L’esdebitazione del debitore incapiente è la strada del Codice della Crisi per chi non ha beni e non ha un reddito da offrire ai creditori, nemmeno in futuro. Senza pagare nulla e senza liquidare niente, il Tribunale può concedere la liberazione dai debiti. Si chiede una sola volta nella vita, tramite l’OCC (art. 283 CCII).
Chi è il debitore incapiente?
È la persona fisica che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (art. 283 co. 1 CCII). Non serve essere nullatenenti in senso assoluto.
La legge considera incapiente anche chi ha un reddito, se quel reddito, su base annua e tolte le spese per produrlo e quanto serve a mantenere sé e la famiglia, non supera un limite preciso: l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo familiare (art. 283 co. 2 CCII). Per una persona sola il parametro è 1; per due persone 1,57; per tre 2,04.
La procedura riguarda le persone fisiche: il consumatore, ma anche l’ex imprenditore o il professionista che non ha più nulla da mettere a disposizione.
Anche chi ha uno stipendio o una pensione può chiederla? Una simulazione
Sì. Il comma 2 dell’art. 283 CCII fissa una soglia: chi ha un reddito annuo, tolte le spese per produrlo, che non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo familiare, è considerato incapiente come chi non ha nulla.
Per il 2026 l’assegno sociale è di 546,24 euro al mese per tredici mensilità, cioè 7.101,12 euro l’anno (Circolare INPS n. 153/2025). Aumentato della metà fa 10.651,68 euro. Le soglie, quindi, sono queste:
| Componenti del nucleo | Parametro ISEE | Soglia di reddito annuo 2026 |
|---|---|---|
| 1 persona | 1,00 | 10.651,68 € |
| 2 persone | 1,57 | 16.723,14 € |
| 3 persone | 2,04 | 21.729,43 € |
Tre esempi di scuola, con cifre tonde:
- Persona sola con uno stipendio di 800 euro netti al mese, per tredici mensilità: 10.400 euro l’anno. È sotto la soglia di 10.651,68 euro, quindi, se ci sono gli altri requisiti, può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente pur lavorando.
- Famiglia di tre persone, con un solo stipendio di 1.400 euro netti al mese, per tredici mensilità: 18.200 euro l’anno. È sotto la soglia di 21.729,43 euro: anche qui il debitore può accedere alla procedura, con uno stipendio pieno.
- Persona sola con una pensione di 1.000 euro netti al mese, per tredici mensilità: 13.000 euro l’anno. Supera la soglia di 10.651,68 euro, quindi questa strada non è percorribile; restano la ristrutturazione dei debiti del consumatore o la liquidazione controllata.
Sono esempi: nel caso concreto il reddito si calcola sui documenti, tenendo conto delle spese per produrlo, e l’assegno sociale cambia ogni anno.
Basta non avere niente?
No. Serve anche essere meritevoli. Il giudice verifica che non ci siano atti in frode ai creditori e che il debito non sia nato con dolo o colpa grave (art. 283 co. 7 CCII).
Chi si è indebitato per una malattia, per la perdita del lavoro, per una separazione o per la chiusura di un’attività non è per questo fuori dalla procedura. Ciò che conta è come ci si è comportati nel contrarre i debiti e nel momento della difficoltà.
Quali debiti riguarda la liberazione?
Riguarda i debiti verso banche, finanziarie, fornitori, e anche le imposte e i contributi non pagati. La legge ne esclude alcuni, che restano dovuti (art. 278 co. 7 CCII):
- gli obblighi di mantenimento e alimentari, per esempio l’assegno per i figli;
- i risarcimenti dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
- le sanzioni penali e le sanzioni amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti.
La liberazione vale per il debitore. Chi ha garantito per lui, come un fideiussore o un coobbligato, resta obbligato verso il creditore (art. 278 co. 6 CCII).
Come si presenta la domanda?
