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Un’impresa in crisi ha più strumenti del solo fallimento, oggi liquidazione giudiziale: la composizione negoziata con un esperto, gli accordi di ristrutturazione, il piano attestato di risanamento e il concordato preventivo (D.Lgs. 14/2019). Quale usare dipende da quanto è grave la crisi, da come è fatto il debito e da quanto i creditori sono disposti a trattare. Se l’impresa è chiusa o è piccola, la strada è il sovraindebitamento.

La crisi d’impresa è purtroppo un fenomeno assai diffuso e, quando si verifica, occorre analizzarne le cause e procedere alla ristrutturazione dei debiti. Per gestire e risolvere la crisi, possiamo offrirti consulenza ed assistenza giuridica, economica e finanziaria. Prima di procedere alla ristrutturazione dei debiti, bisogna capire se l’impresa possa proseguire l’attività oppure se la crisi d’impresa ne renda opportuna l’interruzione. Questo è possibile grazie all’analisi dei dati economico finanziari, che ci permette di capire come impostare la ristrutturazione dei debiti aziendali, bancari e fiscali.

Se sei stato titolare di ditta individuale o società di persone (ad esempio s.a.s., s.n.c.) cancellate dal Registro delle Imprese, ti consigliamo di valutare l’avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per maggiori informazioni, clicca qui.

Preventivamente analizziamo i tuoi assetti organizzativi sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile e prestiamo consulenza per il loro miglioramento ed adeguamento all’art. 2086 del codice civile e alle previsioni del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Ti assistiamo in caso di segnalazioni di anticipata emersione della crisi da parte dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate – Riscossione), valutando l’avvio di una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. Questa procedura consiste nel raggiungimento di accordi stragiudiziali con i tuoi creditori. Durante questa procedura la legge prevede alcune misure premiali: per esempio gli interessi sui debiti tributari scendono alla misura legale e, se la procedura si chiude con un accordo, sanzioni e interessi anteriori si riducono della metà (art. 25-bis CCII). Inoltre, potrai richiedere le misure cautelari e protettive, che impediranno ai tuoi creditori (ad eccezione dei lavoratori), di iniziare o proseguire pignoramenti sui beni dell’azienda.

Grazie ad una partnership stretta con professionisti ed accademici nel campo dell’analisi finanziaria e di bilancio, possiamo predisporre un piano di risanamento e, in caso di esito negativo della procedura di composizione negoziata, una proposta di concordato semplificato liquidatorio. Questa procedura è più snella di quella di concordato preventivo ordinario. Infatti, la procedura di concordato semplificato non prevede per la sua omologazione l’espressione del voto della maggioranza dei creditori bensì il solo provvedimento favorevole emesso dal magistrato.

Ti illustreremo quali sono le tempistiche prevedibili, le fasi della procedura e i relativi costi. Se desideri avere maggiori informazioni, potrai contattarci ai recapiti indicati su questo sito. e fissare un appuntamento per esporci la tua situazione. Valuteremo insieme le possibili soluzioni.

Quali strumenti prevede il Codice della Crisi per le imprese?

Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza — CCII) ha profondamente rinnovato il sistema delle procedure concorsuali, introducendo strumenti di allerta precoce e soluzioni negoziali che consentono all’imprenditore di affrontare la crisi prima che si trasformi in insolvenza irreversibile. La scelta dello strumento più adatto dipende da tre variabili fondamentali: la reversibilità della crisi, la struttura del passivo e la disponibilità dei creditori a trattare.

Composizione negoziata, accordo di ristrutturazione o concordato: quale scegliere?

La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25 CCII) è lo strumento di prima scelta quando l’impresa è ancora in stato di crisi — non di insolvenza — e presenta prospettive concrete di risanamento. Un esperto indipendente, nominato dalla Camera di Commercio, affianca l’imprenditore nelle trattative con i creditori. La procedura non è pubblica e può concludersi con un accordo stragiudiziale, un accordo di ristrutturazione, un piano attestato o — in caso di insuccesso — il concordato semplificato liquidatorio ex art. 25-sexies CCII.

L’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII richiede l’adesione di almeno il 60% dei creditori e deve essere omologato dal Tribunale. I creditori non aderenti devono essere soddisfatti integralmente entro 120 giorni dall’omologazione. È lo strumento ideale quando i principali creditori — banche e Agenzia delle Entrate — sono disponibili a trattare.

Il concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII) vincola tutti i creditori, anche i dissenzienti, una volta omologato. Può essere in continuità diretta o indiretta, o liquidatorio se la proposta soddisfa almeno il 20% dei crediti chirografari. Il concordato è più adatto quando i creditori non aderenti sono numerosi o il loro consenso è difficile da ottenere.

I creditori possono pignorare durante le trattative?

Uno degli strumenti più efficaci del CCII è la possibilità di richiedere misure protettive (art. 18 CCII per la composizione negoziata; art. 54 CCII per le procedure concorsuali) che vietano ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni dell’imprenditore. Non sono automatiche. Nel concordato preventivo e negli altri strumenti di regolazione della crisi operano se il debitore le chiede nella domanda, dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese (art. 54 co. 2 CCII). Nella composizione negoziata si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto, operano dalla pubblicazione dell’istanza e il tribunale deve poi confermarle (artt. 18 e 19 CCII).

Ho ricevuto una segnalazione da INPS o dall’Agenzia delle Entrate: cosa faccio?

L’art. 25-novies CCII impone ai creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) di segnalare all’imprenditore i debiti che superano determinate soglie. La ricezione di una segnalazione non è un provvedimento sanzionatorio: è un’opportunità per intervenire tempestivamente. Lo studio valuta la risposta da inviare all’ente segnalante e le procedure più adatte alla situazione specifica.

Cos’è il piano attestato di risanamento?

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è uno strumento completamente stragiudiziale: non richiede l’intervento del tribunale, ha carattere riservato e consente all’imprenditore di ristrutturare i debiti sulla base di un piano aziendale attestato da un professionista indipendente. Gli atti compiuti in esecuzione del piano sono esenti da revocatoria in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale. È particolarmente adatto alle imprese con un numero limitato di creditori bancari e un passivo concentrato.

Domande frequenti sulla crisi d’impresa

Quando si è in stato di crisi e quando in stato di insolvenza?

Il CCII distingue lo stato di crisi (probabilità di futura insolvenza) dallo stato di insolvenza (impossibilità di adempiere regolarmente le obbligazioni). La distinzione conta, ma non chiude le porte: la composizione negoziata si può usare quando la crisi o l’insolvenza sono probabili e il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII), e il concordato preventivo si può chiedere anche in stato di insolvenza. Solo se non c’è un’alternativa percorribile si arriva alla liquidazione giudiziale.

Cosa succede ai soci in caso di liquidazione giudiziale di una SRL?

La liquidazione giudiziale della SRL non travolge il patrimonio personale dei soci, salvo che questi abbiano prestato garanzie personali o si siano resi responsabili di operazioni in frode ai creditori. I soci di SNC e SAS illimitatamente responsabili sono invece esposti all’apertura di procedure parallele.

Se l’impresa è ancora in attività e il risanamento è possibile, il primo strumento da valutare è la composizione negoziata della crisi. Se invece l’attività è cessata o non raggiunge le soglie di legge, si guarda alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 25 settembre 2026.