l’Agenzia delle Entrate e cartelle esattoriali.

Domande frequenti

Il pignoramento automatico dello stipendio esiste per i dipendenti pubblici?

Non come pignoramento: serve sempre un atto notificato. Ma se lavori per una pubblica amministrazione e hai cartelle per almeno 5.000 euro, la parte di stipendio sopra 2.500 euro netti può essere sospesa per sessanta giorni (art. 48-bis comma 1-bis DPR 602/1973; art. 3 DM 40/2008).

La regola vale anche se lavoro in un’azienda privata?

No. La verifica riguarda solo i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica. Un datore di lavoro privato paga lo stipendio come sempre, finché non gli arriva un pignoramento notificato.

Se ho la cartella rateizzata, rischio il blocco?

No, se paghi le rate: le somme oggetto di dilazione sono escluse dalla verifica (art. 48-bis comma 1 DPR 602/1973; art. 144 comma 1 D.Lgs. 33/2025). Se decadi dal piano, il debito torna esigibile e la protezione cade.

Quanto possono togliermi al mese?

Al massimo un decimo dello stipendio netto fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000, un quinto oltre (art. 72-ter DPR 602/1973; art. 171 D.Lgs. 33/2025).

Cosa succede dopo i sessanta giorni?

Se l’Agenzia non ha notificato l’ordine di versamento, l’amministrazione ti paga la somma trattenuta (art. 3 DM 40/2008).

Hai uno stipendio sotto pressione?

Capire a che punto sei costa una telefonata, e non ti impegna a niente. Se hai cartelle, un pignoramento in arrivo o debiti che non riesci più a gestire, ti spiego quali strade hai e quanto tempo hai per scegliere: spesso c’è più margine di quanto si pensa, e aspettare quasi mai conviene.

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Avv. Berardo Di Ferdinando, specialista in sovraindebitamento e crisi d’impresa. Studio Legale Di Ferdinando, Teramo, Pescara, Roma. Consulenze anche da remoto. Ultimo aggiornamento: 2 novembre 2026.

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