Informativa per chi prenota un primo colloquio.
Aggiornata al 19 settembre 2026
Avv. Berardo Di Ferdinando, Via della Banca 14, 64100 Teramo — diferdinando@pec.studiolegalediferdinando.it
Per fissare l’appuntamento, per poterla richiamare se l’orario cambia e per prepararci al colloquio. Se dal colloquio nasce un incarico, i dati confluiscono nel fascicolo e da quel momento valgono le regole dell’informativa che le verrà consegnata alla firma del mandato.
Sono misure precontrattuali prese su sua richiesta (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE 2016/679). Nessun dato le viene chiesto per pubblicità.
Nome e cognome, un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica, e quello che lei sceglie di scriverci nelle note.
Ventiquattro mesi dall’ultimo contatto. Se non se ne fa nulla, dopo quel termine il suo nominativo viene cancellato. Se invece nasce una pratica, valgono i tempi del fascicolo.
A nessuno, fuori dallo Studio. Li trattano per nostro conto soltanto i fornitori informatici che ci assistono, ognuno nominato responsabile del trattamento e tenuto a seguire le nostre istruzioni: Google, che ospita la pagina di prenotazione e l’agenda; Aruba, in Italia, che ospita il sistema dello Studio e la posta; e il fornitore della piattaforma di intelligenza artificiale di cui ci serviamo per organizzare il lavoro.
Per la sola organizzazione del lavoro — tenere in ordine gli appuntamenti, preparare i quadri di studio — ci avvaliamo di strumenti basati su intelligenza artificiale. Il fornitore è responsabile del trattamento, tratta i dati solo secondo le nostre istruzioni ed è contrattualmente obbligato a non usarli per addestrare i propri modelli. Nessuna decisione che la riguarda viene presa da una macchina: quello che la riguarda lo decide l’Avvocato.
I dati sono trattati prevalentemente nell’Unione Europea. Quando un servizio comporta il passaggio verso Paesi terzi, il trasferimento avviene sulla base delle garanzie previste dal Regolamento — decisioni di adeguatezza della Commissione oppure clausole contrattuali standard.
Quello che ci dice nel colloquio è coperto dal segreto professionale anche se poi non ci conferisce l’incarico: è un obbligo dell’avvocato, non una cortesia.
Può chiederci in ogni momento di vedere i suoi dati, di correggerli, di cancellarli o di opporsi al trattamento, scrivendo agli indirizzi qui sopra. Può inoltre rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.