Mancano appena nove mesi alla nascita del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la nuova creatura giuridica che rivoluzionerà l’approccio al mondo delle imprese, e il sistema bancario non si è fatto attendere nel rivoluzionare le proprie regole. Dal 1° Gennaio 2021, a seguito delle nuove norme europee dell’European Banking Authority (EBA), andare “in rosso” sul conto corrente potrebbe costare caro, sia a privati e famiglie, che imprese (inclusi artigiani, commercianti, piccoli imprenditori). Sarà sufficiente un arretrato, protratto per novanta giorni, di soli 100 euro o dell’1% del credito ricevuto dalla banca, a determinare la classificazione del cliente quale cattivo pagatore (ossia in “default”), e la contestuale segnalazione nella centrali dei rischi di Banca D’Italia ed interruzione di ogni rapporto bancario inclusi gli addebiti in conto corrente (i cd. RID per il pagamento delle utenze domestiche, finanziamenti ecc..). Non è difficile comprendere che tali misure appaiono, soprattutto in tempo di “Covid-19”, eccessivamente restrittive, e rischiano di portare il sistema economico al collasso.

A nostro parere, tale decisione potrebbe anche essere stata determinata dall’imminente avvento, fra soli nove mesi, delle nuove norme sulle procedure concorsuali e sul sovraindebitamento (cd. Codice della Crisi e dell’Insolvenza), rispetto alle quali la banca non è considerata interlocutore qualificato, autorizzato cioè a segnalare il proprio cliente agli organi preposti (O.C.R.I. o Tribunale) a seguito dell’insorgenza di segnali di crisi, a differenza dei cd. creditori qualificati per i quali tale possibilità è prevista e richiesta (Agenzia delle Entrate, INPS ed Agenzia delle Entrate Riscossione). La segnalazione al sistema creditizio è oggi possibile solo attraverso gli organi di controllo interno, i cd. “assetti organizzativi”, sempreché l’impresa se ne sia dotata.

Pertanto, in mancanza di specifiche segnalazioni provenienti dall’interno dell’impresa, l’interlocutore bancario rischia di rimanere isolato e stritolato, a dispetto dei cd. creditori qualificati, e di non poter tempestivamente mettere in atto tutte le misure a tutela dei propri interessi. Verosimilmente, il legislatore europeo ha inteso colmare tale “gap”, autoregolamentandosi, anche al fine di ridurre il proprio margine di rischio, negli ultimi tempi fortemente intaccato dall’aumento considerevole dei crediti non performanti (cd. N.P.L.) e di quelli probabilmente tali (U.T.P.).

Ci si augura che queste regole vengano rivisitate, e rimodulate rispetto alle ipotesi di inadempimento nei confronti della banca causato dall’emergenza pandemica da Covid-19, che rientra nella casistica della cd. “forza maggiore” e che fa sì che non possa essere imputato allo stesso cliente della banca che, dal proprio canto, non subirebbe ingiustamente ed irreversibilmente le conseguenze della propria situazione economica.

(Avv. Berardo Di Ferdinando)

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