Una procedura di sovraindebitamento passa per quattro tappe: la raccolta dei documenti, il lavoro con l’OCC, il deposito in Tribunale e il provvedimento del giudice. I tempi dipendono soprattutto da quanto è completa la documentazione. Nella liquidazione controllata la liberazione dai debiti arriva alla chiusura o, al più tardi, dopo tre anni dall’apertura (art. 282 co. 1 CCII).

Quali sono le tappe di una procedura?

  1. Primo colloquio e scelta della strada. Si guardano debiti, redditi e beni, e si capisce quale procedura è percorribile: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione del debitore incapiente.
  2. Documenti e ricostruzione dei debiti. Si chiedono ai creditori e agli enti le posizioni aggiornate, si consultano le banche dati e si ricostruisce il quadro completo di ciò che si deve e di ciò che si ha.
  3. L’OCC. La domanda passa sempre dall’Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Il gestore scrive la relazione che accompagna il ricorso: le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, la completezza dei documenti (artt. 68 e 269 CCII). Entro sette giorni dall’incarico avvisa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali (art. 68 co. 4 CCII).
  4. Deposito e provvedimento del giudice. Il giudice apre la procedura: con sentenza nella liquidazione controllata, con decreto nella ristrutturazione e nel concordato minore. Da lì possono fermarsi i pignoramenti, come spiegato nella pagina sulla sospensione dei pignoramenti.

Quali documenti servono?

La legge chiede l’elenco di tutti i creditori con le somme dovute, la consistenza del patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del debitore e della famiglia (artt. 67 co. 2 e 75 co. 1 CCII). In pratica, di regola servono:

  • documento d’identità e tessera sanitaria;
  • certificato di residenza e stato di famiglia;
  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, anche dei familiari conviventi;
  • le ultime tre buste paga o il cedolino della pensione;
  • contratti di prestiti e finanziamenti, e gli atti di pignoramento ricevuti;
  • estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • visure catastali e ipotecarie, se ci sono immobili, e i dati dei veicoli;
  • saldi ed estratti dei conti correnti;
  • per chi ha o ha avuto una partita IVA, anche bilanci o scritture contabili e dichiarazioni IVA (art. 75 co. 1 CCII).

Non serve arrivare al primo colloquio con tutto: si parte da quello che c’è, e il resto lo si recupera insieme, anche chiedendolo direttamente a banche ed enti.

Quanto dura?

Non c’è una durata fissa, perché dipende dalla procedura, dal numero dei creditori e da quanto velocemente arrivano i documenti. La legge fissa però alcuni tempi dopo il deposito:

  • ristrutturazione dei debiti: dopo il decreto di apertura l’OCC comunica il piano ai creditori entro trenta giorni, i creditori hanno venti giorni per le osservazioni e l’OCC riferisce al giudice nei dieci giorni successivi (art. 70 co. 1, 3 e 6 CCII). Poi il giudice decide sull’omologazione;
  • concordato minore: i creditori hanno fino a trenta giorni per dire se aderiscono (art. 78 co. 2 lett. c CCII);
  • liquidazione controllata: la liberazione dai debiti opera alla chiusura o, se prima, trascorsi tre anni dall’apertura (art. 282 co. 1 CCII).

Cosa succede dopo?

  • Nella ristrutturazione e nel concordato minore si paga secondo il piano omologato. L’OCC vigila sull’esecuzione e ogni sei mesi riferisce al giudice (art. 71 co. 1 CCII). Se il piano non viene rispettato, l’omologazione può essere revocata (art. 72 CCII): per questo il piano deve essere sostenibile fin dall’inizio.
  • Nella liquidazione controllata il liquidatore gestisce i beni che entrano nella procedura. Al debitore resta la parte di reddito che serve al mantenimento suo e della famiglia (art. 268 co. 4 lett. b CCII). Alla fine arriva la liberazione dai debiti.
  • Nell’esdebitazione dell’incapiente per tre anni si dichiarano ogni anno le eventuali utilità sopravvenute (art. 283 co. 7 CCII).

Domande frequenti su tempi e documenti

Serve un avvocato?

Per la ristrutturazione dei debiti e per la liquidazione controllata la legge non lo impone (artt. 68 co. 1 e 269 co. 1 CCII). In pratica la scelta della procedura, la ricostruzione dei debiti e la scrittura del piano o del ricorso decidono l’esito, ed è lì che l’assistenza serve.

Quanto costa l’OCC?

Il compenso dell’OCC segue il D.M. 202/2014 ed è pagato in prededuzione. Nell’esdebitazione del debitore incapiente la legge lo dimezza (art. 283 co. 6 CCII). L’importo preciso lo indica l’organismo, con un preventivo.

Durante la procedura posso continuare a lavorare?

Sì. Nella ristrutturazione e nel concordato minore il reddito serve proprio a pagare il piano, e nel concordato minore l’attività d’impresa o professionale può continuare.

Posso fare la procedura se ho già ricevuto un pignoramento?

Sì, ed è spesso il momento in cui si comincia. Il pignoramento si può fermare con il provvedimento del giudice che apre la procedura.

Posso fare la procedura se vivo fuori Teramo?

Sì. Competente è il Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro dei suoi interessi principali (art. 27 co. 2 CCII). Lo studio riceve a Teramo, Pescara e Roma, e il primo colloquio si può fare anche a distanza.

Da dove si comincia

La parte più difficile, di solito, è decidere di guardare i propri debiti tutti insieme. Una volta messi in fila, la strada si vede: nella gran parte dei casi una procedura percorribile c’è. Aspettare, invece, di solito non conviene, perché interessi e pignoramenti vanno avanti. Nel primo colloquio ti diciamo quali documenti servono nel tuo caso, quale procedura è percorribile e con quali tempi e costi. Guardare non impegna a nulla.

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Avv. Berardo Di Ferdinando — dal 2016 si occupa in via prevalente di sovraindebitamento e crisi d’impresa. Master universitario di II livello in gestione della crisi d’impresa e da sovraindebitamento; iscritto agli elenchi dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026.