La domanda si presenta al giudice competente tramite l’OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi: un organismo pubblico o privato iscritto presso il Ministero della Giustizia, che nomina un gestore della crisi per esaminare la situazione (art. 283 co. 3 CCII). Alla domanda vanno allegati:
- l’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute;
- l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l’indicazione di stipendi, pensioni e ogni altra entrata del debitore e del nucleo familiare.
L’OCC allega una relazione particolareggiata: le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni per cui non riesce a pagare e la completezza dei documenti (art. 283 co. 4 CCII). Indica anche se chi ha concesso il finanziamento ha valutato correttamente il merito creditizio del debitore (art. 283 co. 5 CCII).
Chi decide, e come?
Decide il giudice. Raccolte le informazioni utili e valutata la meritevolezza, concede l’esdebitazione con decreto (art. 283 co. 7 CCII). Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni (art. 283 co. 8 CCII).
Cosa succede nei tre anni dopo il decreto?
La liberazione dai debiti resta. Per tre anni, però, il debitore deve presentare ogni anno, nei modi e nei termini fissati dal giudice, la dichiarazione delle utilità sopravvenute, se ce ne sono. Se non la presenta, rischia la revoca del beneficio (art. 283 co. 7 CCII).
Se in quei tre anni arrivano utilità che consentono di soddisfare utilmente i creditori, per esempio un’eredità o una vincita, l’OCC lo comunica ai creditori con l’autorizzazione del giudice. I creditori possono allora agire, con azioni esecutive e cautelari, soltanto su quelle utilità (art. 283 co. 1 e 9 CCII). I finanziamenti, in qualunque forma, non contano come utilità.
Domande frequenti
Devo pagare qualcosa ai creditori per ottenere l’esdebitazione dell’incapiente?
No. È proprio la differenza con le altre procedure: non si offre nulla ai creditori e non si liquida nessun bene. I creditori possono agire solo sulle utilità che dovessero arrivare nei tre anni successivi al decreto.
Posso chiederla se ho uno stipendio o una pensione?
Sì, se il reddito annuo, tolte le spese per produrlo e per il mantenimento della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo (art. 283 co. 2 CCII).
Quante volte si può chiedere?
Una sola volta nella vita (art. 283 co. 1 CCII).
I debiti con l’Agenzia delle Entrate rientrano nella liberazione?
Sì, le imposte e i contributi non pagati rientrano. Restano escluse le sanzioni penali e le sanzioni amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 co. 7 CCII).
Cosa succede se in futuro ricevo un’eredità?
Se arriva entro tre anni dal decreto e consente di soddisfare utilmente i creditori, va dichiarata, e i creditori possono agire su quell’eredità. La liberazione dai debiti non viene meno per questo (art. 283 co. 1 e 9 CCII).
Quanto costa l’OCC in questa procedura?
Per l’esdebitazione del debitore incapiente la legge dimezza i compensi dell’OCC (art. 283 co. 6 CCII). L’importo preciso lo indica l’organismo, sulla base della singola situazione.
Pensi che sia la tua situazione? Parliamone.
Trovarsi senza niente e con dei debiti non è una colpa, e non è una situazione senza uscita: questa procedura esiste proprio per chi è in questa condizione. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché nel frattempo interessi, solleciti e pignoramenti continuano a correre. Nel primo colloquio guardiamo insieme redditi, debiti e documenti, e capiamo se ci sono i requisiti o se è più adatta un’altra procedura. Guardare non impegna a nulla.
Prenota il primo colloquio — oppure chiama lo 0861 1868279 o il 328 478 6414. Consulenze anche da remoto.
Non è la tua situazione?
Se hai un reddito da destinare ai creditori, la procedura da guardare è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, o il concordato minore se i debiti nascono da un’attività; se hai beni da mettere a disposizione, la liquidazione controllata. Il quadro d’insieme sta nella pagina sulle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Un caso concreto, raccontato passo per passo, è nell’articolo sul debitore incapiente senza beni.