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TERAMO. Finisce bene la disavventura di I.P., piccola imprenditrice teramana, con la sua banca che le revoca il conto chiedendole 30.499 euro. Una somma spropositata, secondo I.P., che riceve un decreto ingiuntivo da parte della Tercas (vecchia gestione) che reclama il pagamento della somma oltre agli interessi e spese della procedura.

L’imprenditrice però non demorde e si rivolge all’avvocato Berardo Di Ferdinando che propone un’opposizione al decreto ingiuntivo. La causa viene assegnata allo stesso giudice che ha emesso il decreto, Andrea Vassallo.

Nell’opposizione il legale fa notare che il conto corrente per cui era stata chiesta l’ingiunzione era in realtà la prosecuzione da altri due conti correnti i cui saldi contabili erano rispettivamente transitati, in continuazione e prosecuzione mediante operazioni di giroconto in tre diverse sedi. E i vizi relativi a ciascun contratto di conto corrente erano anch’essi transitati in quelli successivi. In particolare la banca aveva illegittimamente addebitato, su tutti questi conti, interessi passivi ultralegali (cioè superiori alla misura legale) mai pattuiti con I.P., interessi passivi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e commissioni di massimo scoperto trimestrali (mai autorizzati dalla cliente). Non sono stati invece ravvisati debordi oltre soglia di usura.

Dopo la CTU svolta dal commercialista Nicola D’Eugenio, sulla base dei quesiti posti dal giudice Vassallo, il saldo dare dell’imprenditrice di Teramo è stato ricalcolato e ridotto al vero saldo a debito pari ad 9.783 euro. Quindi la banca aveva richiesto nel decreto ingiuntivo il pagamento di un importo pari ad oltre il triplo dei veri saldi contabili. In sostanza tutto si basa sul fatto che le clausole relative alla pattuizione degli interessi superiori alla misura legale, della capitalizzazione degli stessi e quelle relative alle commissioni di massimo scoperto, presenti nella contrattualistica bancaria, sono state dichiarate nulle dal giudice, e come tali inefficaci. Addirittura non c’erano state pattuizioni relative agli interessi ultralegali per il periodo anteriore al 2002. Da tale nullità o inesistenza risalente ai contratti originari è derivata a cascata la nullità di tutti i saldi periodici trimestrali dei conti correnti, saldi appunto non veri, che sono stati ricalcolati dal Ctu sulla base dei quesiti posti dal giudice.(© Antonella Formisani – Articolo pubblicato sul quotidiano Il Centro – Teramo del 17/02/2017).

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